Annibale Carenzo (professionista): avvertimento orale per violazione norme deontologiche

Delibera di apertura: 

 

Prot. n. 322 /11/LG/ac                                                               Milano,  18 gennaio 2011

                                                                                                             raccomandata ar


Oggetto: Avviso di assunzione di sommarie informazioni (Rif. int. N. 56/10 )

 

La informo che a seguito di delibera del Consiglio in data 13 gennaio 2011, sto assumendo sommarie informazioni ex art. 56 L. 69/1963 in merito all'esposto dell'avvocato Samantha Battiston,  per la pubblicazione sulla Prealpina del 21\10\2010 di un articolo a sua firma "Bimbo epilettico. Saranno Risarciti." al fine di verificare se vi sia violazione delle norme deontologiche che riguardano la professione del giornalista.

Qualora Lei lo ritenga opportuno potrà presentare una memoria illustrativa entro 30 giorni                       presso la segreteria dell'Ordine.

 

 

Si allega:

 

  • esposto avv. Samantha Battiston;
  • fotocopia articolo.

 

Memoria difensiva: 

(Vedi file allegato)

Sentenza: 

Prot. n.  1976/11/LG/ac                                                                    Milano,  7 aprile 2011

                                                                                                                raccomandata ar

 

Oggetto:  esposto contro Annibale Carenzo. Avvertimento orale

 

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia riunito in seduta il 31 marzo 2011, all'unanimità dei presenti ha deciso di  comminare a Annibale Carenzo l'avvertimento orale (commi 2, 3 e 4 dell'articolo 52 della legge professionale n. 69/1963) in seguito all'esposto di Federica De Peretti e Loris Vicentini. La invito a  comparire davanti a me e al consigliere segretario, Paolo Pirovano, alle ore 11 del 20 aprile 2011 nella sede dell'Ordine in Via A. da Recanate 1 in Milano.

E' suo diritto rifiutare l'avvertimento orale e chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare. La informo che l'avvertimento orale "non è conseguente a un procedimento disciplinare".