Prot. n. 4830/09/LG/ac Milano, 29 ottobre 2009
raccomandata ar
Oggetto: Delibera di apertura procedimento disciplinare (Rif. int. N. 1/09 )
Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 27 ottobre 2009;
-visto l’esposto de xxxxxxxxxxxxxx
-assunte sommarie informazioni;
ha deliberato l’apertura del procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Mario Giordano, per verificare se vi sia violazione delle norme deontologiche che riguardano la professione del giornalista, art. 2 e 48 della legge professionale, in merito alle foto pubblicate su “Il Giornale” il giorno 31 dicembre 2008 (pag. 8 e 9 ed il giorno 5 gennaio 2009 (pag. 2 e 3) che si riferiscono alla “Guerra in Medio Oriente”.
Il giornalista Mario Giordano è pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio, il 14 dicembre alle ore 19, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive entro la data del 4 dicembre 2009, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990
Il Presidente
Letizia Gonzales
(Vedi file allegato)
Prot. n. 188/10/LG/ac Milano, 11 gennaio 2010
notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 legge 69/1963)
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta del 14 dicembre 2009, ha emesso il seguente
Provvedimento disciplinare
Nel procedimento disciplinare a carico di: dott. Mario Giordano assistito e rappresentato dall’avv. Salvatore Lo Giudice.
IN FATTO
Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 27 ottobre 2009, visto l’esposto di xxxxxxxxxxxxx, assunte sommarie informazioni, tenuto conto della propria delibera del 21 gennaio u.s., ha deliberato l’apertura del procedimento disciplinare ex art. 56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Mario Giordano , per aver egli omesso il controllo, e quindi consentito la pubblicazione, delle fotografie contraffatte apparse sul Giornale del 5 gennaio 2009 e del 31 dicembre 2008, con evidente aggiunta di elementi estranei all’opera del fotografo, in violazione dell'art. 2 della legge professionale che determina come “obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti”. Il giornalista Mario Giordano è stato pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio il giorno 14 dicembre, dove non si è presentato.
L’odierna vicenda disciplinare prende origine da un esposto del xxxxxxxxxxxxxxxx che segnalava la pubblicazione sulle edizioni del 31/12/09 e 5/01/09 del quotidiano Il Giornale di due fotografie, poste a corredo di due differenti articoli sulla guerra in Medio Oriente, evidentemente manipolate. Più precisamente, da una semplice comparazione con le foto originali, provenienti dall’agenzia Associated Press, pubblicate sul sito www.fotogiornalisti.eu ed allegate all’esposto si evince chiaramente la manipolazione delle foto pubblicate da Il Giornale, consistita nell’aggiunta di elicotteri militari in posizione sovrastante, rispettivamente, ad un soldato in azione di combattimento e a un edificio distrutto da bombardamenti. L’incolpato, per mezzo del proprio difensore, con memoria depositata in data 4 dicembre u.s., non ha contestato l’avvenuta alterazione delle immagini fotografiche, argomentando le proprie difese sotto un differente, e duplice, profilo. La difesa “oggettiva” del Collega Giordano si fonda sulla convinzione del medesimo che le fotografie in questione siano raffigurazioni perfettamente aderenti al contesto espositivo dei pezzi cui afferiscono, sicchè esse in nessun caso alterino quella verità sostanziale dei fatti cui si richiama il precetto deontologico. Secondo l’incolpato ed il suo difensore, di conseguenza, l’informazione fornita al lettore non avrebbe affatto risentito della pubblicazione delle fotografie per come apparse sulle pagine de Il Giornale. Al contrario, la visione delle foto “taroccate” avrebbe avuto l’effetto di rendere maggiormente incisivo il dramma connesso al conflitto in questione. La difesa “soggettiva” del Collega Giordano si fonda invece sull’estraneità del medesimo rispetto agli addebiti in virtù della prassi adottata da Il Giornale nella costruzione delle pagine, con particolare riferimento alla scelta delle fotografie da pubblicare a corredo degli articoli. La responsabilità del Direttore, secondo il difensore dell’incolpato, non sarebbe quindi ravvisabile neppure sotto un profilo soggettivo, posto che al medesimo compete esclusivamente un controllo finale e complessivo sull’edizione che non può estendersi ad una vera e propria indagine anche sulla genuinità e l’integrità delle immagini che corredano tutti gli articoli. Diversamente, secondo il difensore dell’incolpato, si verserebbe in un’ipotesi di responsabilità oggettiva che mal si concilia con il nostro ordinamento giuridico e professionale. L’incolpato, infine, sostiene che sia prassi usuale da parte di tutte le testate giornalistiche la manipolazione delle immagini originali per mezzo della proposizione del c.d. “scontornato”.Le tesi difensive non meritano però accoglimento per i motivi di diritto di seguito evidenziati.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si ritiene doveroso richiamare quanto statuisce la Carta dei Doveri del 8.7.1993 laddove afferma che il giornalista “non deve mai omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie” ; ratio di tale previsione deontologica è quella di rammentare al giornalista che egli “non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose”. Partendo da tale premessa, si ritiene che non trovi giustificazione la prima parte delle tesi difensive avanzate dal Collega Giordano, ovvero l’assenza, nel caso in esame, di un vulnus alla verità sostanziale dei fatti tutelata dai precetti deontologici. Neppure si ritiene che la condotta dell’incolpato trovi giustificazione nell’asserito merito di avere reso maggiormente incisivo, per mezzo delle foto manipolate, il dramma connesso al conflitto in questione. Quanto poi al fatto che la manipolazione delle foto sia abitudine usuale di tutte le testate giornalistiche, si evidenzia come gli esempi addotti dall’incolpato siano del tutto differenti rispetto al caso in esame e che, al contrario, corroborino la rilevanza disciplinare del comportamento del Collega Giordano. Infatti, le foto manipolate da Il Giornale sono idonee ad ingannare il lettore sulla veridicità delle medesime, mentre invece le foto prodotte come elementi di prova a discarico dall’incolpato sono tutte pubblicate in un contesto giornalistico rispetto al quale il lettore può comprendere con evidenza e semplicità la provenienza e la veridicità delle medesime. Peraltro, il Consiglio D’Europa, con la risoluzione 1003 del 1993 afferente l’Etica del giornalismo, ha espressamente affrontato il tema del rapporto tra mezzi di informazione e situazioni di conflitto, affermando che è compito dei mass media “ difendere i valori della democrazia in uno spirito di tolleranza” contribuendo “a prevenire in misura determinante i momenti di tensione e a favorire la mutua comprensione… tenuto conto della specifica influenza dei mezzi di comunicazione sociale è opportuno evitare la trasmissione di programmi, messaggi o immagini che esaltino la violenza”. Non è, di conseguenza, l’aggiunta di un elicottero da guerra ad una foto che può far comprendere al lettore il dramma di un conflitto; lo è molto di più, ed è anche più consono all’attività di giornalista, raccontare fatti e notizie con particolare attenzione alla provenienza e all’attendibilità delle proprie fonti (anche fotografiche) cercando sempre di favorire la tolleranza e di prevenire i momenti di tensione. Quanto, infine, alla deduzione difensiva riguardo all’ estraneità soggettiva del Direttore Mario Giordano rispetto agli addebiti contestati, si ritiene che in capo al Direttore responsabile risieda sempre la responsabilità di dover realizzare una forma organizzativa interna che eserciti concretamente il controllo deontologico su tutti i pezzi pubblicati. La peculiarità della posizione del direttore nell’impresa giornalistica, difatti, è proprio quella di essere legato ad uno stretto rapporto fiduciario con l’editore, che gli permette di concordare con questo la linea e la programmazione del giornale, proponendo, tra l’altro, le nuove assunzioni, i licenziamenti per motivi professionali, l’assegnazione delle mansioni, l’organizzazione e gli orari di lavoro, e giungendo ad incidere sul lavoro dei singoli redattori attraverso il potere, riconosciutogli dall’art. 7 della l. 22 aprile 1941,n. 633, di introdurre nell’articolo da pubblicare tutte le modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale, oltreché decidendo insindacabilmente sull’opportunità o meno di pubblicare un singolo articolo (sul tema del rapporto tra direttore e libertà dei giornalisti all’interno dell’impresa amplius AA.VV. Percorsi di diritto dell’informazione, Torino 2008 p. 181 e ss.). L’inadeguatezza del modello organizzativo dell’impresa giornalistica adottato dal Direttore, di conseguenza, evidenza di per sé la sussistenza di una colpa d’organizzazione che mal si concilia con l’affermazione difensiva per cui si versi in un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, infatti, l’organizzazione dell’impresa giornalistica di cui è responsabile il Direttore Mario Giordano si è dimostrata carente e inadeguata, posto che ha consentito la pubblicazione di più di una foto ingiustificatamente manipolata.
PQM
il Consiglio ritiene sussistere la responsabilità disciplinare del giornalista professionista Mario Giordano, quale Direttore responsabile de “Il Giornale”, e valuta congrua la sanzione dell'avvertimento.


