Vittorio Feltri (professionista): sospensione di 2 mesi per violazione artt. 2 e 48 Legge 69/1963

Delibera di apertura: 


Prot. n.  193/10/LG/ac                                                                        Milano, 11 gennaio 2010

                                                                                                                   raccomandata ar

DELIBERA DI  APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

   Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia, nella seduta del 17 dicembre 2009,

-         letto l'esposto del..........;

-         assunte sommarie informazioni;

-         su iniziativa d'ufficio;

ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare ex art. 56 L.69\1963 nei confronti del collega Vittorio Feltri, per avere egli violato gli artt. 2 e 48 della legge professionale rendendosi responsabile di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, in particolare per avere, dal mese di marzo 2007 ad oggi, in qualità prima di direttore del quotidiano Libero e poi de Il Giornale, utilizzato per circa 600 volte l'opera dell'ex giornalista Renato Farina pubblicandone i servizi da corrispondente e da inviato anche in prima pagina e dichiarando, in relazione agli articoli comparsi su Il Giornale, l'avvenuta retribuzione a borderò.

Ciò è avvenuto nonostante Farina in data 29 marzo - 17 aprile 2007 sia stato radiato dall'albo dei giornalisti professionisti e abbia richiesto di esserne cancellato in data 1° marzo - 20 marzo 2007,

Così facendo, il direttore Vittorio Feltri ha consentito a Renato Farina di esercitare di fatto la professione giornalistica senza la correlativa iscrizione all'albo prescritta dalla stessa legge professionale e dall'ordinamento giuridico e, in concreto, ha anche vanificato il significato morale della radiazione.

Inoltre, con il proprio operato il collega Feltri ha sostanzialmente vanificato e delegittimato apertamente la funzione disciplinare dell'Ordine, con ciò violando la dignità e il decoro dell'Organismo professionale nelle sue funzioni istituzionali e ha leso i principi di lealtà, correttezza e buona fede.

Detto comportamento è aggravato dalla piena consapevolezza che la precedente e nota professione giornalistica di Renato Farina avrebbe indotto i lettori a ritenerlo tuttora legittimato a esercitare tale professione e dalla risonanza pubblica della vicenda e della posizione assunta dal collega Feltri nei confronti dell'Ordine.

Il giornalista Vittorio Feltri  è pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio il giorno 22 febbraio 2010 alle ore 19, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive entro il giorno 16 febbraio 2010, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990.

Memoria difensiva: 

(Vedi file allegato)

Sentenza: 


Prot. n.  2853/10/LG/ac                                                                     Milano,  19 aprile 2010

                                   notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 legge 69/1963)                                                                  

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 25 marzo 2010,  ha emesso il seguente

Provvedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare a carico del giornalista Vittorio Feltri difeso dagli avvocati Gabriele Fava e Monica Lambrou

FATTO

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia, nella seduta del 17 dicembre 2009, letto l'esposto del ..............; assunte sommarie informazioni, su iniziativa d'ufficio ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare ex art. 56 L.69\1963 nei confronti del collega Vittorio Feltri, per avere egli violato gli artt. 2 e 48 della legge professionale rendendosi responsabile di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, in particolare per avere, dal mese di marzo 2007 ad oggi, in qualità prima di direttore del quotidiano Libero e poi de Il Giornale, utilizzato per circa 600 volte l'opera dell'ex giornalista Renato Farina pubblicandone i servizi da corrispondente e da inviato anche in prima pagina e dichiarando, in relazione agli articoli comparsi su Il Giornale, l'avvenuta retribuzione a borderò. Ciò è avvenuto nonostante Farina in data 29 marzo 2007 sia stato radiato dall'albo dei giornalisti professionisti e abbia richiesto di esserne cancellato in data 1° marzo 2007.

Così facendo, il direttore Feltri ha consentito a Farina di esercitare di fatto la professione giornalistica senza la correlativa iscrizione all'albo prescritta dalla stessa legge professionale e dall'ordinamento giuridico e, in concreto, ha anche vanificato il significato morale della radiazione.

Inoltre, con il proprio operato il collega Feltri ha sostanzialmente vanificato e delegittimato apertamente la funzione disciplinare dell'Ordine, con ciò violando la dignità e il decoro dell'Organismo professionale nelle sue funzioni istituzionali e ha leso i principi di lealtà, correttezza e buona fede. Detto comportamento è aggravato dalla piena consapevolezza che la precedente e nota professione giornalistica di Farina avrebbe indotto i lettori a ritenerlo tuttora legittimato a esercitare tale professione e dalla risonanza pubblica della vicenda e della posizione assunta dal direttore Feltri nei confronti dell'Ordine.

Il collega Feltri è stato perciò convocato per l'audizione davanti al Consiglio  per il giorno 3 marzo 2010. In precedenza, la sua difesa ha depositato una memoria nella quale, in estrema sintesi, faceva presente che Feltri aveva assunto la direzione responsabile di Libero solo il primo luglio 2008 e dunque alcuna presunta responsabilità poteva essergli addebitata in precedenza; che la professione di Farina è quella di parlamentare e dunque non esiste, per lui, la rigorosa caratteristica della professionalità, condizione perché scatti l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ordine per lo svolgimento di un'attività giornalistica in caso contrario ammessa per tutti dalla Costituzione; che tutti gli articoli di Farina sono stati scritti nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni di parlamentare. La stessa difesa, inoltre, ha eccepito la nullità del procedimento disciplinare per totale indeterminatezza del capo di incolpazione;  ha sostenuto l'incompetenza dell'Ordine ad accertare in concreto l'attività effettivamente svolta da Farina e a decidere sulla natura del rapporto di lavoro eventualmente intercorso tra Libero e il Giornale e Farina; ha chiesto che il procedimento venisse comunque sospeso essendo stato a suo tempo sospeso un analogo procedimento nei confronti dell'allora direttore di Libero, avente il medesimo oggetto di questo di cui si discute.    

 

L'AUDIZIONE

Nel corso della sua audizione, tenutasi (dopo un rinvio) il 25 marzo, il direttore Feltri ha detto fra l'altro: "Io non ho mai concordato con Farina retribuzioni, prezzi, tariffe, niente anche perché da quando io sono diventato direttore responsabile di Libero, cioè nell'agosto del 2008, Farina era parlamentare della Repubblica e quindi era occupato in quell'incarico; non lo vedevo quasi mai, mi mandava degli articoli e quelli che mi sembravano buoni o decenti li pubblicavo ed altri non li pubblicavo. Non ho mai chiesto un articolo a Farina, lui non ha mai partecipato ad una riunione; fra l'altro Farina è uno che non ha mai portato una notizia neanche quando era vicedirettore, figuriamoci dopo che faceva il parlamentare. Quindi non avevo neanche un'intensa conversazione telefonica. La retribuzione, ripeto, se c'è stata non so neanche l'ammontare, e comunque tutto è stato fatto dall'amministrazione come avviene sempre. Io non ho mai pensato che Farina non potesse scrivere per non ledere l'immagine dell'Ordine, non mi è mai neanche passato per la testa perché nei due anni precedenti - e Farina già era stato radiato - aveva sempre scritto su Libero quando io non ero direttore responsabile e non mi risulta che il direttore di quel tempo - Sallusti - sia stato sanzionato. D'altra parte ho sempre visto scrivere un sacco di gente che non era iscritta all'Ordine su vari quotidiani. So l'esempio che viene facile a tutti: è quello di Sofri che da dieci anni ha una rubrica fissa, quotidiana, sul Foglio, ha tenuto per anni una rubrica su Panorama. Per la Repubblica scrive tuttora e per l'Unità ha fatto dei reportage in Bosnia. Quindi io sinceramente con gli articoli di Farina non ho mai immaginato che potesse, diciamo così, violare qualche norma anche perché non saprei quale norma. Certo che se l'Ordine mi avesse anche solo fatto una telefonata per dirmi «Guarda, è meglio che tu Farina non lo fai scrivere» a me sinceramente mi avrebbe fatto solo piacere nel senso che almeno avrei saputo come comportarmi. D'altra parte, Farina nel momento in cui io ho ricevuto la vostra comunicazione, io immediatamente ho sospeso le sue pubblicazioni anche per sapere come mi devo comportare perché non lo so. Non so cosa devo fare. Tra l'altro io ho fatto scrivere anche Mughini su Libero...(...) Ho saputo dopo che anche lui è stato radiato. Io non lo sapevo che fosse stato..."

E poi: "Per due anni scrive quando il direttore Sallusti c'ha un procedimento disciplinare che non arriva mai a destinazione, uno che cosa pensa? Che sia stato archiviato, credo, almeno io ho pensato questo. Perché mi era stato detto che Sallusti aveva avuto un procedimento disciplinare tant'è che anche prima di venire qui gliel'ho chiesto e lui non sapeva che fosse sospeso, dice «Ma io pensavo che l'avessero archiviato perché...». Quindi, voglio dire, però sarebbe stato - chiedo scusa se mi permetto - forse sarebbe stato meglio processare prima Sallusti e poi me. Io sono qua, Sallusti è tranquillamente al Giornale. Questa è una cosa che mi sorprende".

 E a proposito dei suoi doveri: "Voi mi dovete dire come mi devo comportare, siccome non c'è una norma (io non l'ho vista) quindi se l'Ordine mi dà una disposizione io mi attengo alla disposizione, in assenza della quale mi sono comportato come il mio predecessore e come hanno fatto molti altri giornali. Certo, qui c'è il problema che lui è stato radiato, questo è un problema ma diciamo è un problema che non è contemplato in una normativa. Se l'Ordine mi avesse telefonato due anni fa per dirmi (io non lo so, magari c'era un altro Ordine, io non ricordo)...

C'era un altro presidente... Fra l'altro io avevo parlato con Abruzzo, ma Abruzzo mi ha detto «Farina evidentemente non può campare facendo il giornalista perché non lo è più però se scrive delle opinioni voi pubblicatele». Quindi io non è che non mi fossi a suo tempo preoccupato, ciò anche se non ero direttore responsabile ma direttore editoriale. Quindi non è che la cosa mi avesse lasciato indifferente. Di fronte alla risposta di Abruzzo io non mi sono mai minimamente preoccupato, tant'è che quando ho lasciato Libero per andare al Giornale e Farina mi ha chiesto «Posso fare delle cose per voi?», io ho detto «Sì, senz'altro» anche perché Farina, ha tanti difetti perché me l'immagino che voi lo sappiate meglio di me, però sicuramente è una penna efficace che, diciamo, all'occorrenza talvolta può anche scrivere dei pezzi, non dico che contengano notizie che questo sarebbe troppo, però dei pezzi gradevoli".

 

E rispondendo alla domanda di un consigliere, che gli chiedeva di precisare in cosa consistesse dunque, a suo parere, l'effetto di una radiazione nei confronti di un giornalista: "Intanto ribadisco che quando io sono diventato direttore responsabile di Libero, Farina già scriveva, quindi eventualmente questo problema se lo doveva porre il mio predecessore (questa non è un'accusa a Sallusti, semplicemente è una constatazione dei fatti). Secondo me, un giornalista radiato immediatamente non può più far parte dell'organico e Farina nel momento in cui è stato radiato è uscito dall'organico di Libero e non è più stato dipendente di Libero. Non solo, non ha frequentato la redazione, non ha più partecipato alle riunioni, non ha più avuto un'attività propulsiva, non è più stato ascoltato e sentito, non gli è più stato chiesto un pezzo; ci siamo limitati a pubblicare dei pezzi di Farina. È vero che Farina è "bulimico" anche nella scrittura per cui scrive centottanta articoli al giorno altrimenti sta male di salute, però noi, io almeno ho fatto in maniera che i suoi articoli fossero non dico centellinati che mi rendo conto sarebbe ridicolo, però li ho selezionati con grande cura, pubblicandoli su opinioni che possono essere condivise o non condivise ma che io ritenevo e ritengo interessanti per il giornale. La radiazione comporta per me l'esclusione dalla professione, ma non può comportare l'esclusione dall'attività di scrittura e di pensiero che mi pare sia riservata a tutti i cittadini italiani, compresi quelli radiati dall'Ordine anche se, ripeto, non è un caso molto frequente. Se c'è una normativa - ripeto, che io ignoro - se c'è una normativa io la applico immediatamente perché avendo rispetto dell'Ordine, finché c'è (finché c'è), io attuo quello che l'Ordine mi dice. Però vorrei che me lo dicesse".

DIRITTO

In via preliminare, corre dunque l'obbligo di affrontare le eccezioni sollevate dalla difesa Feltri nella  memoria depositata.

In primis, non si può che prendere atto del fatto che Feltri ha assunto la direzione responsabile di Libero solo dal primo agosto 2008 al 31 luglio 2009, e poi del quotidiano "Il Giornale" dal 24 agosto 2009 al 17 dicembre 2009. Nessuna responsabilità di tipo deontologico può essergli imputata dunque per altri periodi. Quanto invece alla pretesa nullità dell'atto di apertura del procedimento disciplinare per la "totale indeterminatezza del capo di incolpazione", basti osservare che la presunta indeterminatezza è smentita dalle stesse 34 pagine di memoria scritte dai legali e dalla puntualità delle dichiarazioni rese nel corso della sua audizione da Feltri, che ha mostrato di aver compreso benissimo di quali fatti e comportamenti egli fosse incolpato.

Circa la pretesa incompetenza dell'Ordine  ad accertare in concreto l'attività effettivamente svolta dall'ex giornalista Farina e pertanto a decidere sulla natura del rapporto di lavoro eventualmente intercorso  tra Libero e il Giornale e lo stesso Farina, è pacifica, nella giurisprudenza ordinaria e ordinistica, l'autonomia dell'azione disciplinare rispetto ad altro genere di procedimento. Se dunque risulta evidente che l'ex giornalista Farina non è più sottoposto a giurisdizione dell'Ordine (che, come osserva la difesa Feltri, potrebbe al massimo sottoporre alla  giustizia ordinaria la questione del  suo eventuale "esercizio abusivo" di professione), appare altrettanto evidente che essendo in discussione il comportamento non di Farina ma del direttore Feltri in relazione all'attività effettivamente esercitata da Farina, ogni considerazione svolta dal Consiglio a questo ultimo proposito avrà  naturalmente valore di accertamento autonomo e incidentale, ai soli fini del presente procedimento disciplinare.

Risponde infatti alla giurisprudenza costante e consolidata di quest'Ordine, più volte confermata dalle pronunce del Consiglio nazionale e dalla giurisprudenza civile anche di legittimità (ad es. Cass. 20 ottobre 2006, n. 22535) l'esistenza, in capo al direttore responsabile di un quotidiano, di un preciso dovere di controllo, rilevante sotto il profilo disciplinare, avente ad oggetto i contenuti che vengono ivi pubblicati, né la difesa Feltri offre argomenti che possano in qualche modo lasciare intendere il perché nel caso di specie detto orientamento dovrebbe essere disatteso. Parimenti priva di pregio è l'eccezione che vorrebbe ravvisare una competenza esclusiva in capo al giudice ordinario ai fini della qualificazione della attività svolta da un giornalista e per la repressione degli illeciti disciplinari. L'esercizio della funzione disciplinare si svolge sul piano peculiare del controllo della condotta etica dei professionisti (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21732) e nell'esercizio di tale funzione l'Ordine ha certamente il potere e il dovere di accertare in perfetta autonomia i fatti oggetto di addebito, né l'Ordine può certo delegare in prima battuta i propri compiti istituzionali al giudice ordinario posto che quest'ultimo è notoriamente competente per altri settori dell'ordinamento giuridico, mentre nell'ambito disciplinare può svolgere unicamente una funzione di controllo a posteriori ove venga proposta, dai soggetti a ciò legittimati alla stregua della legge professionale, una apposita impugnazione.

Quanto poi alla richiesta di sospensione del procedimento sulla base del fatto che un provvedimento del genere venne preso dal Consiglio dell'Ordine nel 2006 nei confronti dell'allora direttore di Libero, anche tale eccezione appare del tutto priva di pregio e deve essere rigettata.

Innanzitutto, l'istruttoria espletata porta a escludere che i due procedimenti abbiano il medesimo oggetto. Feltri è infatti chiamato a rispondere e viene giudicato solo in merito agli articoli pubblicati sotto la propria direzione, così come Sallusti era stato chiamato a rispondere solo per gli articoli pubblicati sotto la propria direzione. Si potrebbe semmai invocare una affinità sotto il profilo deontologico tra gli addebiti disciplinari, ma ciò non potrebbe in alcun modo giustificare un provvedimento di sospensione del presente procedimento. Da ultimo, la ragione per la quale il procedimento contro il collega Sallusti venne allora sospeso era legata alla contemporanea pendenza del medesimo giudizio disciplinare contro l'allora collega (sia pur sospeso) Farina, che proprio in quanto sospeso non era soggetto, in quel momento, alla giurisdizione dell'Ordine. Una ritenuta connessione soggettiva spinse il Consiglio a sospendere allora anche il procedimento Sallusti, nell'attesa che Farina scontasse la propria sanzione e tornasse così "assoggettabile" alla giurisdizione dell'Ordine. Non andò così poiché il Consiglio Nazionale radiò Farina, e dunque  l'attuale Collegio nessun motivo avrebbe per sospendere il procedimento Feltri, così come ha il logico potere di riassumere, quando lo ritenga, il procedimento Sallusti. 

 

  Ma venendo al merito della questione, il Consiglio ha ben chiaro di essersi avventurato, con il presente procedimento, lungo un percorso insidioso. Già nell'ottobre del 2006 del resto, come si è visto, l'Ordine aveva avviato un procedimento disciplinare (tuttora aperto) nei confronti dell'allora direttore del giornale Libero, all'indomani della pubblicazione su quel quotidiano di un primo pezzo a firma Renato Farina (al tempo già sospeso dallo stesso Ordine) sia pur "preceduto" dalla citazione letterale dell'art. 21 della Costituzione.

Successivamente, stante l'abbondante produzione dell'ex collega Farina sempre ospitata su "Libero", in più occasioni il Consiglio aveva ricevuto informali segnalazioni di colleghi che si ponevano il problema di come l'Ordine potesse "tollerare" una simile applicazione della propria sanzione della radiazione. L'attività di Farina, nel frattempo eletto deputato, era poi proseguita sul "Giornale", suscitando via via nei consiglieri sempre maggiore perplessità, sia pure nella consapevolezza di dover ricercare un faticoso ma necessario equilibrio tra l'esistenza stessa dell'Ordine (e dunque dell'efficacia delle sue sanzioni) e quella dell'articolo 21 della Costituzione. L'esposto inviato al Consiglio dal ........ - nonché la continua, addirittura crescente, produzione di articoli da parte di Farina - ha definitivamente convinto il Collegio della necessità di affrontare, una volta per tutte, non solo il problema dell'efficacia delle sanzioni pronunciate nei confronti di chi era iscritto all'Ordine e pur non essendolo più sembra proseguire la propria attività giornalistica, quanto - e soprattutto - l'opportunità di definire, per quanto possibile, quale debba essere l'atteggiamento dell'Ordine nei confronti di un attuale iscritto che offra sul giornale che dirige  costante ospitalità a chi non è più iscritto essendo stato radiato.

 

Si è detto che le questioni da affrontare hanno un rilievo importante sulle funzioni attribuite dal legislatore all'Ordine, sino a coinvolgere le ragioni stesse di tale ente associativo. È, infatti, evidente che l'attribuzione del potere disciplinare in capo ai Consigli regionali dell'Ordine e la possibilità di irrogare le sanzioni della sospensione o della radiazione costituiscono il corollario inevitabile dell'esistenza stessa di un Ordine ad appartenenza necessaria, quale quello delineato dal legislatore del 1963, e di un albo a iscrizione obbligatoria[1]. Così, è altrettanto fuor di dubbio che la previsione del divieto, per il giornalista radiato o sospeso, di esercitare l'attività professionale riservata agli iscritti sia condizione necessaria per assicurare l'effettività delle sanzioni.

 

In tale prospettiva, appare opportuna una brevissima ricostruzione della legislazione e della giurisprudenza costituzionale in materia.

Sinteticamente, i pilastri fondanti l'attuale ordinamento professionale sono due, relativi rispettivamente alla rigidità formale delle qualificazioni professionali previste dalla legge e alle funzioni di natura disciplinare attribuite all'Ordine dei Giornalisti. Tali pilastri sono tra loro intimamente connessi e sorreggono insieme l'intera costruzione normativa.

Per quanto concerne il primo, il legislatore, nella l. 69 del 1963, ha fissato il principio che il lavoro giornalistico presenta i caratteri che richiedono l'associazione obbligatoria in un ordine professionale di tutti coloro che lo prestano, legittimando, in linea di principio, la riserva dell'attività giornalistica non occasionale ai soli iscritti all'albo professionale[2]. Così, nel ventaglio di coloro che esercitano una occasionale attività di natura informativa, manifestando, ai sensi dell'art. 21 Cost., liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, «se ne iscrive uno più ristretto, che non si estende oltre le figure del giornalista professionista e pubblicista»[3]. Solo agli appartenenti a tale insieme, come si vedrà meglio più avanti, sono imposti quegli obblighi e quei doveri sanciti dalla legge professionale (artt. 2 e 48), che giustificano il diverso regime giuridico tra iscritti e non iscritti.

Il principio ha trovato legittimazione negli orientamenti giurisprudenziali del giudice delle leggi; la Corte costituzionale, infatti, nei suoi indirizzi consolidati, ha costruito il sistema su una costante, ovvero la distinzione tra attività giornalistica svolta in forma continuativa - disciplinata dalla legge n. 69 del 1963 - e uso della stampa quale mezzo di manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 Cost.

Non a caso, la Corte ha individuato nell'art. 45 della legge professionale - dove si sancisce che «nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale» - la «norma di chiusura dell'intero ordinamento giornalistico» (Corte cost. 23 marzo 1968, n. 11).

In questo senso, uno dei più autorevoli studiosi del diritto dell'informazione, l'attuale vice presidente della Corte costituzionale Ugo De Siervo, ha rilevato che «caratterizzante anzitutto appare l'obbligo, sanzionato penalmente[4] e costituente anche condizione per l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, per tutti coloro che intendono esercitare stabilmente un'attività giornalistica, di appartenere ad uno degli elenchi dell'albo dei giornalisti (comprendenti rispettivamente i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, i giornalisti stranieri nonché i direttori responsabili di periodici e di riviste e di riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico che non siano giornalisti)»[5].

In estrema sintesi, dunque, la legge istitutiva dell'Ordine non osta in alcun modo a che tutti possano collaborare ad un giornale senza essere iscritti. Nega però la possibilità di svolgere tale attività in maniera professionale, ovvero «in maniera stabile, continuativa, sistematica e retribuita»[6]. Nella stessa logica del legame tra professionalità e responsabilità, la legge riserva ai soli iscritti all'albo - siano essi professionisti o pubblicisti - la direzione responsabile di giornali, periodici e agenzie di stampa di carattere nazionale (art. 46 l. 69 del 1963 e Corte cost. n. 98 del 1968).

Tale linea di demarcazione tra attività di carattere saltuario e attività continuativa è accolta anche dalla Corte di Cassazione, che nel 1971, in una delle rarissime pronunce in materia di esercizio abusivo della professione giornalistica, sancisce che «poiché la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l'attività di giornalista. Non commette pertanto il reato di abusivo esercizio della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n 69, colui che, senza essere iscritto all'albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta»[7].

 

Seconda caratteristica fondamentale del sistema «è costituita dall'organizzazione dell'Ordine professionale, rappresentativo dei giornalisti professionisti e pubblicisti, titolare di vasti poteri in materia di tenuta dell'albo e di "disciplina degli iscritti"»[8].

La scelta del legislatore è stata dunque a favore del principio di unicità dell'albo (l'art. 1 della l. n. 69 del 1963 individua infatti un genus, il "giornalista", definibile dalle due specie di "professionista" e "pubblicista" individuate nel terzo e quarto comma dello stesso articolo) e a favore dell'attribuzione all'Ordine del potere di vigilanza e disciplinare per tutti gli iscritti.

Anche tale opzione legislativa ha trovato avallo nella giurisprudenza costituzionale. Nelle pronunce sulla legittimità dell'Ordine, la Corte considera l'attività giornalistica come attività di pubblico interesse, nel senso che obbedisce alla pubblica funzione di informare la collettività[9]; soprattutto individua la giustificazione dell'esistenza dell'Ordine proprio nel rafforzamento e nella tutela della libertà di manifestazione del pensiero del singolo nei confronti del contrapposto potere dell'impresa editoriale. In particolare, secondo la sent. n. 11 del 1968, l'Ordine contribuisce «a garantire il rispetto della professionalità e quindi, della libertà» degli iscritti, vigilando «sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla». Nello stesso senso, nella sent. n. 71 del 1991, si legge che l'Ordine «ha il compito di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti». Tale salvaguardia si realizza in primis attraverso l'esercizio dei poteri disciplinari; secondo la Corte, la possibilità per i Consigli regionali di irrogare effettive sanzioni nei confronti di un proprio iscritto, a tutela della deontologia professionale, è intimamente connessa alla funzione di tutela della dignità e della effettiva libertà del giornalista.

Questa lettura, che lega l'obbligo di iscrizione, il potere disciplinare dell'Ordine nei confronti dei soli iscritti e la garanzia dell'effettivo esercizio dell'attività giornalistica, consente di comprendere perché questa complessa costruzione normativa, periodicamente sottoposta a critiche dottrinarie e investita da furori iconoclasti di gruppi politici, abbia sempre superato i rilievi di legittimità costituzionale, oltre che le iniziative legislative e referendarie volte al superamento del sistema.

 

GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE

 

Il quadro descritto consente di affrontare il punto più controverso e delicato, ovvero l'individuazione degli effetti del provvedimento di radiazione e, di conseguenza, di quali attività siano precluse al giornalista che subisca detta sanzione.

In primis, occorre sottolineare che il provvedimento di radiazione sottrae il soggetto sanzionato, sia esso professionista o pubblicista, al potere disciplinare dell'Ordine; ne discende, almeno secondo la ricostruzione del legislatore e della Corte costituzionale[10], l'impossibilità per l'ordinamento giuridico di garantire pienamente:

1) la repressione dei comportamenti contrari all'onore e al decoro professionale;

2) l'effettiva libertà d'espressione del giornalista nei confronti del contrapposto potere economico 

    degli editori;

3) l'interesse della collettività ad una informazione giornalistica libera da condizionamenti esterni.

Proprio la tutela di tali beni giuridici, costituzionalmente garantiti, giustifica il differente regime tra iscritti e non iscritti e autorizza il legislatore a subordinare l'esercizio professionale dell'attività giornalistica all'iscrizione all'albo.

Per queste ragioni, occorre esaminare separatamente:

a) se Farina abbia svolto attività di natura giornalistica;

b) se lo abbia fatto in maniera professionale.

 

a) La difesa di Feltri nega che l'attività di Farina possa essere definita di natura giornalistica, dovendo ritenersi attività svolta «esclusivamente nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e non come inviato» (Memoria difensiva Feltri del 15.2.2010, p. 3). Farina, infatti, membro della Camera dei Deputati dall'aprile 2008, avrebbe scritto i suoi articoli in occasione di viaggi istituzionali o comunque la sua attività dovrebbe essere considerata quale una sorta di mera diffusione all'esterno dell'attività parlamentare.

Tale affermazione non pare sostenibile.

Come noto, l'attività giornalistica non è riconducibile a una definizione legislativa precisa. Tuttavia, la giurisprudenza ha colmato la lacuna delineando - ormai da anni - una nozione cui si può fare rinvio con la tranquillità di non trovare smentite sul punto. In particolare, è stata ritenuta "attività giornalistica" ogni attività intellettuale, contraddistinta dall'elemento della creatività, diretta alla raccolta, selezione, elaborazione e commento delle notizie, volte ad informare e formare l'opinione pubblica mediante qualsiasi strumento idoneo a trasmettere il messaggio, giornale stampato o parlato[11]. Così, ad esempio, in una decisione della Suprema Corte del 1995, si afferma che il giornalista «viene a porsi come "mediatore intellettuale" fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso, nel senso cioè che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione, e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo»[12].

Alla luce della definizione elaborata dalla giurisprudenza, dall'esame dei circa duecentosettanta articoli pubblicati da Farina sotto le due "direzioni Feltri" di Libero e de Il Giornale, non sembra poter esservi dubbi che Farina abbia svolto attività tipicamente giornalistica, caratterizzata dagli elementi della "creatività", della "intellettualità" e della "intermediazione critica" delle notizie, costituenti l'essenza stessa della professione. Negare tali caratteristiche in primo luogo sarebbe un'ingiuria allo stesso Farina. Egli raccoglie ed elabora notizie, svolge attività di corrispondente, commenta criticamente gli eventi pubblici (soprattutto conflitti religiosi, questioni legate alla politica, all'amministrazione della giustizia e alla vita carceraria). Si occupa di vicende di cronaca (tra i molti, gli articoli pubblicati su "Libero", direttore Feltri, in data 17.5.09, 8.6.09, 18.7.09, 26.7.09), di disagio giovanile e politica universitaria (Libero 10.6.08 e Il Giornale 22.11.09); intervista politici (Cossiga, Libero 25.8.09), giornalisti (Pansa, Libero 5.10.08) e personaggi della cronaca (Filippo Pappalardi, padre di due bimbi scomparsi e poi trovati morti, Libero 1.3.09).

Vi è poi un elemento decisivo per negare che si tratti di attività svolte "esclusivamente nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare": la continuità dell'attività di Farina precedente e successiva al 24 aprile 2008, data di nomina a deputato. La comparazione tra i circa 300 articoli di Farina pubblicati su "Libero" dal giorno della radiazione a quello della proclamazione a membro della Camera (evidentemente non ricollegabili ad alcun mandato parlamentare) e gli altrettanti pubblicati da tale data all'apertura del procedimento disciplinare, mostra una assoluta continuità nelle tematiche affrontate, nelle modalità di pubblicazione (il più delle volte come editoriale di prima pagina) e, a quanto consta, anche nelle modalità di pagamento.

Appare così del tutto pacifico che Farina abbia svolto, dopo la radiazione e anche dopo l'elezione a deputato, attività di natura tipicamente giornalistica, per di più del tutto identica a quella che svolgeva in precedenza.

 

b) Sicuramente più complessa è la questione se Renato Farina abbia svolto l'attività giornalistica secondo modalità incompatibili con la sua posizione di radiato dall'albo.

 

Occorre infatti ribadire con forza che è senza alcun dubbio lecito, anche per il giornalista sospeso o radiato (del pari di quello interdetto dalla professione ai sensi degli art. 30 e 31 c.p.), esercitare il proprio diritto di «manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», collaborando saltuariamente con uno o più giornali.

In questo senso, non si può non concordare con la difesa del direttore Feltri quando sostiene che «è assurdo pensare di poter impedire ad un direttore di testata di permettere ad un privato cittadino, indipendentemente dal lavoro che svolge e dalle eventuali sanzioni che ha ricevuto da un ordine professionale, di scrivere la propria opinione occasionale su un quotidiano» (memoria Feltri p. 4), così come appare del tutto condivisibile quanto si afferma nel medesimo atto in relazione alla distinzione tra attività occasionale e continuativa: «Nel caso in cui, per assurdo, si volesse sostenere che la violazione della norma contestata possa intuitivamente riferirsi all'idea di un giornalista (nel caso di specie il direttore Feltri) che favorisce un giornalista radiato (Farina) al fine di permettergli comunque di esercitare la professione, bisognerebbe capire se l'apporto di Farina all'attività redazionale di Libero e del Il Giornale sia stata continua e professionale, e non dunque - come già detto - occasionale» (p. 7).

Vi è di più: nel tracciare il confine tra esercizio occasionale (lecito) o continuativo (illecito) della attività giornalistica di un soggetto radiato, l'organo giudicante deve accertare con rigore la sussistenza degli indici che denotano il carattere professionale della collaborazione. Lo impongono il favor libertatis, che obbliga a preferire l'interpretazione meno lesiva della libertà costituzionale sancita dall'art. 21 Cost., nonché forse lo stesso art. 35 della l. 69 del 1963, che richiede per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti un'attività pubblicistica, e dunque non sporadica, né gratuita, per almeno due anni.

Occorre dunque accertare che tale attività, nella logica del legame tra professionalità e responsabilità disciplinare, sia svolta in maniera stabile, continuativa, sistematica; che il soggetto sia inserito in una organizzazione editoriale, che vi sia una forma di retribuzione, che la collaborazione sia prevalentemente con un solo quotidiano.

Per i soggetti radiati, costituisce un ulteriore parametro il raffronto tra l'attività svolta in qualità di giornalista professionista prima della radiazione e quella esercitata successivamente. è di palese evidenza, infatti, che colui che è stato radiato non possa svolgere il medesimo lavoro e le medesime mansioni che svolgeva prima della radiazione in qualità di iscritto.

 

Per valutare dunque se Farina abbia esercitato, dopo la radiazione - ed in specie su giornali diretti da Vittorio Feltri - attività di carattere professionale, riservata agli iscritti, è dunque necessario un esame puntuale dell'attività di Farina, sia quando era iscritto ed esercitava la professione, sia successivamente alla radiazione e prima della nomina parlamentare, sia in tale ultimo periodo.

 

Come si è detto, Farina si è cancellato dall'albo dei giornalisti il giorno 1 marzo 2007 ed è stato radiato il successivo 29 marzo. Nell'anno solare precedente, il 2006, Farina aveva pubblicato su "Libero" circa trecento articoli.

Nell'anno 2007, ne ha pubblicati, sempre sul medesimo quotidiano, 184; tale numero cresce a 203 nel 2008, anno nel quale assume il mandato parlamentare. In particolare, sino alla data della nomina a parlamentare sono apparsi 84 articoli a sua firma, nei successivi otto mesi ne sono stati pubblicati 119.

La quantità di articoli a firma Farina registra un ulteriore lieve incremento anche nel 2009: da gennaio 2009 a luglio 2009 ha pubblicato su "Libero" 118 articoli; dall' agosto 2009 al 17 dicembre 2009 - data di apertura del presente procedimento - ha pubblicato 86 articoli su "Il Giornale". In tale anno, la frequenza è di quasi due articoli ogni tre giorni.

Riassuntivamente, Renato Farina dal momento della radiazione ha pubblicato circa duecento articoli all'anno e l'intensità della sua attività giornalistica è rimasta sostanzialmente invariata prima e dopo l'assunzione del mandato parlamentare, registrandosi addirittura un leggero incremento nell'ultimo anno. Si tratta quasi sempre di servizi giornalistici di dimensioni notevoli e non di mere "brevi". Sul piano quantitativo, può dunque al di là di ogni ragionevole dubbio ritenersi che l'attività si sia svolta in maniera sistematica e continuativa.

Per quanto concerne la remunerazione, assume rilievo il dato che per ogni articolo Farina abbia percepito una retribuzione, mentre è irrilevante l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o libero professionale con la testata o la circostanza che il compenso sia stato corrisposto a titolo di remunerazione per il diritto d'autore o "a borderò".

Anche il fatto che il legame collaborativo sia in esclusiva con un solo giornale (prima Libero e poi Il Giornale), ove Farina appare evidentemente inserito in una organizzazione editoriale come collaboratore fisso, avvalora l'ipotesi che l'attività sia di tipo professionale[13].

Per quanto concerne il contenuto degli articoli di Farina, si coglie chiaramente una continuità tra il prima e il dopo la radiazione, sia in relazione alle tematiche trattate (come si è detto, soprattutto argomenti relativi alla cronaca politica e giudiziaria e ai rapporti tra le confessioni religiose e tra queste e lo Stato. Vi sono però incursioni in molte altre aree), sia alla tipologia degli scritti (editoriali, ma anche resoconti e commenti alle notizie del giorno, oltre che un'attività piuttosto frequente di routine e da corrispondente), sia alla collocazione all'interno del prodotto editoriale (prevalentemente in prima pagina o in quella dei commenti).

I dati evidenziati consentono così di ritenere raggiunta la prova del rigoroso, ininterrotto, carattere professionale dell'attività di Farina dalla radiazione all'apertura del procedimento disciplinare a carico di Feltri.

 

Un esito analogo si ricava anche ragionando sull'ipotetico inquadramento professionale a cui potrebbe essere ricondotta l'attività di Farina.

Andando alla ricerca di una definizione soddisfacente di professione giornalistica, che come noto il legislatore non ha ritenuto di indicare, una delle fonti per così dire naturali, da cui si possono legittimamente trarre spunti proficui, è il contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria. Se una condotta trova la sua descrizione in una delle fattispecie delineate in tale accordo, si può ragionevolmente ritenere che la stessa integri una delle forme nelle quali può manifestarsi la professione del giornalista.

Tra le figure ivi descritte vi è quella del collaboratore fisso che, a norma dell'art. 2 del CCNL, è caratterizzata dalla mancanza di un rapporto quotidiano e, indipendentemente dalla sussistenza di una formale subordinazione, dalla responsabilità di un settore del giornale o del periodico, circostanza che comporta l'inserimento del giornalista nella organizzazione aziendale. Come ricordato dalla dottrina, «essendo quella di collaboratore fisso una figura professionale ai confini del lavoro autonomo, è spesso oggetto di controversia la natura subordinata o meno del rapporto con l'editore, e copiosa è, naturalmente la giurisprudenza sul punto»[14].

È stato in molte occasioni ritenuto che nel lavoro giornalistico, come in tutti i rapporti di lavoro subordinato, assumono rilievo l'inserimento nell'organizzazione editoriale e la continuità della prestazione, benché l'obbligazione tipica possa essere adempiuta con libertà di iniziativa e senza il rispetto di orari, ma vincolata per l'oggetto e per il fine della prestazione. In sintesi, la Cassazione ha stabilito che il rapporto di lavoro dipendente dei giornalisti non si caratterizza né rispetto al luogo delle prestazioni, né rispetto al vincolo di orario, né rispetto al rapporto gerarchico tra i contraenti, ma si fonda piuttosto sulla disponibilità del giornalista e sul suo inserimento funzionale nella organizzazione editoriale[15].

Sempre la giurisprudenza sottolinea la estensione della disciplina collettiva dei giornalisti anche all'attività svolta dai «collaboratori fissi», cioè quei giornalisti che non svolgano opera giornalistica quotidiana, purché sussistano continuità di prestazioni, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Si ribadisce che il vincolo di dipendenza ha però natura diversa rispetto alla subordinazione "vera e propria", poiché può anche essere limitato alle specifiche prestazioni e non implica più la più ampia disponibilità tipica delle mansioni giornalistiche[16].

Stando quindi alle pronunce della giurisprudenza, non sembra potersi negare che l'attività di Farina, sia anche sotto questo profilo riconducibile alla attività professionale del giornalista.

 

Resta infine da verificare se possa avere qualche rilievo la circostanza che Farina sia stato proclamato, in data 24 aprile 2008, membro della Camera dei deputati e percepisca dunque un'indennità ai sensi dell'art. 69 Cost.

Sul piano dell'attività svolta, si è già verificato come non vi siano apprezzabili differenze né con l'attività anteriore alla radiazione, né con quella successiva ad essa e precedente l'assunzione del mandato elettivo. Non ha dunque alcun pregio sostenere che gli articoli pubblicati dopo l'elezione siano esternazione dell'attività parlamentare.

Peraltro, la funzione parlamentare non è, in assenza di una prescrizione legislativa, incompatibile né con il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, né con l'esercizio stabile e continuativo dell'attività giornalistica. Ne è prova il fatto che, secondo le statistiche riportate nel sito della Camera, tra gli attuali deputati della XVI legislatura, vi siano sessantadue professionisti e otto pubblicisti, mentre al Senato i giornalisti sono venti (fonte sito Senato). Inoltre, è noto che l'attività parlamentare consente, da sempre, il contemporaneo esercizio delle professioni liberali (avvocato, medico, etc.). In ogni caso, sarebbe palesemente assurdo ritenere che il fatto solo di essere parlamentari conduca a negare a priori che l'attività di un soggetto sia definibile di natura professionale, senza esaminare in concreto il lavoro svolto.

 

Per tutto quanto sopra affermato, possono essere ritenuti acquisiti alcuni dati.

Il primo: Farina pare aver proseguito a svolgere in modo stabile, continuativo, sistematico e retribuito l'attività giornalistica, anche dopo la radiazione dall'albo, attività che gli sarebbe stata vietata, se almeno si vuol ritenere che la sanzione abbia una qualche effettività.

Il secondo: ciò è tanto più vero e anzi trova conferma nel fatto che tale attività è stata condotta senza apprezzabili differenze in seguito all'irrogazione della sanzione, almeno in termini di tipologia e numero di articoli affidatigli e pubblicati.

Il terzo: tale attività continuativa non si è mai interrotta ed è proseguita, sotto la direzione Feltri, anche dopo la nomina a parlamentare.

 

LA CONDOTTA DI VITTORIO FELTRI

 

La vicenda oggetto del procedimento fa comprendere come la condotta di Farina, ai soli fini di questo procedimento disciplinare,  possa ben iscriversi nella attività professionale del giornalista.

È vero che, come rileva la difesa di Feltri, l‘eventuale rilevanza disciplinare della sua condotta deve essere verificata limitatamente ai circa sedici mesi nel quale egli è stato direttore responsabile prima di Libero (1 agosto 2008-31 luglio 2009) e poi de Il Giornale (dal 24 agosto 2009 al 17 dicembre 2009, data di apertura del procedimento). Occorre, tuttavia, osservare che, in detto periodo, il direttore Feltri ha pubblicato 271 articoli di Farina (così almeno afferma la stessa difesa di Feltri, a pagina 3 della propria memoria), con dunque una media di un articolo ogni 1,7 giorni e dunque non pare dubitabile che, anche in detto periodo, Farina abbia svolto una attività giornalistica di natura professionale.

Giunti a tali conclusioni, deve essere preso in considerazione, sotto il profilo deontologico, il comportamento del direttore Vittorio Feltri[17].

Feltri, in qualità di direttore prima di "Libero", poi de "il Giornale", ha non solo consentito a Farina di proseguire l'attività giornalistica una volta radiato, ma ha esplicitamente affermato la propria personale intenzione di ospitare continuativamente i contributi del medesimo[18].

Dunque, indipendentemente dalle ragioni che hanno contraddistinto un simile comportamento, va sottolineato che Feltri era, da un lato, perfettamente a conoscenza della radiazione inflitta a Farina e, dall'altro, altrettanto consapevole che con la propria condotta avrebbe sostanzialmente azzerato l'effettività della radiazione medesima, rendendola poco più che una affermazione astratta. L'esclusione dall'albo, con il correlato divieto di nuova iscrizione a breve, infatti, implica di per sé l'impossibilità di svolgere, come si è lungamente argomentato sopra, la professione del giornalista, sotto qualsiasi veste formale essa sia effettuata.

Non rientra evidentemente nelle competenze dell'Ordine - né ha rilievo in questa sede, come si è premesso - verificare se il comportamento di Farina integri la fattispecie di cui al'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione) e se  Feltri medesimo possa essere ritenuto responsabile del reato a titolo di concorso.

Tuttavia, una considerazione - cui si è già accennato in precedenza - si impone: la condotta del direttore responsabile nel caso in esame ha vanificato del tutto le conseguenze e il significato della radiazione, che ha tra i suoi effetti tipici quello di escludere il soggetto a cui è stata inflitta dalla cerchia di chi svolge l'attività giornalistica, in quanto egli stesso è stato ritenuto non degno di farne parte, dall'organo che ne sorveglia il corretto comportamento deontologico degli iscritti. Una simile esclusione si sostanzia nella estromissione dalla attività giornalistica, che viceversa Farina ha continuato a esercitare, pressoché in forma identica al periodo precedente alla radiazione.

Il direttore responsabile, dunque, in tal modo ha impedito il prodursi degli effetti giuridici tipici della sanzione e ne ha altresì sterilizzato del tutto il significato morale di riprovazione che ne dovrebbe derivare e che avrebbe una effettiva pubblicità solo qualora fosse chiara ed evidente la modifica dello status professionale del radiato. Qualora viceversa, come nella fattispecie in esame, al giornalista sanzionato venga consentito esplicitamente di proseguire senza apprezzabili variazioni l'attività professionale, il pubblico non percepisce alcuna cesura fra la situazione pregressa e quella successiva alla irrogazione della sanzione. La circostanza, come anticipato, priva di incisività la sanzione sociale e inganna i lettori che non sono in grado di percepire di trovarsi di fronte a un soggetto che ha subito la più grave tra le "censure" disciplinari, così minando il rapporto fiduciario tra stampa e lettori.

In sostanza, il comportamento di Feltri ha consentito a Farina di eludere la decisione deontologica: permettendogli di esercitare la professione di giornalista e continuando a utilizzare la "firma" di Farina come se nulla fosse accaduto, il direttore ha, per un verso, consentito l'elusione oggettiva del provvedimento sanzionatorio - ledendo così la dignità dell'Ordine quale giudice disciplinare - e, per altro verso, volontariamente ignorato (soggettivamente) la sanzione, negando in radice il valore stesso delle pronunce disciplinari e irridendone il contenuto.

La responsabilità deontologica del direttore trova peraltro conferma nell'unico precedente in materia: una decisione del Consiglio Nazionale del 4 febbraio 1986 (in Annuario dei Giornalisti, 1987-1988, p. 142), nell'ambito della quale è stato sottolineato che viola il decoro professionale il direttore che tollera l'esercizio abusivo della professione da parte di giornalisti non iscritti all'albo.

 Si badi però anche al fatto che consentire ad un giornalista radiato di continuare la professione sul giornale di cui si è direttore responsabile è decisamente più grave - a parere di questo Consiglio - che consentire a un non iscritto di svolgere identica professione. La radiazione, infatti, presuppone una valutazione estremamente negativa del comportamento di chi è stato iscritto e ne costituisce la conseguenza sanzionatoria. Una indicazione circa tale differenza proviene da una pronuncia che vede protagonista proprio Farina, il quale sosteneva che la radiazione non avrebbe potuto essergli irrogata, essendosi volontariamente cancellato dall'albo. Viceversa, la Corte di Appello di Milano, nella decisione del 17 febbraio 2009, ha ben chiarito la differenza tra chi si è cancellato (o non è mai stato iscritto) e chi viene radiato, quindi escluso con un provvedimento autoritativo dalla "comunità" dei giornalisti.

La sua natura di sanzione, poi, giustifica, implica e anzi impone che la medesima abbia un fascio di effetti negativi, che incidano concretamente sulla vita professionale e personale del radiato. Da un lato, infatti, gli deve essere precluso l'esercizio della professione giornalistica, dall'altro deve risultare chiaro il biasimo che i giudici della categoria hanno espresso nei suoi confronti fino a escluderlo dalla medesima. E' questo secondo aspetto della questione, in particolare, che il direttore Feltri, stando alle sue dichiarazioni davanti al Collegio, sembra non riuscire a cogliere quando elenca come effetti della radiazione solo quelli che la sentenza esercita per legge nei riguardi di chi ne venga raggiunto, ma senza aggiungere una parola su quegli altri effetti che, a parere di questo Collegio altrettanto necessariamente, la sanzione deve comportare nell'ambito del rapporto tra il soggetto colpito e i suoi potenziali lettori dopo l'avvenuta cancellazione dall'albo.

 

La tesi difensiva sostenuta dal collega Feltri nel corso della sua audizione si può, in parole povere, sintetizzare così: quando ho assunto la direzione responsabile di Libero, Farina scriveva già; sapevo che nei confronti del precedente direttore Sallusti era stato aperto un procedimento disciplinare da parte dell'Ordine ma, dal momento che erano passati due anni senza conseguenze, credevo fosse stato archiviato; se l'Ordine mi avesse in qualche modo comunicato che non dovevo far scrivere Farina mi sarei adeguato, ma non essendoci norme specifiche in materia, non ritenevo di doverlo fare; chiesi  all'allora presidente dell'Ordine Abruzzo cosa dovessi fare e lui mi rispose che   

Farina poteva scrivere purché non campasse dei suoi articoli.

 

In realtà, basta richiamare le dichiarazioni rilasciate da Feltri e riprese dall'Ansa dopo la radiazione di Farina (vedi nota 18), marzo 2007, per rendersi conto di come le cose siano andate in modo piuttosto differente. All'epoca, il procedimento disciplinare nei confronti del direttore responsabile di Libero, Sallusti, era già stato avviato. Eppure il direttore editoriale Feltri parlava così: "Renato Farina scriverà per noi in base alla Costituzione. che consente fino a ora la libera espressione del pensiero. Non ha attività redazionali o incarichi gerarchici, perciò credo che abbia il diritto di dire quello che pensa". Aggiungeva poi che "abbiamo brindato quando Farina si e' dimesso dalla corporazione di cui per fortuna non ha più bisogno. Brinderemo di nuovo anche oggi e anche se c'é uno stupore divertito perché viene radiato chi si è già dimesso. D'altro canto anch'io fui radiato dalla Fnsi pur essendo non iscritto da una decina di anni. Sono tuttavia preoccupato per la salute mentale della categoria, compresa la mia". "Credo ancora che ci sia la possibilità di esprimere le proprie idee - concludeva il direttore - e Renato lo farà visto che la Costituzione lo prevede, sempre che non si restringano ancora gli spazi di libertà come le proposte di legge di Pecorella e dintorni prefigurano".

 

Più che una disponibilità ad adeguarsi alla "volontà" dell'Ordine (che in qualche modo si era già manifestata qualche mese prima con l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di Sallusti dopo il primo articolo firmato da Farina solo sospeso (neppure definitivamente) e non radiato, quella  del direttore Feltri dopo la radiazione assomigliava più ad una (legittima) e informata dichiarazione di principio. Quanto alla circostanza che l'allora presidente dell'Ordine Abruzzo, contattato da Feltri, avrebbe in qualche modo rafforzato la convinzione del direttore di poter continuare a far scrivere Farina, a prescindere da qualunque altra considerazione, tale affermazione sarebbe dovuta sembrare piuttosto strana a Feltri, provenendo dalla stessa persona che presiedeva il Consiglio che aveva incolpato Sallusti per il motivo sopra indicato.

 

 In conclusione, il Collegio ritiene che Feltri abbia sempre avuto la consapevolezza che non tanto il "far scrivere Farina" quanto il continuare  a farlo scrivere con le stesse modalità precedenti alla radiazione potesse in sostanza  vanificare la sanzione emessa dall'Ordine e dunque costituire un problema per chi, come lui, continuava ad esserne iscritto. Ma che abbia pensato di poter come minimo "ignorare" il problema se non, addirittura, dolosamente aggirarlo. Nell'uno caso o nell'altro, ad ogni modo, Feltri non può  ragionevolmente sostenere che avrebbe dovuto essere l'Ordine a farsi vivo con lui per invitarlo a non "far scrivere Farina". A parte il fatto che - come Feltri ha mostrato di sapere benissimo - nessuno poteva (e può) impedire a Farina di "scrivere", dal momento che glielo consente l'art. 21 della Costituzione, pretendere che l'Ordine e non il direttore responsabile interessato (cioè lui o i suoi legali) si preoccupasse di quale fossero i limiti entro i quali Farina  poteva esercitare il suo costituzionale diritto, sembra davvero eccessivo: non è tra i compiti dell'Ordine fare il consulente giuridico che interpreta gli effetti delle proprie decisioni. 

 

LA COSCIENZA DEONTOLOGICA

 

Qualcuno potrebbe, a questo punto, attendersi che il Consiglio dell'Ordine della Lombardia, quasi in una sorta di bulimia da regolamentazione, al termine delle proprie riflessioni decida di fissare nero su bianco il "limite" che serva una volta per tutte a rimarcare il confine tra lecito ed illecito, almeno in termini astrattamente deontologici, per un ex giornalista radiato (ma anche per un giornalista solo sospeso)  e quell'altro confine  altrettanto sottile (sia pur necessariamente più concreto) che un direttore responsabile iscritto all'Ordine dovrebbe sempre rispettare nel dare ospitalità sul proprio giornale (o altro medium) al collega (o ex collega) che abbia subìto  le più gravi sanzioni.

Questo Collegio non può né vuole derogare al proprio iniziale obiettivo di indagare concretamente, ai fini di questo procedimento disciplinare, su quale sia stata l'attività di Renato Farina dopo la radiazione e di conseguenza se sia stato o meno rispettoso dei dettami deontologici il comportamento del direttore Feltri. Il Consiglio ritiene però che in una materia così delicata, e fermo restando ovviamente il diritto costituzionale riconosciuto dall'art.21, i ragionamenti espressi nelle presenti motivazioni possano ben soccorrere nell'analisi di situazioni analoghe, anche se non hanno ragione di essere applicati automaticamente ad altri casi concreti, siano essi quelli di Sofri, di Mughini o di chiunque altro.

 

Questo stesso Consiglio, del resto, non intende compilare una sorta di decalogo in materia sostenendo, per esempio, che un ex giornalista radiato o sospeso possa scrivere, in virtù dell'articolo 21, due pezzi alla settimana e non invece quattro. O che debba essere retribuito ai minimi "tabellari" e non invece ai prezzi di "mercato". O che ogni suo articolo debba essere preceduto dalla citazione dell'articolo 21 della Costituzione e così via ... Quel che si è tentato di affermare sono infatti alcuni principi di ordine generale, questi sì auspicabilmente validi a prescindere dalle specificità delle situazioni: che lo svogimento dell' "attività professionale" del radiato debba essere valutato rispetto all'impegno precedente; che il dovere di rispetto delle sanzioni emesse dal Consiglio debba implicare un impegno da parte del direttore responsabile (iscritto) affinché l'efficacia concreta del provvedimento emesso dall'Ordine non venga vanificato; che questa concreta efficacia non si possa risolvere semplicemente nel venir meno degli aspetti più strettamente "burocratici" dell'essere giornalista (la perdita di un contratto giornalistico, la cancellazione dagli istituti di categoria...) ma nell'effettivo venir meno dell'esercizio professionale dell'attività giornalistica; che tale sanzione debba in qualche modo essere percepibile anche dal lettore, che deve essere messo in grado di cogliere la differenza tra un giornalista e un ex giornalista radiato.

 

A questo Collegio premeva, in definitiva, ribadire che almeno finché qualcuno non riterrà di abrogare l'Ordine, è naturale che le sanzioni disciplinari da questo inflitte abbiano, in una sola parola, "efficacia". E che l'effetto di queste sanzioni debba essere rispettato in primis proprio dagli iscritti all'Ordine. Come concretamente ciò debba avvenire caso per caso, non spetta a questo Consiglio stabilire ma - una volta fissati alcuni inderogabili principi di carattere generale - si ritiene che ciò debba essere doverosamente rimesso alla coscienza "deontologica" di ciascun collega.        

 

CONCLUSIONI

 

L'analisi della vicenda e le considerazioni di natura giuridica svolte fin qui consentono di sostenere, ai soli fini di questo procedimento disciplinare, che Renato Farina, dalla radiazione in poi abbia svolto una attività giornalistica di carattere professionale.

Tali considerazioni permettono di conseguenza di affermare che la condotta del direttore  Feltri debba essere ritenuta illecita sotto il profilo deontologico: egli ha consapevolmente e volontariamente consentito a Farina di porre in essere un comportamento vietato ai soggetti radiati e di eludere il provvedimento inflittogli dall'Ordine. Feltri, infatti, in qualità di direttore del quotidiano "Libero", dal giorno 1 agosto 2008 al 31 luglio 2009, e poi del quotidiano "Il Giornale", dal 24 agosto 2009 al 17 dicembre 2009, a conoscenza del provvedimento di radiazione, ha pubblicato circa duecentosettanta articoli di Farina, anche su argomenti di cronaca, senza consentire che dai lettori venisse percepita alcuna differenza tra il Farina "iscritto" e quello "radiato", in tal modo vanificando e delegittimando apertamente la funzione disciplinare dell'Ordine e con ciò violando la dignità e il decoro dell'organismo professionale nelle sue funzioni istituzionali e ledendo i principi di lealtà, correttezza e buona fede.

 

P.Q.M.

 

il Consiglio ritiene accertate le violazioni deontologiche contestate al direttore Vittorio Feltri limitatamente al periodo dal primo agosto 2008 al 31 luglio 2009 e dal 24 agosto 2009 al 17 dicembre 2009,  e rileva che con la sua condotta egli ha compromesso la dignità professionale. Valuta perciò adeguata la sanzione della sospensione, che ritiene di fissare nella misura minima di due mesi.

Il Consiglio, infine, chiarisce fin d'ora che in caso di ricorso con contestuale  richiesta di sospensiva da parte dell'incolpato contro la presente delibera, non darà esecuzione al provvedimento in oggetto sino a quando il Consiglio Nazionale non si sarà pronunciato sulla predetta istanza.


[1]     Così Corte cost. n. 98 del 1968, ove si osserva che il divieto di esercizio della professione giornalistica per i non iscritti all'albo è corollario dell'istituzione dell'Ordine.

[2]     Cfr. PEDRAZZA GORLERO M., Giornalismo e Costituzione, Padova, 1988, 5 ss.

[3]     PEDRAZZA GORLERO M., Giornalismo e Costituzione, cit., 13. Nello stesso senso ZAGREBELSKY G., Questioni di legittimità costituzionale della l. 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti, in Giur. cost., 1968, p.332, che distingue il «diritto di tutti di usare la stampa per divulgare il proprio pensiero (diritto costituzionalmente garantito» e «il diritto di tutti di esercitare la professione giornalistica (diritto non sancito dalla Costituzione)».

[4]   Art. 45, l. 69 del 1963.

[5]     DE SIERVO U., Stampa (dir. pubbl.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 613.

[6]     FOIS S., Giornalisti (Ordine dei), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 714.

[7]     Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 1971, n. 428, Rv. 118492, Imp. Gori.

[8]     DE SIERVO U., Stampa (dir. pubbl.), cit., 614.

[9]     Corte cost. sent. 11 e 98 del 1968; sent. 71 del 1991. In dottrina Gessa, Aspetti costituzionali della professione giornalistica, in Dir. Lav., 1968, 86 ss.

[10]    Si veda la già citata Corte cost. n. 98 del 1968, che ravvisa nella vigilanza dell'Ordine il fondamento di legittimità dell'obbligo di iscrizione all'albo. Afferma la Corte che «l'istituzione dell'Ordine della quale quel divieto [di esercizio della professione giornalistica per i non iscritti nell'albo] é corollario, garantisce il rispetto della personalità e della libertà dei giornalisti perché, nel complesso mondo della stampa e dei rapporti fra giornalisti ed editori, essa assicura la vigilanza "sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla"». In altri termini, «la funzione affidata all'Ordine non compromette, ma rafforza quella libertà di manifestazione del pensiero che è ordine dell'ordinamento democratico e come tale viene tutelata dall'art. 21 della Costituzione». Cfr. anche ZAGREBELSKY G., Questioni di legittimità costituzionale della l. 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti, in Giur. cost., cit., 339-340.

[11]    Tra le molte, Cass. civ., 2 febbraio 1982, n. 625, in Riv. it. dir. lav., 1983, II, p. 359; Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007, Rv. 431647.

[12]    Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827, in Foro it., 1995, I, 1152.

[13]    È Farina stesso che talvolta "confessa" la propria appartenenza alla testata e il proprio ruolo nella realizzazione del quotidiano: così, nella già menzionata intervista a Filippo Pappalardi, padre ritenuto ingiustamente colpevole dell'omicidio dei suoi figli, pubblicata da Libero il 1.3.09 (direzione Feltri), criticando il comportamento di altri organi di informazione, Farina scrive che «se non ci fosse la possibilità di raccontare e criticare le indagini (su Libero facemmo sette articoli di contestazione puntuale) Pappalardi sarebbe ancora in cella».

      Che nulla sia cambiato in conseguenza della radiazione di Farina lo ammette candidamente lo stesso attuale direttore di Libero Maurizio Belpietro, nell'incipit di un recente editoriale del 23 febbraio 2010 volto a difendere la libertà di espressione di Farina (M. Belpietro, Chi vuol tappare la bocca ai giornalisti, in Libero, 23.2.2010, p. 1). Belpietro scrive che: «Renato Farina è una vecchia conoscenza dei lettori di questo quotidiano: dalla fondazione [nel 2000] fino all'agosto scorso è spesso toccato a lui commentare le notizie del giorno e lo ha fatto con la passione che è nota a tutti. Quando poi Vittorio Feltri ha abbandonato Libero per diventare direttore del Giornale, Renato ha deciso di seguirlo lasciando molti orfani tra chi ne apprezzava le capacità di scrittura». È dunque lo stesso Belpietro che riconosce che: dal 2000 all'agosto 2009 Farina è stato ininterrottamente editorialista e collaboratore fisso di Libero, senza che né la radiazione, né l'assunzione del mandato parlamentare abbiano sostanzialmente mutato tale posizione; che Farina, seguendo Feltri a Il Giornale, evidentemente non può essere considerato un parlamentare che collabora saltuariamente con un periodico, ma un redattore, una "firma di punta" che segue il direttore nella nuova avventura.

[14]    Così Zanelli P., Giornalisti e pubblicisti (Disciplina professionale - Contratto di lavoro e Previdenza sociale), in Nov. Dig. It., vol. 10, p. 956.

[15]    Cass., 28 aprile 1984, in Giust. civ. Mass., 1984, p. 870; Cass., 21 ottobre 1980, in Giust. civ. Rep., 1980, p. 1366.

[16]    Cass., 13 febbraio 1982, n. 924, in Foro it., 1982, I, p. 1015.

[17]    Come noto, in assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo, sancito dall'art. 48 l. n. 69 del 1963, di comportarsi in modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'ordine, nonché al dovere di lealtà e buona fede ed all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa e i lettori, ex art. 2 della legge medesima; così Appello Milano, 18 luglio 1996, in Foro it., 1997, I, 919.

[18]      Già durante il periodo di sospensione di Farina conseguente alla delibera del 28 settembre 2006 del Consiglio regionale lombardo, in un editoriale Feltri affermava: «Daremo battaglia affinché il vicedirettore di Libero continui a esercitare il proprio diritto costituzionale a rendere pubblico il suo pensiero, a scrivere sul suo giornale» (Libero 1.11.2006, p. 1); il 29 marzo 2007, in occasione della radiazione pronunciata dal Consiglio nazionale, stando al comunicato dell'Ansa riportato nel sito www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1058 , Feltri dichiarava che «Renato Farina scriverà per noi in base alla Costituzione. che consente fino a ora la libera espressione del pensiero. Non ha attività redazionali o incarichi gerarchici, perciò credo che abbia il diritto di dire quello che pensa». Aggiungeva poi che «Abbiamo brindato quando Farina si e' dimesso dalla corporazione di cui per fortuna non ha più bisogno. Brinderemo di nuovo anche oggi e anche se c'é uno stupore divertito perché viene radiato chi si è già dimesso. D'altro canto anch'io fui radiato dalla Fnsi pur essendo non iscritto da una decina di anni. Sono tuttavia preoccupato per la salute mentale della categoria, compresa la mia». «Credo ancora che ci sia la possibilità di esprimere le proprie idee - concludeva il direttore - e Renato lo farà visto che la Costituzione lo prevede, sempre che non si restringano ancora gli spazi di libertà come le proposte di legge di Pecorella e dintorni prefigurano».