Claudio Brachino (professionista): sospeso 2 mesi per violazione privacy, artt. 2 L. n. 69/1963 e 6 Cod. deontologico

Delibera di apertura: 

Prot. n. 4927/09/LG/ac Milano, 3 novembre 2009

Giornalista professionista
Claudio Brachino
direttore responsabile "Videonews"

DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia, nella seduta del 27 ottobre 2009,
ha deliberato l'apertura d'ufficio del procedimento disciplinare ex art.56 l. 69\1963 nei confronti del giornalista Claudio Brachino, per essersi reso responsabile di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali anche violando il dovere di promuovere la fiducia tra stampa e lettori, in particolare mandando in onda su "Mattino 5" del 15 ottobre 2009 un servizio filmato contenente immagini diffuse in violazione degli artt. 137 dlgs 196\2003 e 6 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche al fine di screditare la reputazione del protagonista del video e delegittimare agli occhi dell'opinione pubblica la sentenza che il soggetto ripreso, giudice del tribunale di Milano, aveva in precedenza emanato e che aveva visto soccombente la società Fininvest, persona giuridica cui è riconducibile la rete televisiva per la quale Claudio Brachino lavora.

Il giornalista Claudio Brachino è pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio il giorno 14 dicembre 2009 alle ore 20, con avvertimento che potrà farsi assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive entro la data del 4 dicembre 2009, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli artt. 22 e 25 della legge 241\1990.

 

Memoria difensiva: 

(Vedi file allegati)

Sentenza: 

Prot. n. 2282/10/LG/ac Milano, 15 marzo 2010
notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 legge 69/1963)

 

Giornalista professionista anticipata x fax
Claudio Brachino
direttore responsabile "Videonews"
e p.c.:
Avv. Salvatore Pino anticipata x email certificata

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta dell'11 marzo 2010 ha emesso il seguente

Provvedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare a carico del giornalista professionista Claudio Brachino, assistito dall'avvocato Salvatore Pino

IN FATTO

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia, nella seduta del 27 ottobre 2009, ha deliberato l'apertura d'ufficio del procedimento disciplinare ex art.56 l. 69\1963 nei confronti del giornalista Claudio Brachino, per essersi egli reso responsabile di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali anche violando il dovere di promuovere la fiducia tra stampa e lettori, in particolare mandando in onda su "Mattino 5" del 15.10.2009 un servizio filmato contenente immagini diffuse in violazione degli artt. 137 dlgs 196\2003 e 6 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche al fine di screditare la reputazione del protagonista del video e delegittimare agli occhi dell'opinione pubblica la sentenza che il soggetto ripreso, giudice del tribunale di Milano, aveva in precedenza emanato e che aveva visto soccombente la società Fininvest, persona giuridica cui è riconducibile la rete televisiva per la quale Brachino lavora.
Il giornalista Claudio Brachino è stato pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio e, dopo un primo rinvio, si è dato corso alla sua audizione il giorno 3 marzo 2010.
In precedenza, la sua difesa ha depositato una memoria nella quale, in sintesi, osservava che il giudice Mesiano, firmatario di una sentenza a suo modo storica, era divenuto personaggio pubblico; che vi era dunque l'interesse giornalistico a diffonderne le immagini per far vedere il personaggio; che il giudice non era stato pedinato da alcun giornalista Mediaset ma le immagini erano giunte alla redazione da fonte anonima; che essendo state esse riprese per strada, la loro diffusione non violava la sfera privata del giudice.
Aggiungeva il legale che, per quanto inelegante e forse inopportuno, il servizio filmato mandato in onda non aveva avuto alcuna motivazione screditante e delegittimante nei confronti del magistrato. Non c'era stata alcuna preordinazione perché Brachino aveva visto quelle immagini all'ultimo momento e se avesse avuto intenzione di "colpire" il giudice lo avrebbe fatto magari con un servizio di "giudiziaria" affidato a collega più esperto di Annalisa Spinoso, la collega di Mattino 5 che invece ha firmato il pezzo.
Nel corso della sua audizione, il direttore Brachino riprendeva in sostanza queste argomentazioni e teneva a ribadire anche di essersi scusato pubblicamente, in tivù, per l'ineleganza e l'inopportunità del servizio, avendo anche offerto al giudice Mesiano la possibilità di intervenire in una successiva puntata del programma ed avendo effettivamente ospitato l'intervento di un dirigente dell'Associazione nazionale magistrati.

IN DIRITTO

La vicenda, che ha avuto ampio risalto su giornali e tivù di mezzo mondo, ha preso il via con la messa in onda, nell'ambito del programma "Mattino 5", di un servizio firmato dalla collega Spinoso (per questa stessa vicenda "incolpata" dal suo Ordine regionale di appartenenza) nel quale il giudice Raimondo Mesiano, che pochi giorni prima aveva emesso in sede civile una sentenza di risarcimento danni di ben 750 milioni a carico di Fininvest, appariva ripreso all'uscita dalla sua abitazione; mentre percorreva una tratto di strada; mentre attendeva il suo turno fumando una sigaretta davanti a un negozio di barbiere e poi seduto sulla poltrona; mentre stava seduto fumando su una panchina di un giardino pubblico. Il commento ne sottolineava fra l'altro presunte "stranezze" di comportamento, alludeva a pretese "stravaganze alle quali ci ha abituato" e concludeva sottolineando il colore turchese dei calzini del magistrato.
Come premessa, è appena il caso di ricordare il contenuto dell'art. 2 della nostra legge professionale: "E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata al rispetto delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui".
Si tratta dunque di verificare, nel caso di specie, se, ed anche quanto intensamente, sia stato disatteso il "rispetto" delle regole deontologiche della professione giornalistica alle quali le sezioni unite della Cassazione hanno riconosciuto natura giuridica (Cass. Sez. un. n. 8225, 6 giugno 2002 conf. Cass. Sez. un. n.5776, 23 marzo 2004) trattandosi di norme giuridiche che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare.
In primo luogo, il Consiglio ritiene condivisibile l'assunto difensivo che individua nel giudice Raimondo Mesiano - all'indomani della sua firma su una sentenza che sicuramente ha suscitato clamore internazionale - persona di "interesse pubblico". Comprensibile, dunque, l'attenzione di giornali e televisioni per ciò che attiene non solo la funzione istituzionale di Mesiano ma anche il "personaggio" Mesiano, in quanto autore di un provvedimento che ha fatto e farà discutere. Altrettanto legittimo, è evidente, immaginare e realizzare un programma televisivo nel quale si critichi anche fortemente l'operato di Mesiano come giudice, ne si critichino eventualmente anche certi comportamenti privati (purché provati, è ovvio) e purché attinenti alla sua funzione istituzionale o tali - al limite - da poter gettare ombre sulla preparazione o correttezza professionale di Mesiano così come di qualunque altro rappresentante di un'istituzione.
Quello che il Collegio non può condividere, è il voler considerare il giudice Mesiano, solo perché firmatario di una sentenza molto importante anche per lo scenario politico nazionale, personaggio pubblico a tutto tondo e in quanto tale paragonabile addirittura (lo ha fatto la difesa) al premier Silvio Berlusconi, ipotizzando così per Mesiano un'analoga attenuazione del diritto alla riservatezza. In realtà, la differenza tra le due situazioni appare al Consiglio macroscopica. Da un lato un uomo politico eletto dal popolo, titolare della massima responsabilità di governo, e dunque in quanto tale meritevole di "attenzione" e di controllo democratico che ne possa esplorare i comportamenti quasi a 360 gradi, escludendo (forse) solo ciò che avviene tra le mura di casa sua. Dall'altro, un funzionario pubblico che svolgendo la sua attività istituzionale è assurto a pubblica notorietà ma la cui privacy, naturalmente, troverà tutele assai più rigorose per tutto ciò che non attenga, anche in senso lato, alla sua attività pubblica.

Né d'altra parte, appaiono apprezzabili le ipotizzate (dalla difesa) analogie con altre situazioni nelle quali la "riservatezza" di magistrati o giudici sarebbe risultata non tutelata da parte dei media. Solo per restare agli esempi citati, il dottor Borrelli era a capo della Procura di Milano e aveva quotidiani contatti con i giornalisti: né, del resto, risulta che il servizio fotografico in cui apparve a cavallo lo avesse trovato protagonista involontario. La tutela della privacy del giudice Forleo risultò indubbiamente attenuata, ma soprattutto dopo certe sue prese di posizione in interviste giornalistiche e in partecipazioni a trasmissioni televisive. Quanto al pm Woodcock, fotografato anche in compagnia di una nota giornalista televisiva, non sembra che le attenzioni dedicate dai fotografi alla sua Harley Davidson fossero indirizzate ad alimentare dubbi sulle sue inchieste in virtù della scelta del colore della moto.
Ma in realtà, sostiene la difesa, nel caso del servizio televisivo mandato in onda da Brachino non si potrebbe parlare di violazione della sfera privata del personaggio pubblico, perché le immagini sono state riprese per strada, cioè in luogo aperto al pubblico, e dunque atterrebbero alla sfera "pubblica" del giudice Mesiano. Neppure questa tesi il Collegio può condividere, dal momento che il semplice camminare per strada e fare "avanti e indietro" davanti al negozio del barbiere non pare certo essere espressione dell'attività pubblica del giudice Mesiano. La violazione della privacy sotto il profilo della non essenzialità del dato diffuso, nel caso di specie, si consuma nel momento in cui le immagini vengono a costituire l'unico contenuto del servizio mandato in onda da Brachino, per di più accompagnato da un commento "a mo' di gossip" che sottolinea le presunte stranezze del magistrato, le sue pretese stravaganze, addirittura il colore dei suoi calzini.

Il provvedimento del Garante per la privacy nel merito di questa vicenda, che il Consiglio condivide in pieno, è del resto esaustivo. "Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l'attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se - come più volte rilevato anche dal Garante (cfr., tra molti, provv. del 22 maggio 2009- doc. web n.1635938, 12 gennaio e 2 marzo 2006, rispettivamente doc. web nn. 1213631 e 1246867) - per questi ultimi vi sono più ampi margini nella diffusione di informazioni che può riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata (art. 1, comma 1, art. 6 comma 2, art. 10, comma 2 e art. 11, comma 2 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica). Tale orientamento trova d'altra parte un precedente anche nelle disposizioni relative all'uso dell'immagine (art. 97, legge 22 aprile 1941, n.633).
Stante il quadro giuridico illustrato, questo Ufficio ritiene che la diffusione del filmato che ritrae il giudice Mesiano in alcuni momenti della sua vita quotidiana (mentre è dal barbiere e mentre fuma una sigaretta seduto su una panchina di un giardino pubblico) è eccedente rispetto a una legittima attività giornalistica. Il filmato stesso e i commenti che lo accompagnano si soffermano specificatamente su alcuni particolari comportamenti del giudice Mesiano o su talune scelte relative al suo abbigliamento che risultano prive di ogni connessione o rilievo rispetto al suo ruolo pubblico (art. 6 comma 2 del codice di deontologia: "La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica"). Ad avviso dell'Ufficio, pertanto, la doglianza del segnalante appare meritevole di considerazione e di tutela".

C'è poi un secondo motivo di interesse deontologico nel filmato mandato in onda da "Mattino 5". Tutto ciò di cui si è detto, potrà anche aver reso il "pezzo" inutile e malriuscito come lo definisce Brachino (per fortuna il Consiglio non ha competenze estetiche sul lavoro dei colleghi), ne fa però anche un servizio non in linea con il principio alla base del già citato art. 2 della legge professionale anche sotto un altro aspetto.
A parere del Consiglio, pur confezionato con termini lessicali di per sé non offensivi, tuttavia, grazie all' "accostamento sapiente" (direbbe la Cassazione) con immagini non essenziali e prive in sé di interesse pubblico in quanto "notizia", il servizio finisce per produrre un effetto certamente diffamatorio nel suo insinuare presunte stravaganze e stranezze del personaggio, fino a sfiorare il vero e proprio dileggio con il suo voler attribuire significati evidentemente non detti ad azioni quotidiane apparentemente del tutto banali ( quell' "avanti e indietro" per strada con la sigaretta in bocca davanti al negozio del barbiere). Quanto poi all'osservazione finale sul colore dei calzini, al di là delle questioni di buon gusto, a questo Consiglio pare piuttosto come una sorta di definitiva "chiosa" sulle presunte stranezze e stravaganze con cui l'autore, nel complesso, punta a diffondere un messaggio che sarà pure a "mo' di gossip", come sostiene l'incolpato, ma in questo caso riguarda un giudice che ha appena emesso una importante sentenza e che in questo servizio viene "mostrato" per la prima volta al pubblico televisivo senza altri elementi di valutazione. E non può che suonare, perciò, che come un messaggio offensivo e screditante.
Del resto, in tema di diffamazione, la Corte di Cassazione ha nel tempo attribuito rilevanza penale all'intento diffamatorio raggiunto con mezzi indiretti e subdole allusioni (Cass. Pen. Sez.V n.2076/1991), posto che l'ingiustizia dell'offesa all'altrui onore e reputazione può consumarsi anche "quando l'addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole" della vittima (Cass. Pen. Sez. VI n.515/1980).
Del resto, la modalità lesiva dell'altrui reputazione, oltre che del principio deontologico che attribuisce ai giornalisti il ruolo di mediatori sociale tra notizie e opinione pubblica ( ex plurimis la risoluzione del consiglio d'Europa n. 1003 del 1 luglio 1993 sull'Etica del giornalismo) ha spinto la giurisprudenza ad attribuire rilevanza penale e/o disciplinare al controllo dell'intero contenuto di un servizio giornalistico, con particolare attenzione anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene data (Cass. Sez. V n. 5738/2000)

Rilevate dunque sia la violazione della privacy che l'effetto diffamatorio nel pezzo diffuso dal collega Brachino, rimane l'aspetto della possibile "preordinazione". La difesa e l'incolpato hanno insistito molto nell'escludere ogni sospetto che voglia collegare, come invece è stato fatto nel capo d'incolpazione, le modalità del servizio diffuso con l'intenzione di "colpire" un magistrato che aveva da poco sanzionato in sede civile Finivest, società cui Mediaset (editrice della tivù per cui lavora Brachino) è riconducibile.
Ha sostenuto con forza, la difesa, che in questo modo si accusa l'incolpato di atteggiamento servile nei confronti del proprio (in senso lato) editore. Ha aggiunto il legale che, se Brachino avesse voluto "colpire" il giudice, lo avrebbe fatto diversamente: magari con un "pezzo" di giudiziaria e affidando al servizio a redattore di diversa estrazione ed esperienza.
In realtà, la tesi espressa dal capo d'incolpazione si limita a prendere atto di una realtà oggettiva e difficilmente negabile: il giudice Mesiano firma una sentenza certamente non gradita a Fininvest-Mediaset e un programma Mediaset attacca duramente il giudice criticando non soltanto la sua decisione ma anche le sue presunte stranezze, le sue pretese stravaganze e il suo gusto nella scelta dell'abbigliamento.
Il Consiglio, anche dopo aver ascoltato l'appassionata difesa di Brachino, continua a ritenere che tutto ciò abbia prodotto nell'opinione pubblica e nei telespettatori la sensazione che quel "pezzo" - e in quei termini - non sarebbe stato diffuso se il giudice Mesiano avesso emesso una sentenza non contraria ma favorevole a Fininvest.
Il Collegio vuole essere chiaro: ritiene assolutamente legittimo, ovviamente, qualunque programma di approfondimento critico su qualunque sentenza emessa da un giudice (anche se, volendo osservare la Carta dei doveri, in quello stesso programma - e non in uno successivo - andrebbe garantito il diritto di replica della persona interessata o di qualcuno della sua "parte"). E' però evidente che, proprio in quanto risulta palese l'interesse "in causa" dell'editore del programma di cui si discute, quell'approfondimento dovrà essere condotto nel modo più rispettoso di tutti i doveri del giornalista.
Dunque, nel caso di specie, Brachino aveva ovviamente tutto il diritto di progettare l'intera trasmissione sul giudice Mesiano (sia sui tempi della sua "promozione" che sulla sentenza emessa) ospitando il collega del Giornale, Sallusti e dando il massimo risalto alle critiche a Mesiano, anche con riferimento alla sentenza emanata, contenute negli articoli apparsi sul quotidiano. Però, proprio sapendo perfettamente di lavorare per un editore non neutrale rispetto a quell'argomento, avrebbe dovuto mettere in atto tutte le precauzioni e le attenzioni per evitare che la trasmissione potesse anche soltanto apparire come una "punizione mediatica" del giudice protagonista.

La Corte di Cassazione, del resto, ha ben spiegato (per tutte Cass.sez.V n. 29509/2005) che non sussiste l'esimente del diritto di critica, nonostante le sue maglie siano ben più ampie di quelle del diritto di cronaca, allorché un giornalista, nel corso di una intervista televisiva, accusi un magistrato di svolgere indagini politiche (nel caso di specie: emanare una sentenza politica in danno delle aziende di Berlusconi, da cui dipende lo stesso Brachino), in quanto tale espressione, evocando l'intento di favorire una determinata forza politica a scapito di altre assume una portata offensiva, risolvendosi in un attacco morale alla persona.
Non può neppure riconoscersi legittimità alla critica giornalistica laddove questa si esaurisca in una elencazione di fatti e di comportamenti attribuiti alla persona offesa senza alcun contributo critico di pensiero (Cass. sent. 3133/998)

E dunque, a parere del Consiglio, Brachino non è riuscito a rispettare le norme deontologiche sotto i profili indicati. E, da questo punto di vista, la pretesa "scriminante" della fretta sostenuta dalla difesa non può trovare applicazione, dal momento che, come ogni giornalista sa benissimo (tanto più quelli che lavorano in tivù) la fretta e i tempi stretti sono una condizione praticamente naturale. E la grande esperienza professionale dell'incolpato sarebbe dovuta servire proprio ad evitare le conseguenze invece verificatesi.
Tanto più che la sera prima Brachino ha visto le immagini poi mandate in onda o comunque se le è fatte raccontare. Su questo particolare i racconti dell'incolpato e dell'autrice materiale del servizio non coincidono. Nell'impossibilità di accertare chi abbia fornito il ricordo più preciso, il Collegio si limita ad osservare che appare teoricamente più probabile che, come dichiarato dalla collega Spinoso, il direttore Brachino abbia visionato la sera prima le immagini che avrebbe utilizzato la mattina dopo. Anche perché, come Brachino stesso ha affermato, esse provenivano non dalla redazione ma da fonte esterna, addirittura anonima. Sembra allora improbabile che il direttore abbia preferito mandarle in onda senza averle visionate direttamente, tanto più sapendo bene che esse riguardavano un personaggio del giorno (il giudice Mesiano) piuttosto particolare, vista la sentenza da lui emessa solo pochi giorni prima.
Ma se anche fosse più esatto quanto ricordato da Brachino (e cioè che la sera prima si era fatto semplicemente descrivere da un suo collaboratore le immagini in questione), non si può fare a meno di osservare che, per le ragioni appena sopra esposte, in quel caso il comportamento tenuto dal direttore di Videonews avrebbe denotato quanto meno una colpevole superficialità, non tale, perciò, dal poterlo esimere dalla responsabilità legata a quanto avvenuto.
Sempre la sera prima, ha ricordato Brachino, egli ha stabilito la scaletta della trasmissione dell'indomani sul tema Mesiano, concordandone in senso lato i contenuti con il collega del Giornale, Sallusti, che sarebbe stato presente in studio; la mattina in questione ha poi commissionato il servizio "a mo' di gossip" su Mesiano alla collega Spinoso e lo ha "passato" prima che andasse in onda, sia pure all'ultimo momento (ma chiunque lo abbia visto ne ha percepito immediatamente la valenza discutibile). Insomma, il direttore ha fatto proprio quel "pezzo" e lo ha a pieno titolo utilizzato per la sua trasmissione attribuendogli anche il carattere di "esclusivo". Dunque non può non essersi reso conto prima che quel servizio venisse trasmesso (e se non lo ha fatto ha colpevolmente sottovalutato il problema), di quale sarebbe potuto esserne l'effetto. Perciò Brachino risponde direttamente e personalmente delle violazioni deontologiche collegate al servizio di cui si discute.

Il Collegio non comprende, del resto, la tesi difensiva delle possibili diverse modalità che Brachino avrebbe utilizzato nel caso di un suo comportamento "preordinato". Certamente, volendo "attaccare" il giudice Mesiano si sarebbe potuto anche preparare un servizio diverso e con persone diverse. Ma quello sarebbe stato, per l'appunto, un programma diverso, non quello che l'incolpato si accingeva come tutti i giorni ad allestire. Il Consiglio non celebra un processo alle intenzioni: Brachino ha legittimamente deciso di criticare il giudice Mesiano con il "suo" programma, ma lo ha fatto con modalità non corrette alla luce delle carte deontologiche e nell'ambito del programma che abitualmente manda in onda. Niente di più e niente di meno. Nessuna accusa di servilismo o di "killeraggio politico", nessun pensiero non detto da parte di questo Consiglio; ma neppure la possibilità di ignorare quella che, a parere del Collegio, è stata una pagina di giornalismo che, a prescindere da ogni giudizio "estetico" o politico, ha gravemente violato i doveri professionali a prescindere dall'interesse in causa (altrettanto evidente) del giornale che poi ha "cavalcato" l'intera vicenda anche politicamente, come è normale, senza però incorrere in violazioni di legge.

Quanto alle "scuse" rivolte in tivù da Brachino e più volte sottolineate nella sua audizione dall'incolpato e dalla difesa, da un lato non si può fare a meno di osservare che il servizio diffuso aveva suscitato tali e tante critiche (anche da parte del pubblico della sua stessa trasmissione, come riconosciuto da Brachino) che il direttore non avrebbe davvero potuto fare a meno di tornare sull'argomento. Dall'altro, non si può non rilevare che le "scuse", introdotte dall'ipotetico "se ho sbagliato..." e fatte seguire da tre domande - tutte più che legittime - rivolte al giudice Mesiano, finiscono per apparire esse stesse scuse, per l'appunto, "ipotetiche". E insomma, non tali da poter annullare o equilibrare l'effetto di un "pezzo" gravemente lesivo non solo della privacy e della personalità del magistrato, ma anche del rapporto di fiducia tra il mezzo televisivo e l'opinione pubblica.

P.Q.M.

il Consiglio ritiene accertate le violazioni deontologiche contestate al direttore Claudio Brachino, e poiché rileva che con la sua condotta egli ha compromesso la dignità professionale, valuta adeguata la sanzione della sospensione.
In considerazione dell'assenza di precedenti sanzioni disciplinari, del suo atteggiamento leale nei confronti del Consiglio e della sua pubblica presa di distanza rispetto agli esiti del servizio mandato in onda, la sospensione può essere determinata nella misura minima dei due mesi.

Il Consiglio regionale precisa che si atterrà alle indicazioni procedurali del Consiglio Nazionale di cui alla delibera n. 1242\2005 e che la presente deliberazione non sarà esecutiva sino al decorso del termine di impugnazione di cui all'art. 60 l. prof.

Sentenza CNOG: 

(Vedi file allegati)