Vittorio Feltri (professionista): sospensione 6 mesi per violazione privacy e artt. 2 e 48 L. 69/1963 e Carta doveri

Delibera di apertura: 


Prot. n. 204 /10/LG/ac                                                                          Milano, 12 gennaio 2010

                                                                                                                   raccomandata ar

DELIBERA DI  APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 17 dicembre 2009,

-       letto l'esposto di.........;

-       assunte sommarie informazioni;

-       su iniziativa d'ufficio;

ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del collega Vittorio Feltri, per avere egli violato gli artt.2 e 48 della legge professionale rendendosi responsabile di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali e in particolare per avere, con una serie di articoli che qui si richiamano integralmente, falsamente attestato la presenza della  cosiddetta "informativa" all'interno del fascicolo processuale relativo ad un procedimento penale nei confronti del collega Dino Boffo, direttore di Avvenire, pubblicando senza adeguata verifica una ricostruzione della vicenda rivelatasi - per successiva ammissione dello stesso Feltri - non corrispondente alla verità processuale.

Comportamento tenuto in violazione della Carta dei doveri, in particolare là dove essa afferma che "il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti"; che "è obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede"; e che, infine, "il giornalista non deve dare notizie di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato".

Così facendo, inoltre, Vittorio Feltri si è reso anche responsabile della violazione del dovere di promuovere il rapporto di fiducia tra stampa e lettori, dando il via, sulla base di una informazione pubblicata  senza adeguata verifica, ad una pesantissima campagna politica e mass-mediatica nei confronti del collega Dino Boffo, che ne ha provocato le dimissioni con enorme  amplificazione dell'effetto diffamatorio della notizia pubblicata, la cui responsabilità ab origine deve ricondursi  proprio al direttore del Giornale. Responsabilità che non può essere cancellata dal tardivo riconoscimento dell'errore.

Il giornalista Vittorio Feltri  è pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio il giorno 22 febbraio 2010 alle ore 19,30, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive entro il giorno 16 febbraio 2010, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990

Si trasmette in allegato:

-          articolo pubblicato da "Il Giornale" il 28 agosto 2009;

-          articolo pubblicato da "Il Giornale" il 29 agosto 2009;

-          articolo pubblicato da "Il Giornale" il 4 dicembre 2009.

Memoria difensiva: 

(Vedi file allegati)

Sentenza: 


Prot. n. 2717 /10/LG/ac                                                                     Milano,  9 aprile 2010

                                   notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 legge 69/1963)                                                                  

 

 

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 25 marzo 2010, ha emesso il seguente

 

Provvedimento disciplinare

 

Nel procedimento disciplinare a carico del giornalista Vittorio Feltri, difeso dagli avvocati Gabriele Fava e Monica Lambrou.

 

FATTO

 

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 17 dicembre 2009, letto l'esposto di.........., assunte sommarie informazioni, su iniziativa d'ufficio ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del  giornalista Vittorio Feltri, per avere egli violato gli artt.2 e 48 della legge professionale con comportamenti non conformi al decoro e alla dignità professionali e in particolare per avere, con una serie di articoli che qui si richiamano integralmente, attestato la presenza della cosiddetta "informativa" all'interno del fascicolo processuale relativo ad un procedimento penale nei confronti del collega Dino Boffo, direttore di Avvenire, pubblicando senza adeguata verifica una ricostruzione della vicenda rivelatasi - anche per successiva ammissione dello stesso Feltri -  non corrispondente alla verità processuale.

Comportamento tenuto in violazione della Carta dei doveri, in particolare là dove essa afferma    che "il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti"; che "è obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede"; e che, infine, "il giornalista non deve dare notizie di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato".

Così facendo, inoltre, Feltri ha tenuto comportamenti in violazione del dovere di promuovere il rapporto di fiducia tra stampa e lettori, dando il via, sulla base di una informazione pubblicata  senza adeguata verifica, ad una campagna politica e mass-mediatica nei confronti del collega Boffo, che ne ha  provocato le dimissioni con enorme  amplificazione dell'effetto diffamatorio della notizia pubblicata, la cui responsabilità ab origine deve ricondursi proprio al direttore del Giornale. Responsabilità che non può essere cancellata dal tardivo riconoscimento dell'errore.

 

In data 16 febbraio 2010 la difesa dell'incolpato depositava una memoria nella quale, in estrema sintesi, si sosteneva che Feltri si era limitato a pubblicare la notizia di un provvedimento emesso dal giudice (la condanna di Boffo per molestie) di evidente interesse pubblico; che mai Boffo aveva chiesto ufficialmente rettifica o smentita;  che Feltri non aveva avuto accesso agli atti del tribunale di  Terni perché secretati; che appena presa visione del fascicolo e constatate le inesattezze del proprio articolo, Feltri ha potuto chiarire alcuni equivoci, aspetto comunque più marginale della vicenda, informazioni di contorno; che questo articolo "chiarificatore" sarebbe stato tempestivo. Inoltre, che Feltri ha rispettato le condizioni di verità della notizia (in particolare la verità sostanziale della notizia), pubblico interesse alla pubblicazione, obiettività; che Feltri ha compiuto opportune verifiche delle informazioni e sull'attendibilità della fonte; che non ha violato il dovere di promuovere il rapporto di fiducia tra stampa e lettori poiché se Boffo si è dimesso non è stato certo per il preteso "effetto diffamatorio" della notizia pubblicata, dal momento che non può esserci offesa nel riferire le inclinazioni sessuali di qualcuno.

In data 11 febbraio 2010, il giudice di Terni autorizzava il Consiglio dell'Ordine ad estrarre copia dell'intero fascicolo processuale del caso Boffo, senza possibilità per altri di ottenerne copia.  In data 16 febbraio 2010 il Consiglio comunicava l'acquisizione del fascicolo in copia ai legali di Feltri (che ne prendevano visione), fissando una data successiva per la presentazione di eventuale memoria integrativa.

In data 22 febbraio 2010, prima dell'inizio dell'audizione del collega Feltri, il presidente dell'Ordine chiedeva ai legali della difesa se il tempo che era stato loro concesso per la presentazione della memoria integrativa era risultato sufficiente, dichiarandosi disposta, in caso contrario, a concederne dell'altro. I legali davano atto a verbale che non ritenevano necessaria concessione di ulteriori termini.

 

L'AUDIZIONE

 

Nel corso della sua audizione, il collega Feltri sosteneva, fra l'altro: "Noi abbiamo ricevuto non soltanto un'informativa. Io personalmente ho parlato con la mia fonte che mi ha anche consegnato la fotocopia di un decreto penale e quindi la notizia fondamentale, e cioè dell'avvenuta condanna ad una sanzione pecuniaria per molestie era fuori di discussione, per cui da questo punto di vista non avevamo alcun timore. Dopodiché, la pratica l'ho affidata al condirettore Sallusti che ha mobilitato anche un collega di Milano - Villa - e la redazione romana i quali hanno fatto delle verifiche per sapere che non si trattasse di un documento falso. Il tribunale di Terni contattato dalla redazione romana ha dato esito positivo, cioè la notizia c'era, la condanna era avvenuta e pertanto la notizia non era più in discussione (fondamentalmente era quella). Quando poi in una seconda fase ci siamo attivati, abbiamo anche saputo che gli atti erano secretati ed ovviamente la secretazione degli atti non significava che non ci fosse la notizia in quanto la fotocopia del decreto penale era in nostro possesso".

E ancora:  "Il fatto era scritto nella fotocopia del decreto penale. Circa i dettagli, c'è stato un solo dettaglio che ha aggiunto il Gip, mi pare (perché erano due i magistrati che si sono occupati della vicenda) il quale ha specificato come riportato poi dall'Ansa che si trattava di "molestie a sfondo sessuale" e questo è stato poi riportato anche da tutti i giornali. Quindi per me la notizia sostanzialmente era vera ed il resto erano solo dei dettagli".

E poi: "Il problema è che quando la nostra redazione romana si è attivata per avere qualche particolare in più ha ottenuto dal tribunale la certezza che la condanna c'era stata, mentre gli atti erano secretati e non venivano messi a disposizione perché contenevano cose che era bene che rimanessero, diciamo così, nascoste. Ovviamente quando noi abbiamo fatto questo tipo di tentativo non lo abbiamo fatto facendo una domanda scritta; la redazione romana ha cercato di avere qualche dettaglio in più (come sempre si fa) e purtroppo questo non è stato possibile, ma la certezza che la condanna fosse avvenuta, avvenuta per molestie, suffragata anche da un racconto che mi è stato fatto dalla fonte, secondo me la notizia c'era. È chiaro, non era una notizia con molti particolari e con molti dettagli ma la notizia era quella e quindi una condanna per molestie per me era più che sufficiente per pubblicare la notizia. Se poi fossero arrivati degli ulteriori particolari evidentemente li avremmo scritti ben volentieri. Però, quando ci siamo trovati di fronte alla secretazione - perché di questo si tratta e a noi hanno detto «Gli atti sono secretati» - ci siamo dovuti bloccare. C'è stata proprio una conferenza stampa fatta dai giudici di Terni alla quale hanno partecipato tutti i giornalisti italiani, compresa l'Ansa, e c'era anche il nostro giornalista. Hanno fatto dei tentativi, c'era un giudice, un magistrato che era orientato a consegnarli ed un altro giudice che invece si è opposto. A quel punto c'era poco da fare, la notizia l'abbiamo data ma i particolari, ahimè, non li abbiamo potuti dare".

Ancora: "L'informativa, secondo la fonte che mi ha raccontato i fatti, era un riassunto del contenuto degli atti che poi sono risultati secretati. La fonte che mi ha dato la notizia era assolutamente insospettabile e d'altronde il fatto stesso che ci fosse documentata la condanna per molestie mi dava l'idea che la fonte non potesse essere imprecisa sul contenuto degli atti. Quando io ho scritto il pezzo, ho tenuto conto soltanto di un elemento che sta anche nella velina ed è l'omosessualità, ma sulla quale non ho fatto particolari indagini perché l'omosessualità intanto non è un reato e dopodiché le preferenze sessuali della gente interessano fino ad un certo punto e quelle di Boffo non erano sconosciute. Quindi, la situazione è stata descritta secondo le informazioni che avevamo attinto anche da questa fonte che non è una fonte qualsiasi. È un signore che fa parte della gerarchia della Chiesa e quindi assolutamente non avevo motivo di dubitare che ci potesse essere anche solo qualche imprecisione. D'altronde, la notizia fondamentale, cioè quella della condanna, che io non ho mai letto su Internet o su altri giornali, era esatta e pertanto non avevo motivo di fare chissà quali indagini perché il punto c'era".

E rispondendo a una domanda: "Sì, il 90% di quello che ho scritto in effetti è quello che è, e quindi, siccome la fonte mi ha raccontato questi fatti e mi ha assicurato che quanto era scritto sulla cosiddetta velina sostanzialmente riassumeva ciò che ci stava negli atti, io evidentemente ho citato questa cosa in modo consequenziale anche in base alla vicenda".

Alla domanda di un consigliere, che gli chiedeva se davvero fosse convinto che le informazioni diverse da quella della condanna avessero pesato solo per il 10%, Feltri rispondeva: "Ma io non ho detto esattamente questa cosa, chiedo scusa, forse mi sono espresso male. Io ho detto che, visto che la notizia era quella delle molestie, e giocato il titolo (non so se qui abbiamo il titolo di prima pagina) io ho fatto il titolo sulle molestie e quindi fondamentalmente questa per me era la notizia. I particolari che mi sono stati narrati dalla fonte io li ho presi per buoni, intanto per l'autorevolezza della fonte e poi perché erano assolutamente compatibili con una condanna di quel tipo e con i racconti che già si conoscevano su Boffo e quindi non ho avuto neanche il minimo problema e il minimo dubbio nel pubblicare le cose nel modo in cui è avvenuto. È verissimo che nel mondo cattolico l'omosessualità può essere un problema ma diciamo che è un problema che hanno i cattolici e non tutti i cattolici, mentre l'omosessualità sappiamo tutti che non è un reato, non può essere discriminatoria, non può essere usata in nessun altro modo e quindi nel momento in cui però Boffo mi ha chiesto attraverso il suo avvocato di precisare che negli atti non era specificata l'omosessualità io l'ho fatto immediatamente. L'ho fatto immediatamente e devo far notare che Boffo mi ha fatto la richiesta di precisare la questione omosessualità dopo oltre tre mesi dalla pubblicazione dell'articolo, se me l'avesse chiesta il giorno dopo l'avrei fatta il giorno dopo, ma non mi è giunta una telefonata, non mi è stata fatta una richiesta di smentita, non mi ha mandato una lettera, non mi ha fatto una querela, non mi ha fatto un'azione civile, quindi non c'è neanche un danno perché se ci fosse stato un danno Boffo mi avrebbe evidentemente fatto causa. Ci siamo poi incontrati abbastanza recentemente, siamo in buonissimi rapporti, lui è consapevole di quello che è successo, dopodiché la polemica si è spostata su altri versanti ma comunque, ripeto, io come giornalista ho verificato la verità sostanziale della notizia che è appunto la condanna per molestie, quella era provata incontrovertibile, questo noi abbiamo fatto e ci abbiamo fatto il titolo. Siamo stati indotti a sbagliare dei particolari perché la fonte non è stata evidentemente precisa nel raccontare ciò che era contenuto negli atti, ci ha lasciato quella che tutti hanno chiamato "velina" che è una sorta di riassunto del contenuto e noi ci siamo attenuti a tutto questo. Nel momento in cui qualcuno ci ha fatto notare che c'era un'imprecisione, quella imprecisione noi l'abbiamo corretta, l'abbiamo fatto mettendola in prima pagina. Tant'è vero che Boffo si è dichiarato soddisfatto al punto che poi ci siamo incontrati e anche oggi, prima di venire qui, mi ha telefonato e mi ha fatto gli auguri voglio dire, non è che siamo rimasti... Poi basterebbe telefonare a Boffo. Non è che ho scritto cose che lui ignora".

E ritornando sulla fonte: "Ho parlato prima con la fonte, la fonte ha lasciato la velina, ho passato il tutto a Sallusti, Sallusti ha mobilitato la redazione romana ed un collega di Milano e dopodiché mi hanno detto che era tutto a posto, che il tribunale di Terni aveva confermato che c'era la condanna e a quel punto la notizia l'abbiamo data. Certo, ci sono dei particolari sbagliati, ci sono dei particolari sbagliati cosa di cui non solo mi rammarico ma non appena ho saputo che i particolari erano sbagliati ho immediatamente corretto con piena soddisfazione di Boffo il quale nel momento in cui se ne è andato, si è dimesso, io sono rimasto colpito da questa sua decisione perché in Italia sappiamo che non si dimette mai nessuno e gli ho dato atto di averlo fatto. È stata una condotta, secondo me, ammirevole e Boffo è stato ben soddisfatto di questo. I lettori non sono stati assolutamente ingannati di niente perché la condanna c'è; se abbiamo sbagliato un particolare lo abbiamo corretto e io più di questo sinceramente non credevo di dover fare anche perché la fonte, ripeto, non era il parroco oppure che so io il barista del bar dell'angolo, era un signore che insomma...".

E poi: "Fidandomi della fonte io ho detto che il contenuto era quello che sostanzialmente è quello, parliamoci chiaro; però è chiaro che là dove invece si dice che si è trattato di un episodio che si è svolto in quel modo e cioè che lui turbava e molestava una signora (o signorina, non si sa) con un compagno che aveva una relazione con Boffo, ecco, questo dettaglio non risulta da nessuna parte. Non risulta negli atti e questo lo abbiamo corretto perché Boffo ci teneva moltissimo e oltretutto se me lo diceva prima lo facevo prima. Me l'ha detto dopo tre mesi, gliel'ho anche detto 'Dico, ma non sei stato molto tempestivo, se me lo dicevi prima sistemavamo la cosa e probabilmente anche le polemiche sarebbero state meno violente'. Forse, però, perché poi le polemiche si sono trasformate in un romanzo vaticano che non c'entra niente con i fatti di cui parliamo".

 

E a proposito del suo articolo "chiarificatore": "Boffo quando mi ha fatto una richiesta io l'ho soddisfatta immediatamente perché oltretutto ha dimostrato (perché ha portato i fascicoli), ha portato i fascicoli secretati, li ha portati per dimostrare che quella frasetta non c'era e io non li ho guardati personalmente i fascicoli. Ha continuato a fare quel tipo di lavoro Sallusti il quale mi ha detto che nel fascicolo c'era di tutto e di più ma non c'era questa cosa. A quel punto io nel rispondere ad una lettera di una lettrice che tra l'altro giaceva già da alcuni giorni ho raccontato quello che in effetti è. Dopodiché, Boffo si è dichiarato totalmente soddisfatto" (...)

 

E in conclusione sulla vicenda:  "Intanto mi sono fatto l'opinione che questa notizia dovesse venire fuori prima e data con il dovuto rilievo, e questo non è stato fatto, ma ogni giornalista poi si comporta come crede. Le reazioni che ci sono state immediatamente sono state sproporzionate secondo me al fatto e ho pensato immediatamente che le cose stessero anche peggio e cioè che ci potesse essere attorno alla vicenda qualche cosa di inconfessato. L'opinione poi si è rafforzata in questo senso dopo quello che è esploso su tutti i giornali, paginate e paginate per giorni e giorni e giorni, anche recentemente, in cui ci si è arrampicati sui vetri. È stato coinvolto il cardinale Bertone, è stato coinvolto il direttore dell'Osservatore Romano, e poi che so io, persino il Papa Ratzinger mi pare che abbia... Evidentemente c'è qualche cosa che non funziona perché se io fossi stato il Papa o un cardinale avrei preso un curato qualsiasi, l'avrei mandato a Terni a vedere che cosa avesse fatto Boffo. Avessi scoperto che, che so io, è stato condannato per molestie non è che l'avrei ucciso perché è una stupidaggine, probabilmente l'avrei trasferito in un posto meno al sole, di minore esposizione. Ecco, questa è l'opinione che mi sono fatta. Che però questa vicenda qui nasconda qualche cosa di turpe e di torbido credo che lo abbia avvertito chiunque".

 

Successivamente all'audizione di Feltri, in data 3 marzo 2010 il Consiglio deliberava di acquisire al fascicolo una e-mail fatta pervenire alla presidente Gonzales dal collega Boffo, nella quale, in sintesi, Boffo sosteneva non corrispondere al vero quanto da Feltri dichiarato anche ai giornali dopo l'audizione, e cioè che lui (Boffo) non avrebbe subito alcun danno e che la questione dell'omosessualità non avrebbe avuto alcun importanza nella vicenda. Il Consiglio informava la difesa dell'avvenuta acquisizione della lettera e concedeva ad essa un termine per eventuale ulteriore memoria anche in relazione alla ulteriore acquisizione al fascicolo della trascrizione dell'audizione del collega Gabriele Villa, anche lui incolpato per un articolo sul caso Boffo, avvenuta il 3 marzo u.s. ed essa pure trasmessa alla difesa.

 

In data 18 marzo 2010, la difesa Feltri depositava ulteriore memoria integrativa nella quale sollevava una serie di eccezioni in relazione all'avvenuta acquisizione della e-mail Boffo e ne chiedeva lo stralcio dal fascicolo.

In sintesi: vi era mancanza di certezza in ordine alla provenienza della comunicazione; vi era carenza di legittimazione di Boffo ad intervenire a qualsiasi titolo nel procedimento disciplinare; lamentele e pretese di Boffo erano infondate ed incongruenti, sia perché Boffo aveva sottoscritto una scrittura transattiva con il Giornale e la sua direzione avente proprio ad oggetto gli articoli in questione, sia perché Boffo aveva inviato ripetuti sms a Feltri confermandogli stima e vicinanza. 

In data 25 marzo 2010, gli avvocati Fava e Lambrou dichiaravano a verbale di non aver necessità di ulteriore termine difensivo in relazione alle avvenute acquisizioni della lettera Boffo e dell'audizione di Villa.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente, il Consiglio deve dunque affrontare la questione dell'utilizzabilità della e-mail Boffo.

Sulla mancanza di certezza in ordine alla provenienza della comunicazione, basti osservare che dallo stesso indirizzo mail il collega Boffo ha inviato al Consiglio altre comunicazioni, fra l'altro già acquisite al fascicolo procedimentale. Dunque nessun dubbio. Quanto alla carenza di legittimazione ad intervenire, pur concordando ovviamente sul fatto che Boffo non è parte in causa del presente procedimento, norme e regolamenti consentono tuttavia al Consiglio di assumere testimonianze di chiunque il Collegio ritenga opportuno sentire. Per il collega Boffo, in particolare, è nel fascicolo la richiesta inviatagli in precedenza dal Consiglio affinché presentasse una sua testimonianza scritta sulla vicenda. Dunque nessuna carenza di legittimazione ad intervenire, tantomeno per il fatto di aver sottoscritto un accordo transattivo che certamente avrà effetto tra le parti ma non si vede perché dovrebbe incidere sull'utilizzabilità o meno di una testimonianza da parte del Collegio.

Tuttavia, dovendosi pronunciare sulla richiesta di "stralcio" della e-mail Boffo dal fascicolo avanzata dalla difesa, il Consiglio osserva che la lettera, legittimamente acquisita al fascicolo, non presenta in realtà elementi tali da poter essere ritenuta utile ai fini del giudizio. Il Collegio, avendo in qualche modo compreso le ragioni che in precedenza avevano spinto il collega Boffo a non intervenire nel procedimento con una testimonianza scritta pur sollecitata; e avendo compreso meno la ragione che ha spinto in seguito  la sua difesa ad opporsi alla possibilità per il  Consiglio stesso di acquisire copia del fascicolo processuale di Terni (poi concessa dal giudice), ora si limita a constatare che l'intervento di Boffo, a istruttoria conclusa e a pochi giorni dalla data fissata per la delibera, risulta indubbiamente intempestivo e inconferente. Perciò il Consiglio dichiara non utilizzabile la e-mail Boffo ai fini della decisione.

 

PREMESSA

 

Nel tentare di assolvere ai propri doveri di controllo deontologico sugli iscritti, doveri  imposti - è il caso di ricordarlo - dalla legge, questo Consiglio indirizza normalmente le sue limitate forze sui casi segnalati da cittadini o colleghi e su quelli che per i motivi più vari hanno suscitato particolari reazioni nell'opinione pubblica.

Nel caso Feltri/Boffo, l'articolo pubblicato dal "Giornale" ha dunque fin da subito, ancor prima dell'esposto pervenuto da........, suscitato per evidenti ragioni le attenzioni di questo Collegio. Che ha molto riflettuto sull'opportunità di procedere; che dapprima si è limitato ad assumere "sommarie informazioni" dall'autore dell'articolo, e che solo il 17 dicembre 2009, cioè dopo la pubblicazione del fondo nel quale il direttore Feltri riconosceva il proprio "errore" , ha ritenuto necessario e doveroso - con voto unanime - aprire nei suoi confronti il procedimento disciplinare per accertare cosa fosse realmente accaduto.

 

IL "MOVENTE"

 

Venendo quindi al merito, in premessa questo Collegio composto esclusivamente di giornalisti  ammette di aver seguito con curiosità e interesse, sui giornali e in tivù, i vari e per certi versi imprevedibili sviluppi del cosiddetto "caso Boffo", esploso la scorsa estate, rimasto a lungo sulle prime pagine e poi riemerso con clamore  appena un mese fa.

Volendo sintetizzare, si possono indicare almeno due possibili scenari tra quelli ritenuti più credibili dai numerosi "pezzi" scritti da colleghi e commentatori e naturalmente non passati inosservati.

Il primo, quello del presunto "killeraggio politico" (termine utilizzato per primo dallo stesso Boffo), individua la notizia pubblicata dal Giornale e la campagna mediatica che si è da lì scatenata, come un'operazione di tipo politico ispirata dal premier Berlusconi dopo le critiche ricevute da Avvenire a proposito dei suoi incontri di tipo sessuale e nel quale il ruolo dell'odierno incolpato sarebbe stato, per l'appunto, quello dell' "esecutore".

Il secondo, quello della presunta guerra all'interno della struttura ecclesiastica di cui Boffo sarebbe rimasto vittima, contemplerebbe invece l'attuale incolpato nel ruolo dello "strumento"  più o meno consapevole dei giochi di potere tra cardinali.

Altri colleghi hanno ipotizzato nei loro articoli che questi due scenari si siano anche in qualche modo sovrapposti in considerazione del medesimo obiettivo: le dimissioni di Boffo.

E' ovvio che ciascuno dei componenti del Consiglio possa essersi formato in proposito una propria legittima opinione. Tuttavia è il caso di sottolineare come tutto ciò che si è appena tentato di riassumere, e che ha riempito in questi mesi pagine e pagine di giornali e ore di trasmissioni televisive, è rimasto, per evidenti ragioni, estraneo all'oggetto del procedimento svolto e perciò alla decisione che è stata assunta. Sarebbe stato impossibile, per il Collegio, addentrarsi in una sorta di indagine giornalistico-investigativa che tentasse di ricostruire il "movente" di quanto avvenuto con qualche crisma di serietà. Il Collegio si è limitato perciò alla ricostruzione e all'analisi di ciò che non pare in discussione.

LA NOTIZIA

 

Venendo dunque alla materia oggetto del presente procedimento, non si può che prendere le mosse dall'articolo che in definitiva lo ha provocato, quello comparso sul Giornale del 28 agosto 2009 a firma Vittorio Feltri. Non senza dover aggiungere, come ulteriore e definitiva premessa, che anche degli altri articoli usciti  sulla vicenda, così come di tutto ciò che riguarda le modalità attraverso le quali si giunse alla loro pubblicazione, Feltri risponde in questa sede personalmente e direttamente, e cioè non a titolo di omesso controllo (del resto mai contestato da questo Collegio) ma di concorso morale con l'eventuale diverso autore del pezzo, visto lo straordinario risalto che a tutti gli articoli apparsi sul caso Boffo il direttore ha scelto di dare.

E dunque, oggetto del presente accertamento è, in primo luogo, l'analisi del pezzo  che conteneva le seguenti frasi: (...) "Non lo affermiamo noi in base a chiacchiere raccolte in portineria, ma il Tribunale di Terni. Ecco cosa risulta dal casellario giudiziale (riportiamo letteralmente): 'Il dottor Dino Boffo è stato condannato con sentenza definitiva con patteggiamento a una ammenda per molestie alla persona ai sensi dell'art. 660 c.p. La condanna è stata originata da più comportamenti posti in essere dal prefato in Terni dall'ottobre 2001 al gennaio 2002, mese quest'ultimo nel quale a seguito di intercettazioni telefoniche disposte dall'Autorità Giudiziaria, si è constatato il reato. Il Boffo è stato a suo tempo querelato da una signora di Terni, destinataria di telefonate sconce e offensive e di pedinamenti volti  ad intimidirla onde lasciasse libero  il marito con il quale il Boffo aveva una relazione omosessuale". Quello stesso giorno l'articolo di cronaca firmato Gabriele Villa, pubblicato a pag. 3, nel riportare integralmente il contenuto di un' "informativa" che, stando al Giornale, spiegava i fatti dai quali discendeva la condanna, Boffo veniva indicato come "noto omosessuale già attenzionato dalla polizia".   

 

Nella memoria della difesa Feltri, la notizia pubblicata viene definita dai legali "vera". Nel corso dell'audizione davanti al Consiglio, l'incolpato l'ha qualificata come "sostanzialmente vera", avendo cura di specificare - gli uni che l'altro -  che per "notizia" dovrebbe  intendersi esclusivamente quella dell'avvenuta condanna di Boffo per molestie, mentre tutto il resto - ha detto Feltri - erano semplicemente "dettagli". Irrilevante sarebbe, in primis, il particolare dell'omosessualità di Boffo, dal momento che l'omosessualità, ha ricordato Feltri,  non è un reato, mentre le molestie ex art.660 del c.p. lo sono a prescindere dai gusti sessuali di chi le compia. D'altra parte, ha aggiunto Feltri, il particolare dell'omosessualità di Boffo era "risaputo" e, ha concluso in sintesi la sua difesa, se Boffo voleva che non venisse diffuso, avrebbe dovuto essere egli stesso più prudente nei suoi comportamenti. E, in ogni caso, questo particolare dell'omosessualità, sia pure non risultante dal casellario giudiziario, sarebbe "sostanzialmente vero".

 

In primo luogo, dunque, questo Consiglio deve valutare quali siano i confini della "notizia" riportata il 28 agosto scorso dal Giornale e se la si possa definire "vera" o "sostanzialmente vera".

A questo proposito, si deve osservare innanzitutto che la notizia del decreto penale di condanna nei confronti di Boffo per molestie non era in realtà inedita. Pur  senza voler sopravvalutare l'eco che possono aver avuto  il blog del giornalista Mario Adinolfi e l'agenzia Notizie radicali, che ne trattarono per primi,  nel gennaio 2008 però, cioè ben 18 mesi prima dell'esplodere del caso Boffo, il settimanale Panorama aveva dato notizia della condanna di Boffo con un articolo del giornalista Ignazio Ingrao che - come risulta dal fascicolo Boffo depositato a Terni - aveva ottenuto dal gip autorizzazione ad estrarre copia del provvedimento.

L'articolo di Panorama venne ripreso il 12 gennaio 2008 anche dal sito internet Dagospia, fra i più letti in ambienti giornalistici.

Inedita era invece l'altra notizia contenuta nell'articolo del Giornale uscito il 28 agosto, cioè quanto risultava "dal casellario giudiziale", indispensabile per  spiegare le motivazioni della condanna per molestie. In pratica, proprio quei "dettagli" per Feltri irrilevanti e che costituivano però l'unica parte originale della "notizia", per il resto già uscita.

Il Consiglio ritiene dunque che quei dettagli siano a pieno titolo parte integrante dell'articolo e dell'articolo pubblicato. E dando atto che la notizia sulla  condanna di Boffo era certamente "vera", deve analizzarsi il contenuto delle rimanenti informazioni offerte al lettore per verificare la loro aderenza non tanto alla realtà oggettiva (che qui non interessa) ma a quanto presentato come "vero", e cioè la presenza di quelle informazioni nel casellario giudiziale. In questo senso risultano indubbiamente "non veri" i seguenti comportamenti attribuiti a Boffo:

-          patteggiamento della sentenza

-          pedinamenti da parte di Boffo e minacce alla signora di Terni volti  a intimidirla affinché lasciasse libero il marito

-          relazione omosessuale di Boffo con il marito della signora

-          essere Boffo noto omosessuale già attenzionato dalla polizia di stato

 

In definitiva, risultano non corrispondenti al "vero" (cioè non contenute nel casellario giudiziale) tutte le informazioni aggiuntive a quelle già pubblicate da Panorama, cioè le sole inedite.  

In conclusione, il Collegio ritiene che il direttore Feltri abbia pubblicato una notizia vera (quella della condanna), ma anche una notizia non vera, cioè la "risultanza" dal casellario giudiziale di tutti  i dettagli di cui si è detto.

La non verità di questa notizia emerge dall'assenza di qualsiasi riferimento in proposito all'interno del fascicolo processuale Boffo, così come riconosciuto da Feltri e come anche verificato dal Consiglio.  Su questo punto non sembra necessario  spendere altre parole.                               

 

Ma c'è di più.  Feltri e la sua difesa hanno più volte ribadito che l'elemento della presunta omosessualità di Boffo (con quel che se ne faceva conseguire) rappresenterebbe nient'altro che un dettaglio di poco peso.

Ebbene, se così fosse bisognerebbe concludere che il direttore Feltri, che certamente conosce il nostro Codice della privacy, abbia deliberatamente deciso di violarlo diffondendo un dato "sensibile" - poiché attinente alle preferenze sessuali di una persona - cosa che avrebbe potuto fare (pur considerando la dimensione "pubblica" di Boffo) solo nel caso in cui quel dato dell'omosessualità fosse ritenuto ESSENZIALE per la notizia. Che Feltri abbia diffuso quel dato sensibile, dunque, costituisce una conferma di come non possa aver considerato quel dettaglio irrilevante rispetto alla notizia della condanna per molestie.

 

Di questa ultima considerazione, il Collegio trova conferma anche nel fatto che la notizia della condanna per molestie di Boffo, così come pubblicata da Panorama nel 2008,  non trovò  alcuna eco sui mass media. Mentre un anno e mezzo dopo la stessa notizia - sparata sì in prima  pagina dal Giornale - ma anche arricchita del retroscena e dei "dettagli" considerati, ha dato avvio ad  una campagna mediatica i cui effetti si sono prolungati per mesi.

 

Appare evidente, a questo Collegio, che la notizia "non vera" e inedita  contenuta nell'articolo  di Feltri abbia insomma contribuito sensibilmente alla costruzione mediatica del "caso Boffo". Anche perché il dettaglio dell'omosessualità, con ciò che se ne faceva conseguire, certamente non è stato irrilevante per il giudizio di tipo "morale" espresso dal Giornale nei confronti del direttore del quotidiano cattolico espressione della Conferenza episcopale italiana. E' sufficiente una semplice rilettura dell'articolo per averne la riprova: il "supermoralismo" rimproverato a Boffo è espressamente posto in relazione alle critiche avanzate da quest'ultimo a proposito delle abitudini sessuali del premier. E dunque appare evidente che la notizia utilizzata per demolire il "supermoralista" non è tanto quella della condanna per molestie (si badi: l'articolo a firma Feltri non precisava "molestie a sfondo sessuale") quanto piuttosto quella, ancor più "moralisticamente" interessante per un cattolico, dell'omosessualità vissuta in termini così "scandalosi". A maggior ragione, poi, nel momento in cui questa notizia viene resa "ufficialissima" attribuendo ad essa il falso timbro del tribunale di Terni.

 

In conclusione: il Giornale ha pubblicato un articolo contenente anche una notizia non vera. La notizia  non vera era l'unica inedita. Questa notizia non vera, proposta come massimamente attendibile dalla falsa attribuzione al tribunale di Terni, conteneva il dettaglio non certo irrilevante dell'omosessualità di Boffo come circostanza che serviva a spiegare la condanna per molestie con particolari pruriginosi. Questo "dettaglio" ha dunque certamente contribuito a far sì che la notizia stavolta  - e non 18 mesi prima - abbia prodotto le reazioni e le conseguenze che sono note.

 

Acquisito dunque che il Giornale ha pubblicato la notizia non vera di tutto quanto sarebbe risultato dal casellario giudiziale, si tratta di vedere se il contenuto dell'articolo possa essere considerato almeno "sostanzialmente vero". E cioè se quanto scritto da Feltri, sia pur non risultando dal casellario giudiziale,  sia però realmente accaduto.

Sotto questo profilo, il Consiglio osserva che, per poter affermare (come ha fatto) avere Feltri pubblicato una notizia sostanzialmente vera, la difesa avrebbe avuto ovviamente l'onore di provarlo. Ebbene, di tutti i "dettagli" attribuiti al casellario giudiziale del tribunale di Terni e da esso in realtà ignorati (pedinamenti da parte di Boffo volti ad intimidire la signora di Terni affinché lasciasse libero il marito; relazione omosessuale da parte di Boffo con il marito della signora; essere Boffo noto omosessuale già attenzionato dalla polizia di stato) solo a proposito dell'ultimo (essere Boffo omosessuale ed  "attenzionato" dalla polizia) la difesa Feltri ha provato a fornire prova.

In particolare: l'omosessualità di Boffo sarebbe stata risaputa nell'ambiente (dvd allegato di una  trasmissione tivù posteriore all'uscita del pezzo, nella quale gli ospiti confermerebbero la circostanza; post comparsi su vari blog prima e dopo la pubblicazione dell'articolo; i commenti di Adinolfi e del parlamentare gay Franco Grillini).

Quanto all'essere stato Boffo "attenzionato" dalla polizia, la difesa Feltri per provarlo allega un articolo pubblicato dal quotidiano Libero che dà conto dell'esistenza di uno o più fascicoli intestati  a Boffo presenti nella questura di Milano.

Ora: a parte l'osservazione che fascicoli del genere intestati a direttori di giornali saranno prevedibilmente numerosi in questura, questo però - ammesso che i fascicoli esistano davvero - non prova certo che Boffo fosse "attenzionato" in quanto omosessuale (che era invece la tesi dell'articolo di Feltri).

Quanto alla pretesa omosessualità del collega Boffo, sulla quale non sarà certo questo Consiglio a pronunciare l'ultima parola, basti osservare che se anche fosse  provata, ciò  non sarebbe certo sufficiente a provare anche la notizia che Boffo fosse "attenzionato dalla polizia" in quanto omosessuale, né quella che avesse pedinato la signora per intimidirla onde lasciasse libero il marito né, infine, quella che Boffo avrebbe avuto una relazione con il marito della signora in questione.

Insomma, nonostante gli sforzi difensivi, il Consiglio ritiene che la notizia pubblicata da Feltri oltre ad essere non vera (non risultante dal casellario giudiziale) sia anche non sostanzialmente vera  (non realmente accaduta o comunque non dimostrata).

 

Rimane, a questo punto, da verificare se per caso la notizia pubblicata dal Giornale - non vera, né sostanzialmente vera - fosse però "verosimile". E cioè se il collega che l'ha pubblicata l'abbia ritenuta vera incorrendo in un errore ma dopo aver fatto tutto il possibile per verificarla. 

 

LA FONTE

 

La prospettazione difensiva davanti a questo Collegio si può sintetizzare così: Feltri ha ricevuto da fonte istituzionalmente attendibile e interna al Vaticano una fotocopia del decreto penale di condanna emesso dal tribunale di Terni e anche un foglio che - a detta della stessa fonte - conteneva informazioni aggiuntive. Feltri, con l'aiuto dei suoi collaboratori, ottenne conferma presso il tribunale che la notizia della condanna nei confronti di Boffo corrispondeva al vero, e dunque - a suo dire - non aveva motivo di dubitare che quanto contenuto nella nota aggiuntiva  non trovasse invece corrispondenza all'interno del fascicolo processuale. D'altra parte, sostiene la sua difesa, gli atti del fascicolo erano stati secretati su richiesta dello stesso Boffo ed erano perciò inaccessibili.

Non appaia superfluo, a questo punto, ricordare cosa preveda la Carta dei doveri in materia di controllo di attendibilità della fonte: "Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile".

 

Il giornalista  ha dunque l'obbligo di controllare scrupolosamente l'attendibilità della sua fonte, anche al fine di poter invocare la clausola generale di non punibilità prevista dall'art. 51 c.p., in base al quale "l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità". E al fine predetto, non è sufficiente presumere l'attendibilità della notizia in base al presupposto della natura qualificata della fonte. La giurisprudenza nega, infatti, l'esistenza di fonti privilegiate a cui ricollegare una presunzione di veridicità. Ne discende che il giornalista non è assolto dall'onere di controllo e verifica della fonte informativa (Cass.pen., 14.12.1993, n. 2173). Egli, pertanto, deve dimostrare di aver posto in atto la diligenza più accurata nella scelta di tali fonti, esplicando un penetrante controllo sulla rispondenza al vero della notizia diffusa (Cass. Sez. V, n. 178531/1987; Cass. Sez. V, n. 11199 del 26.10.1998).

 

L'esame di questo punto deve concludersi con un'osservazione quasi obbligata e che pare di semplice buon senso. A prescindere da qualunque sconfinamento negli scenari di cui si è trattato all'inizio, a questo Consiglio sembra offensivo poter immaginare che il direttore Feltri, ricevuta dalla fonte  a suo dire "istituzionalmente molto attendibile" la notizia di cui si discute, non si sia posto qualche interrogativo sui motivi che spingevano il suo interlocutore a fornirgli quell'informazione che, era evidente, avrebbe inevitabilmente prodotto delle conseguenze nello stesso ambito ecclesiastico dal quale la fonte proveniva.

A parte ogni altra considerazione, insomma, non appare credibile, proprio per l'esperienza professionale del direttore, che egli non abbia avuto ben presente la necessità di porre la massima cura nella verifica della notizia in questione (compresi i "dettagli") prima dell'avvenuta pubblicazione.

 

LE VERIFICHE

 

La prima ed elementare constatazione che questo Consiglio ritiene di dover fare, è che se una notizia non è verificata, non va pubblicata. La seconda è che per la verifica della notizia sul caso Boffo, il Giornale, a differenza di quanto avviene spesso nei quotidiani, non risulta aver avuto alcun problema in ordine alla necessità di dover agire velocemente. La parte di notizia relativa alla condanna risaliva a più di quattro anni prima, era stata già pubblicata, e dal procedimento non è emersa alcuna ragione che potesse spingere il Giornale a verificare in fretta l'informazione complessivamente ottenuta (compresi i "dettagli") per anticipare la concorrenza. Anzi, a rigor di logica, se il direttore si è tanto fidato della sua fonte è anche probabile che avesse ricevuto qualche garanzia di esserne confidente "esclusivo".

Del resto, come spiegato dall'incolpato, attraverso i suoi collaboratori egli ebbe modo correttamente di verificare con il tribunale di Terni la reale esistenza del decreto penale di condanna a carico di Boffo.  Quello che invece non è stato verificato, per ammissione dello stesso Feltri, è tutto il resto.

A parere di questo Consiglio, l'esigenza di una verifica approfondita dell'intera notizia avrebbe dovuto comportare, prima di tutto, il tentativo di poter visionare direttamente il contenuto del fascicolo processuale. "Abbiamo chiesto al tribunale - ha dichiarato in sintesi Feltri - ma ci hanno detto che gli atti erano stati secretati". E ha subito precisato: "La nostra richiesta non è avvenuta  con un'istanza formale".

Qui, allora, il Collegio ritiene indispensabile precisare che, tecnicamente, gli atti del fascicolo Boffo non erano affatto secretati. La "secretazione" è infatti  prevista dal dispositivo dell'art. 391 quinquies c.p.p. 1: "Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi. 2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie". 

Nel caso di specie, invece, il diniego alla consultazione degli atti (e alla loro copia) opposto precedentemente alla pubblicazione da parte del Giornale dal giudice umbro a due  giornalisti - il blogger Mario Adinolfi e il collega di Panorama Ignazio Ingrao - era stato pronunciato semplicemente nell'ambito della discrezionalità che l'art 116 del c.p.p. riconosce al giudice. Quella norma, infatti, prevede che: "1. durante il procedimento e dopo la sua definizione (675), chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio (42 att.) a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (141-2, 243, 258, 329, 335, 366) " e precisa che: "2. sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (43 att.)".

 

Nessuna "secretazione", dunque. Fra l'altro, non risulta dagli atti che Feltri avesse conoscenza delle motivazioni espresse dal giudice nel parere negativo ricevuto più di un anno prima dai due colleghi.  Ma soprattutto - e questo l'incolpato lo ha ammesso -  il Giornale non ha presentato alcuna istanza formale al gip del tribunale di Terni al fine di poter consultare gli atti contenuti nel fascicolo limitandosi  - ha precisato il direttore nel corso dell'audizione - ad una richiesta del tutto informale. Così facendo, a parere del Consiglio, Feltri ha agito senza il necessario scrupolo richiesto dal dovere di verifica riguardo a una notizia tanto delicata.

A parere del Collegio, il Giornale avrebbe potuto, per lo meno, contattare per una verifica lo stesso Boffo o il suo legale. "Avevamo in mano la copia della sentenza ed era evidente che Boffo non ci avrebbe dato nessun particolare in più", ha spiegato in sintesi Feltri in risposta ad una precisa domanda del Consiglio. Tuttavia egli non poteva certo escludere a  priori che Boffo o il suo legale potessero comunque confermare o smentire i pretesi "dettagli" della notizia.

Feltri e i suoi collaboratori, dunque, non hanno verificato chiedendo formalmente di poter vedere gli atti del tribunale, né si sono preoccupati di sentire la parte  indubbiamente chiamata in causa, come pure avrebbe suggerito la normale prudenza richiesta dalla consapevolezza di non aver ottenuto una diversa conferma all'intero contenuto del servizio che ci si accingeva a pubblicare.

L'incolpato, infine, non ha messo in atto neppure quella minima misura di prudenza che, richiesta dalla particolare delicatezza del caso, se pure non avrebbe evitato l'"errore" e il conseguente danno, tuttavia ne avrebbe potuto limitare l'impatto. Feltri avrebbe potuto infatti correttamente attribuire al tribunale  (come ha fatto) la parte di notizia (verificata) della condanna a carico di Boffo, e tutto il resto (non verificato) avrebbe potuto attribuirlo a "fonte attendibile", ovviamente non identificandola. In questo modo, per lo meno, avrebbe avvertito il lettore della differente "provenienza" delle informazioni offerte. Invece il direttore, fidandosi dell'attendibilità della sua fonte "istituzionale" e dunque senza mettere in atto adeguate verifiche, ha colpevolmente attribuito tutte le informazioni pubblicate al tribunale di Terni.       

 

 

IL DANNO

 

Percorrendo fino in fondo la strada scelta di voler indicare come "dettagli"  tutto ciò che non ha verificato correttamente, Feltri nel corso della sua audizione si è detto "stupito"del clamore suscitato dalla notizia pubblicata e dal rilievo che essa si è guadagnata sugli altri giornali e televisioni.

Ma se è vero che la notizia della condanna di Boffo per molestie aveva avuto all'epoca della sua prima divulgazione un effetto decisamente ridotto sull'opinione pubblica, è altrettanto vero che per il risalto attribuito alla notizia dal Giornale e, a parere del Consiglio, soprattutto per la sua parte inedita (la presunta relazione omosessuale di Boffo con il marito della persona molestata), la notizia stavolta non poteva che suscitare quel clamore che in effetti ha prodotto.

Feltri d'altra parte, come si è visto, ha contribuito personalmente e direttamente alla creazione del caso Boffo, anche con il taglio dato al proprio editoriale e soprattutto - è il caso di ribadirlo - con la non verificata ed errata attribuzione al tribunale dei particolari più pruriginosi.

Il Consiglio ha dichiaratamente evitato  di indagare sui possibili retroscena del "caso", con questo rinunciando a priori a voler dimostrare l'eventuale dolo imputabile a Feltri per la pubblicazione della notizia. Tuttavia, proprio in considerazione  della sua esperienza,  appare quasi ovvio sostenere che Feltri abbia avuto, se non la certezza quanto meno la ragionevole  aspettativa che l'opinione pubblica avrebbe reagito a quegli articoli con grande clamore. Del resto, nella stessa  memoria difensiva,  a pag. 7, si legge in  proposito: "(...) Di certo non poteva essere ignorato dallo stesso Feltri, che ben avrebbe potuto ragionevolmente immaginare (e mettere in conto) che le maggiori testate giornalistiche italiane avrebbero scatenato 'un polverone'". E dunque ritiene il Collegio che, per quanto ovviamente non fosse possibile stabilirne a priori l'intensità e le esatte conseguenze,  tuttavia il direttore nel pubblicare gli articoli di cui si tratta abbia avuto piena coscienza di ciò che sarebbe potuto seguirne.

In conclusione, Feltri va ritenuto certamente responsabile, ab origine, delle conseguenze derivate dalla pubblicazione delle informazioni non verificate, sia in termini di danno subito da Boffo sia - soprattutto - per quanto riguarda la gravissima lesione inferta all'imprescindibile rapporto di fiducia che dovrebbe sempre esistere tra la stampa e i lettori.

 

a) Il danno subito da Boffo

Nell'audizione davanti al Consiglio, Feltri e la sua difesa hanno sostenuto espressamente che Boffo non avrebbe subito alcun danno dalla vicenda in questione. Prova ne sarebbe che nessuna querela per diffamazione è stata presentata,  così come nessuna causa civile intentata né esposti all'Ordine spediti. Ma, di più, lo stesso Boffo avrebbe contattato Feltri per sollecitare il pranzo poi in effetti tenuto dai due "coram populo" in un ristorante del centro e, da ultimo, l'ex direttore di Avvenire avrebbe chiamato Feltri sul cellulare il giorno stesso dell'audizione davanti al Consiglio, per fargli gli auguri.

Certamente non spetta a questo collegio "quantificare" l'entità dell'eventuale danno subito in questa vicenda  dall'ex direttore di Avvenire, che del resto non è neppure parte in causa del presente procedimento, avendo legittimamente  scelto di non presentare alcun esposto a questo Ordine così come di non avviare alcuna iniziativa in sede giudiziaria.  Ma  - a parte la facile constatazione che avrebbe ancora tutto il tempo per una causa civile -  che da questa scelta se ne debba dedurre l'inesistenza del danno e, di conseguenza, l'inesistenza di un comportamento deontologicamente scorretto da parte di Feltri, questo non può essere condiviso.

In realtà, a prescindere dalle scelte di Boffo, il Consiglio  possiede tutti gli elementi necessari e ha il dovere di valutare se, come la Carta dei doveri contempla richiamando l'art.2 della legge professionale, l'articolo di Feltri sia rimasto nei limiti ammessi: «E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede".

E allora a questo Collegio non pare potersi mettere in dubbio che il direttore del Giornale, pubblicando - come già visto - una notizia non vera e non verificata, ha senza dubbio violato l'art.2 della  legge professionale, anche (ai soli fini disciplinari) sotto il profilo del mancato rispetto della norma di cui all'art. 595 del codice penale che punisce la diffamazione. Anche perché, come già considerato, se è vero che sia nell'articolo con cui riconosceva l'errore, sia nella memoria difensiva, Feltri ha ammesso solo la mancata corrispondenza tra quanto pubblicato e quanto contenuto nel casellario del tribunale di Terni (mai smentendo esplicitamente la pretesa verità "oggettiva" dei fatti) è anche vero, però, che nel corso di questo procedimento (come si è visto) non è riuscito a provare la verità sostanziale di quanto scritto.

 

Dunque ritiene il Consiglio ragionevolmente accertato, ai soli fini del procedimento disciplinare, che la "spiegazione" della condanna contenuta nell'informativa, non dimostrata dal Giornale e invece smentita da Boffo, costituisse notizia non vera e dall'effetto diffamatorio nei confronti dell'ex direttore di Avvenire. Pare difficile sostenere che non lo sia l'affermare (a proposito  di chiunque, anche se condannato per molestie telefoniche e quand'anche omosessuale)  essere noto omosessuale già attenzionato dalla polizia, essere persona che compì molestie e pedinamenti allo scopo di indurre la propria vittima femminile a lasciare libero il marito con il quale egli - cioè il molestatore - avrebbe avuto una relazione.

Tutto ciò ha scritto Feltri a proposito di Boffo, senza esibire prova alcuna della verità  della notizia ed anzi attribuendo la pretesa "verità" al tribunale di Terni. E del resto, la scrittura transattiva sottoscritta con Boffo dalla direzione del Giornale (e di cui la difesa Feltri ha fatto menzione) sembra deporre proprio per una comune consapevolezza di quanto sopra.

 

b) il danno inferto al rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori

Se il danno procurato dall'articolo di Feltri a Boffo appare difficilmente  negabile, altrettanto questo Collegio ritiene di poter dire a proposito della lesione inferta dal direttore del Giornale al fondamentale collante fiduciario che dovrebbe tenere insieme stampa e opinione pubblica, giornali e lettori. E' opportuno ribadire qui quanto già osservato in precedenza: e cioè che a partire dal primo articolo pubblicato da Feltri sul caso Boffo si è innestata una campagna mediatica che in alcuni momenti ha sfiorato il linciaggio morale nei confronti dell'allora direttore di Avvenire. Quasi che quell'articolo abbia rappresentato l'occasione da altri attesa per poter giungere nella vicenda alla conclusione obbligata, le dimissioni di Boffo. Ma senza volersi addentrare in quegli scenari sui quali il Consiglio ha premesso di non poter indagare, tuttavia appare al Collegio indiscutibile come la notizia, pubblicata senza adeguata verifica ma che ha avuto un effetto dirompente, abbia costretto il mondo giornalistico e buona parte dell'opinione pubblica a confrontarsi con un'informazione che tre mesi dopo è risultata non vera  per stessa ammissione di chi l'aveva pubblicata. Quasi superfluo dover concludere, allora, che la ferita inferta dal Giornale alla credibilità di  tutto il sistema dei mass media è stata rilevantissima.

 

IL DIRITTO DI REPLICA, IL DOVERE DI RETTIFICA, IL RICONOSCIMENTO  DELL'ERRORE

 

Dei tre mesi trascorsi dalla pubblicazione della notizia non vera al riconoscimento dell'errore si è appena accennato. Ma qui è necessario tornare a percorrere quanto avvenuto in quel lasso di tempo ai fini della valutazione anche di altri profili deontologici.

Si è già detto di come, nell'ambito della (mancata) verifica, l'incolpato non abbia ritenuto di dover contattare l'interessato (Boffo) né il suo legale. In realtà  avrebbe dovuto farlo anche in ossequio ad un altro principio espresso dalla Carta dei doveri: "Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico", come del resto contestato anche nel capo di incolpazione.

 

Ma, sostiene la difesa, la notizia da pubblicare non conteneva un'accusa bensì  riferiva il contenuto di una sentenza, dunque il dovere affermato non era  in quel caso concreto. In realtà, come già si è visto, solo una notizia (quella vera) riguardava la sentenza di condanna, l'altra (quella non vera) conteneva invece accuse né allora verificate né in seguito provate. Dunque il Collegio ritiene che anche sotto questo profilo il direttore non abbia adempiuto ai doveri del giornalista, mancando di offrire a Boffo la possibilità di "intervento" prima della pubblicazione della notizia. Quanto al diritto di replica, esso pure affermato nella Carta, è senz'altro vero che il Giornale ha ospitato  la "replica" di Boffo (in realtà l'anticipazione Ansa del suo editoriale del giorno dopo) una volta scatenatosi il finimondo mediatico sulla vicenda, ma a parere del Collegio lo ha fatto senza dare a quell'intervento lo spazio adeguato al clamore suscitato dai primi articoli.

Questa osservazione tocca, del resto, anche un ulteriore principio fissato nella Carta, quello del dovere di rettifica. L'incolpato e i suoi legali hanno in più occasioni ribadito che nessuna richiesta di rettifica ai sensi di legge Boffo ha mai presentato al Giornale perché, in caso contrario, il direttore avrebbe certamente osservato gli obblighi imposti dalla legge.

Il fatto è, però, che le nostre norme deontologiche in materia non si limitano a richiamare la legge sul diritto di rettifica. Si legge infatti nella Carta dei doveri:"Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.

Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità".  E questo Consiglio, da parte sua, ha in più occasioni ripetuto (si veda, per tutte, sentenza 5/3/09 Rossella, di recente confermata dal CNOG)  che l'inciso "si siano rivelate inesatte o errate" non debba essere interpretato nel senso che qualche giudice debba averle ritenute tali, ma piuttosto che il dovere di rettificare esista sempre qualora "informazioni provenienti dagli interessati o da altre fonti (...) abbiano comunque messo ragionevolmente in dubbio gli occhi del direttore, l'esattezza o addirittura l'esistenza di una notizia pubblicata o diffusa". Si intende in sintesi ribadire che, se da un lato la legge sulla stampa impone necessariamente la pubblicazione di richieste di rettifiche inviate al direttore con le previste modalità, dall'altro lato esiste un dovere deontologico di consentire rettifiche e repliche anche quando manchino i requisiti di legge per la pubblicazione "obbligatoria". Quando, cioè, esistano elementi tali offerti dalla persona chiamata in ballo dal giornale o da terzi interessati, che il direttore non possa fare a meno di comunicarli ai suoi lettori e di correggere in qualche modo il "tiro". E allora, se così è, si deve valutare se la rettifica della notizia da parte di Feltri attraverso il  riconoscimento del proprio errore sia stata o meno tempestiva.

 

A questo proposito si deve osservare che, evidentemente, il direttore del Giornale, pur non avendo a suo tempo verificato parte della notizia pubblicata,  non ha ritenuto di dover considerare sufficiente, ai fini di una sua iniziativa di "rettifica", la smentita alla ricostruzione della vicenda così come avvenuta da parte di Boffo con un editoriale apparso il giorno seguente su Avvenire. Se Feltri avesse preso per buona quella "smentita", certo non avrebbe potuto darle quel poco spazio che invece le concesse.  Ha spiegato invece, il direttore, che molto di quanto successo si sarebbe potuto evitare se Boffo, uscita la notizia, avesse messo a disposizione di tutti i documenti contenuti nel fascicolo processuale. Il Collegio non ritiene di poter condividere questa osservazione. Feltri, in parole povere, sostiene che, pur avendo egli pubblicato una notizia non vera e potenzialmente diffamatoria senza adeguata verifica, la prova della "non verità" - una volta uscita la notizia - avrebbe dovuto essere offerta proprio dalla persona più direttamente colpita  da quella notizia e, in quel caso, il Giornale ne avrebbe preso atto tempestivamente. Come dire che in caso contrario (e cioè esattamente come avvenuto), il direttore del  Giornale - che pure aveva pubblicato la notizia  infrangendo la Carta dei doveri - non avrebbe  avuto alcuna diversa possibilità di riconoscerne la non corrispondenza al vero. Ragionamento a dire il vero paradossale, quello che sembra mettere a carico della "vittima" l'onere di fornire  al proprio "carnefice" la prova della di lui cattiva azione.

 

Ma, in ogni caso, non corrisponde al vero che il direttore del Giornale non abbia avuto altro modo di rendersi conto dell'errore se non quando il legale di Boffo ebbe a mettergli a disposizione gli atti.  Infatti, già il giorno dopo la pubblicazione del primo articolo, il ministro degli Interni Maroni smentì ufficialmente che Boffo fosse stato "attenzionato" dalla questura; e due giorni dopo, la procura della Repubblica di Terni  precisò, attraverso interviste comparse un po' su tutti i giornali, che nel fascicolo processuale intestato a Boffo non compariva alcuna informativa come quella citata ampiamente nei pezzi del Giornale. E dopo quella di Maroni, dunque,  anche questa dichiarazione dei magistrati doveva suonare certamente come un elemento di radicale smentita della notizia, per Feltri che non l'aveva affatto verificata fidandosi invece dell'attendibilità della propria fonte.

Dopo la presa di posizione pubblica del ministro e poi della procura di Terni, che a differenza del Giornale ben conosceva il contenuto del fascicolo Boffo, Feltri avrebbe dovuto tempestivamente riconoscere l'errore commesso, in pratica scrivendo tre mesi prima quanto pubblicato solo a dicembre. Se l'avesse fatto, avendo in quel momento tutto il dovere di farlo, avrebbe sì tempestivamente adempiuto al proprio dovere di rettifica. Non certo tre mesi dopo, quando ormai l'effetto diffamatorio e gravemente lesivo anche del rapporto di fiducia tra i giornali e la stampa - provocato dalla pubblicazione della notizia non vera - si era già ampiamente consumato.

 

CONCLUSIONI

 

Ritiene il Consiglio, a questo punto, di poter riassumere nel modo seguente quanto emerso dal procedimento.

L'articolo a firma Vittorio Feltri pubblicato il 28 agosto 2009 sul caso Boffo  conteneva una notizia vera (la condanna di Boffo per molestie) e una notizia  non vera, e cioè che il casellario giudiziale del tribunale di Terni affermava essere Dino Boffo noto omosessuale già attenzionato dalla polizia;  avere egli  tramite molestie telefoniche e pedinamenti costretto la  sua vittima femminile a lasciare  libero il marito; marito con il quale Boffo avrebbe avuto una relazione omosessuale.

Questa notizia non vera e dall'effetto diffamatorio, era stata passata a Feltri da una fonte da lui ritenuta "istituzionalmente attendibile" e della quale si  è dunque fidato. Il direttore non ha perciò concretamente verificato quella notizia, né chiedendo formalmente l'accesso agli atti processuali, né contattando Boffo o un suo legale. Non si è tuttavia limitato ad attribuire al tribunale solo la notizia vera della condanna ma ha riferito espressamente ai giudici anche la notizia non vera dell'informativa.

Proprio quelle informazioni non vere, le uniche fra l'altro inedite, hanno contribuito abbondantemente a creare mediaticamente il caso Boffo, esploso  su giornali e tivù per settimane e settimane. La notizia non vera, che Feltri avrebbe dovuto tempestivamente rettificare dopo la smentita della procura di Terni, ha invece alimentato le polemiche che hanno portato fra l'altro alle dimissioni di Boffo. Tutto ciò ha provocato un evidente danno non solo all'ex direttore di Avvenire ma soprattutto al necessario rapporto di fiducia che dovrebbe sempre esistere tra i giornali e pubblica opinione, "costretta" per tre mesi ad interrogarsi sui "dettagli" non veri di una notizia che ha fatto il giro del mondo.

E quando a dicembre il direttore Feltri ha finalmente riconosciuto l'errore, l'ha fatto in modo tardivo rispetto agli effetti lesivi già prodotti dalla pubblicazione della notizia non vera, e l'ha fatto fra l'altro senza dare alla propria "smentita" quell'adeguato risalto che tutto il clamore registrato nei mesi precedenti avrebbe richiesto.

 

Dunque, in conclusione, il Consiglio ritiene che il collega Vittorio Feltri abbia violato la legge professionale sotto il profilo del mancato rispetto di alcuni fondamentali principi sanciti dalla Carta dei doveri del giornalista, quali l'obbligo di verifica delle proprie fonti; il dovere di pubblicare soltanto notizie vere o verificate; il dovere di fornire alla persona interessata da un'accusa il diritto di replica; il dovere di rettificare tempestivamente le notizie che risultino inesatte. Questo comportamento privo di lealtà e buona fede professionale  ha gravemente nuociuto alla dignità e all'onore della persona coinvolta nella vicenda e ha leso gravemente il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori.

 

P.Q.M.

 

il  Consiglio ritiene accertate le violazioni deontologiche contestate al direttore Vittorio Feltri e rileva che con la sua condotta egli ha compromesso la dignità professionale. Valuta perciò adeguata la sanzione della sospensione.

Quanto alla misura della sanzione, pur avendo apprezzato il leale atteggiamento processuale dell'incolpato e avendo presente il suo sia pur tardivo riconoscimento di errore, in considerazione della particolare gravità delle violazioni da lui commesse ritiene comunque di doverla fissare in sei mesi.

Il Consiglio, infine, chiarisce fin d'ora che in caso di ricorso con contestuale  richiesta di sospensiva da parte dell'incolpato contro la presente delibera, non darà esecuzione al provvedimento in oggetto sino a quando il Consiglio Nazionale non si sarà pronunciato sulla predetta istanza.

Sentenza CNOG: 

(Vedi file allegati)