Sentenza della Cassazione:
“E’ redattore soltanto il
giornalista professionista.
Il praticantato d’ufficio
con effetto retroattivo
vale unicamente
al fine di sostenere
l’esame di Stato”.
Nota di Franco Abruzzo
con ricerca giurisprudenziale
In allegato la sentenza
Roma, 4 ottobre 2006.
Una redattrice professionista del “Messaggero”, G.V:, già pubblicista
(dal 18 giugno 1990), iscritta d’ufficio nel Registro dei praticanti
con effetto retroattivo, è stata licenziata in seguito ad una sentenza
della Corte di Cassazione che nega valore alle decisioni della Corte
d’Appello di Pescara che le aveva riconosciuto un rapporto di
dipendenza di natura giornalistica ai sensi del Contratto collettivo (“G. V. si recava tutti i giorni nella redazione del Messaggero
in Pescara, partecipava alle riunioni di redazione, espletava i compiti
che le venivano assegnati dal caposervizio, si tratteneva sul posto di
lavoro fino a sera tardi; l'attività da svolgere era concordata con lei
sia settimanalmente che quotidianamente, anche in base alla presenza
degli altri collaboratori; G.V. si occupava in prevalenza di
spettacolo; quando, nel 1992, erano stati introdotti in redazione i
computers, ella utilizzava la password di altri redattori, non
essendole stata assegnata una propria”). Alla giornalista spetta
soltanto il pagamento delle retribuzioni per le prestazioni
professionali espletate (art. 2126 Cc). La Corte d’Appello dell’Aquila
(in riforma della decisione del Tribunale di Pescara del 29 settembre
2000/2 gennaio 2001) aveva precisato che, proprio in forza
dell'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti, doveva essere
affermata la legittimità del rapporto instaurato, con la conseguente
illegittimità del recesso intimato a G.V.. Lo stesso giudice aveva
escluso infatti che vi fosse stata una risoluzione consensuale del
rapporto, ed ha poi determinato le differenze retributive spettanti
alla V., prendendo a parametro il compenso stabilito per i giornalisti
praticanti nel contratto collettivo di categoria, ordinando alla
società di reintegrare l'appellante nel posto di lavoro "con la
qualifica di giornalista professionista da intendersi conseguita dalla
data del superamento dell'esame".
Una redattrice professionista del “Messaggero”, G.V:, già pubblicista
(dal 18 giugno 1990), iscritta d’ufficio nel Registro dei praticanti
con effetto retroattivo, è stata licenziata in seguito ad una sentenza
della Corte di Cassazione che nega valore alle decisioni della Corte
d’Appello di Pescara che le aveva riconosciuto un rapporto di
dipendenza di natura giornalistica ai sensi del Contratto collettivo (“G. V. si recava tutti i giorni nella redazione del Messaggero
in Pescara, partecipava alle riunioni di redazione, espletava i compiti
che le venivano assegnati dal caposervizio, si tratteneva sul posto di
lavoro fino a sera tardi; l'attività da svolgere era concordata con lei
sia settimanalmente che quotidianamente, anche in base alla presenza
degli altri collaboratori; G.V. si occupava in prevalenza di
spettacolo; quando, nel 1992, erano stati introdotti in redazione i
computers, ella utilizzava la password di altri redattori, non
essendole stata assegnata una propria”). Alla giornalista spetta
soltanto il pagamento delle retribuzioni per le prestazioni
professionali espletate (art. 2126 Cc). La Corte d’Appello dell’Aquila
(in riforma della decisione del Tribunale di Pescara del 29 settembre
2000/2 gennaio 2001) aveva precisato che, proprio in forza
dell'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti, doveva essere
affermata la legittimità del rapporto instaurato, con la conseguente
illegittimità del recesso intimato a G.V.. Lo stesso giudice aveva
escluso infatti che vi fosse stata una risoluzione consensuale del
rapporto, ed ha poi determinato le differenze retributive spettanti
alla V., prendendo a parametro il compenso stabilito per i giornalisti
praticanti nel contratto collettivo di categoria, ordinando alla
società di reintegrare l'appellante nel posto di lavoro "con la
qualifica di giornalista professionista da intendersi conseguita dalla
data del superamento dell'esame".
Ha scritto al Cassazione: “E' da
premettersi che in linea generale - come rilevato più volte in analoghe
controversie - il rapporto di lavoro giornalistico può essere
qualificato subordinato se, come per altre attività lavorative, vi è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici
oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni
lavorative, da valutarsi, nel lavoro del giornalista, con riferimento
alla peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità
della sua attuazione. E, in particolare, si è notato che in questo tipo
di rapporto di lavoro, la subordinazione non è esclusa dal fatto che il
prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato
al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul
luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto
vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni
(Cass. 17 agosto 2004 n. 16038), essendo invece determinante che il
giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, anche
nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste
variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone
direttive e istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano
singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed
eseguite in autonomia (cfr. Cass. 26 marzo 2002 n. 4338, Cass. 1 luglio
2004 n. 12095, Cass. 3 febbraio 2005 n. 2005)”.
premettersi che in linea generale - come rilevato più volte in analoghe
controversie - il rapporto di lavoro giornalistico può essere
qualificato subordinato se, come per altre attività lavorative, vi è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici
oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni
lavorative, da valutarsi, nel lavoro del giornalista, con riferimento
alla peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità
della sua attuazione. E, in particolare, si è notato che in questo tipo
di rapporto di lavoro, la subordinazione non è esclusa dal fatto che il
prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato
al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul
luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto
vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni
(Cass. 17 agosto 2004 n. 16038), essendo invece determinante che il
giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, anche
nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste
variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone
direttive e istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano
singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed
eseguite in autonomia (cfr. Cass. 26 marzo 2002 n. 4338, Cass. 1 luglio
2004 n. 12095, Cass. 3 febbraio 2005 n. 2005)”.
Ha specificato la Cassazione: “La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario,
cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di
una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività
caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera
trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e
valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti,e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti
(Cass. 21 maggio 2002 n. 7461, Cass. 5 aprile 2005 n. 7016, Cass. 3
febbraio 2005 n. 2142, Cass. 1 luglio 2004 n. 12095 e numerose altre).
Si è tuttavia evidenziato che la nullità del rapporto di lavoro
instaurato con soggetto non iscritto nell'albo dei giornalisti
professionisti, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della
causa, ma dalla violazione della norma imperativa dettata dalla L. 3
febbraio 1963, n. 69, art. 43, non produce effetto nel periodo in cui
il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l'espresso disposto dell'art.
2126 c.c.;
cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di
una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività
caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera
trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e
valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti,e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti
(Cass. 21 maggio 2002 n. 7461, Cass. 5 aprile 2005 n. 7016, Cass. 3
febbraio 2005 n. 2142, Cass. 1 luglio 2004 n. 12095 e numerose altre).
Si è tuttavia evidenziato che la nullità del rapporto di lavoro
instaurato con soggetto non iscritto nell'albo dei giornalisti
professionisti, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della
causa, ma dalla violazione della norma imperativa dettata dalla L. 3
febbraio 1963, n. 69, art. 43, non produce effetto nel periodo in cui
il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l'espresso disposto dell'art.
2126 c.c.;
ciò comporta, limitatamente a tale periodo, che
il lavoro prestato in carenza di iscrizione deve essere retribuito, con
eventuale adeguamento della misura della retribuzione ex art. 36 Cost.,
comma 1, ma non da diritto alla tutela reintegratoria e risarcitoria di
cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.
il lavoro prestato in carenza di iscrizione deve essere retribuito, con
eventuale adeguamento della misura della retribuzione ex art. 36 Cost.,
comma 1, ma non da diritto alla tutela reintegratoria e risarcitoria di
cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.
Erroneamente perciò la sentenza impugnata ha
affermato la validità del rapporto in base alla accertata iscrizione
della V. nell'elenco dei giornalisti pubblicisti.
affermato la validità del rapporto in base alla accertata iscrizione
della V. nell'elenco dei giornalisti pubblicisti.
Ed a nulla rileva che l'Ordine dei giornalisti
d'Abruzzo avesse iscritto la V. con efficacia retroattiva, con
decorrenza retrodata, nell'albo dei praticanti giornalisti, poiché -
come pure hanno rimarcato le richiamate pronunce - tale provvedimento
vale soltanto nei rapporti fra l'aspirante giornalista e l'ordine
professionale, limitatamente alla durata della pratica al fine
dell'esame di abilitazione professionale, e non anche per convalidare
un contratto nullo per difetto di un requisito essenziale,
inammissibile essendo la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c..
d'Abruzzo avesse iscritto la V. con efficacia retroattiva, con
decorrenza retrodata, nell'albo dei praticanti giornalisti, poiché -
come pure hanno rimarcato le richiamate pronunce - tale provvedimento
vale soltanto nei rapporti fra l'aspirante giornalista e l'ordine
professionale, limitatamente alla durata della pratica al fine
dell'esame di abilitazione professionale, e non anche per convalidare
un contratto nullo per difetto di un requisito essenziale,
inammissibile essendo la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c..
Lo stesso deve affermarsi quanto al
conseguimento da parte della V. della iscrizione nell'albo dei
giornalisti professionisti, quando cioè il rapporto era stato risolto
ad iniziativa della società editoriale”.
conseguimento da parte della V. della iscrizione nell'albo dei
giornalisti professionisti, quando cioè il rapporto era stato risolto
ad iniziativa della società editoriale”.
NOTA DI FRANCO ABRUZZO
Bisogna leggere attentamente la sentenza. La
Cassazione ha valutato che la professione di giornalista è esercitata
per legge soltanto dai giornalisti professionisti (vedi sentenza
11/1968 della Corte costituzionale), mentre i pubblicisti svolgono
attività giornalistica (non la professione giornalistica) e vivono di
altre professioni, di altri impieghi o mestieri. L'art. 5 del Cnlg dice
infatti che nei giornali lavorano soltanto i giornalisti
professionisti (e i praticanti giornalisti ex art 35). L'articolo 36 è
un articolo ponte: i pubblicisti, che lavorano a tempo pieno, sono
retribuiti da professionisti (ex art. 36 Cost) e devono sostenere
l'esame di Stato. In sostanza il redattore pubblicista è equiparato al
praticante redattore ai fini dell'esame di Stato. Le delibere di
retrodatazione dell'Ordine, in tema di iscrizione al Registro, valgono
per l'ammissione all'esame di Stato ma, dice la Cassazione, non ai fini
contrattuali: questo è il punto debole della sentenza. Delle due l'una:
la delibera è fondata o no? Se è fondata si applica il Cnlg al
praticante d’ufficio, altrimenti la si disapplica. Solo il giudice può
condurre una indagine e stabilire che XW ha lavorato come redattore di
fatto e che quindi aveva diritto all'inquadramento contrattuale ab origine. Gli
articoli 2, 3, 4, 36 e 41 della Costituzione proteggono XW. L'articolo
41 della Costituzione non autorizza il Messaggero a violare la dignità
di XW. La dignità è il limite all'esercizio della libertà di impresa.
L'articolo 41 è limpido ed è figlio dell'art. 2: di quell'articolo che,
tutelando la dignità della persona (diritto inviolabile!), è il cuore
della nostra Carta fondamentale. La Cassazione ha dimenticando un
passaggio fondamentale: se ad XW è stato riconosciuto il praticantato
d’ufficio, vuol dire che il giornale lo aveva utilizzato in nero, non
versando contributi previdenziali e trattenute fiscali. Un editore, che
viola la legge, non può vincere sulla base di un sofisma (tu, XW, non
eri iscritto al Registro, ergo non puoi pretendere oggi l’inquadramento
contrattuale ab origine, ed ora sei licenziabile!). Alcune volte
l’applicazione esasperata della legge è un insulto, come nel caso del
Messaggero, al buon senso e alla Giustizia stessa!
Cassazione ha valutato che la professione di giornalista è esercitata
per legge soltanto dai giornalisti professionisti (vedi sentenza
11/1968 della Corte costituzionale), mentre i pubblicisti svolgono
attività giornalistica (non la professione giornalistica) e vivono di
altre professioni, di altri impieghi o mestieri. L'art. 5 del Cnlg dice
infatti che nei giornali lavorano soltanto i giornalisti
professionisti (e i praticanti giornalisti ex art 35). L'articolo 36 è
un articolo ponte: i pubblicisti, che lavorano a tempo pieno, sono
retribuiti da professionisti (ex art. 36 Cost) e devono sostenere
l'esame di Stato. In sostanza il redattore pubblicista è equiparato al
praticante redattore ai fini dell'esame di Stato. Le delibere di
retrodatazione dell'Ordine, in tema di iscrizione al Registro, valgono
per l'ammissione all'esame di Stato ma, dice la Cassazione, non ai fini
contrattuali: questo è il punto debole della sentenza. Delle due l'una:
la delibera è fondata o no? Se è fondata si applica il Cnlg al
praticante d’ufficio, altrimenti la si disapplica. Solo il giudice può
condurre una indagine e stabilire che XW ha lavorato come redattore di
fatto e che quindi aveva diritto all'inquadramento contrattuale ab origine. Gli
articoli 2, 3, 4, 36 e 41 della Costituzione proteggono XW. L'articolo
41 della Costituzione non autorizza il Messaggero a violare la dignità
di XW. La dignità è il limite all'esercizio della libertà di impresa.
L'articolo 41 è limpido ed è figlio dell'art. 2: di quell'articolo che,
tutelando la dignità della persona (diritto inviolabile!), è il cuore
della nostra Carta fondamentale. La Cassazione ha dimenticando un
passaggio fondamentale: se ad XW è stato riconosciuto il praticantato
d’ufficio, vuol dire che il giornale lo aveva utilizzato in nero, non
versando contributi previdenziali e trattenute fiscali. Un editore, che
viola la legge, non può vincere sulla base di un sofisma (tu, XW, non
eri iscritto al Registro, ergo non puoi pretendere oggi l’inquadramento
contrattuale ab origine, ed ora sei licenziabile!). Alcune volte
l’applicazione esasperata della legge è un insulto, come nel caso del
Messaggero, al buon senso e alla Giustizia stessa!
L’articolo 36 - che fissa una via anomala di
praticantato ultraretribuito - è stato voluto nel contratto 2001/2005
dagli editori al fine di indebolire il praticantato fissato nella legge
dell’Ordine, mentre nella piattaforma della Fnsi se ne prevedeva
addirittura l’abolizione. Questo articolo 36 è un brutto colpo alla
figura del giornalista professionista, che è tale per aver superato un
esame di stato come tutti gli altri professionisti italiani. I
pubblicisti redattori restano tali e in molti casi non chiedono di
sostenere l’esame di Stato. Una situazione che la Cassazione censura da
anni, non da oggi.
praticantato ultraretribuito - è stato voluto nel contratto 2001/2005
dagli editori al fine di indebolire il praticantato fissato nella legge
dell’Ordine, mentre nella piattaforma della Fnsi se ne prevedeva
addirittura l’abolizione. Questo articolo 36 è un brutto colpo alla
figura del giornalista professionista, che è tale per aver superato un
esame di stato come tutti gli altri professionisti italiani. I
pubblicisti redattori restano tali e in molti casi non chiedono di
sostenere l’esame di Stato. Una situazione che la Cassazione censura da
anni, non da oggi.
La Fnsi non può piangere avendo inflitto alla
legge dell’Ordine un altro brutto colpo, quando ha creato nel suo
Statuto le figure del “giornalista professionale” e del “giornalista
collaboratore” contrapponendole alle figure legali del giornalista
professionista e del pubblicista. La Fnsi farebbe bene, se intende
rafforzare la professione, tornare all’antico, cioè ai professionisti e
ai pubblicisti. Ha concesso, con la sbagliata decisione dei
professionali e dei collaboratori, un vantaggio agli editori, che
puntano a distruggere l’Ordine e la professione articolata su figure
consolidate e giuridicamente inattaccabili. Serventi mediti sui suoi
errori e inverta la marcia. Ne ha la capacità e il coraggio. E’
diabolico continuare a sbagliare. Il sindacato ricordi che il nostro
contratto ancora regge perché, unico in Italia, ha una legge alle
spalle. La legge è quella sulla professione di giornalista (n.
69/1963). La nostra autonomia tanto sbandierata poggia (vedi l’articolo
1 del Cnlg) sulle regole deontologiche fissate nell’articolo 2 della
legge professionale. Se cade quella vecchia legge, diventeremo tutti
impiegati di redazione proni agli …ordini degli editori. Soltanto la
deontologia fissata nella legge ci rende liberi e capaci di dire molti
“no” senza subire attentati alla nostra dignità.
legge dell’Ordine un altro brutto colpo, quando ha creato nel suo
Statuto le figure del “giornalista professionale” e del “giornalista
collaboratore” contrapponendole alle figure legali del giornalista
professionista e del pubblicista. La Fnsi farebbe bene, se intende
rafforzare la professione, tornare all’antico, cioè ai professionisti e
ai pubblicisti. Ha concesso, con la sbagliata decisione dei
professionali e dei collaboratori, un vantaggio agli editori, che
puntano a distruggere l’Ordine e la professione articolata su figure
consolidate e giuridicamente inattaccabili. Serventi mediti sui suoi
errori e inverta la marcia. Ne ha la capacità e il coraggio. E’
diabolico continuare a sbagliare. Il sindacato ricordi che il nostro
contratto ancora regge perché, unico in Italia, ha una legge alle
spalle. La legge è quella sulla professione di giornalista (n.
69/1963). La nostra autonomia tanto sbandierata poggia (vedi l’articolo
1 del Cnlg) sulle regole deontologiche fissate nell’articolo 2 della
legge professionale. Se cade quella vecchia legge, diventeremo tutti
impiegati di redazione proni agli …ordini degli editori. Soltanto la
deontologia fissata nella legge ci rende liberi e capaci di dire molti
“no” senza subire attentati alla nostra dignità.
Articolo 36 del Cnlg
Ai pubblicisti che esercitano attività
giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario
di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e
normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo
comma dell'art. 1 del presente contratto con esclusione degli aspetti
infortunistici gestiti dall'INPGI e del trattamento previdenziale
integrativo di cui all'allegato G salvo quanto previsto dall'art. 11
dello stesso allegato.
giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario
di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e
normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo
comma dell'art. 1 del presente contratto con esclusione degli aspetti
infortunistici gestiti dall'INPGI e del trattamento previdenziale
integrativo di cui all'allegato G salvo quanto previsto dall'art. 11
dello stesso allegato.
L'editore è tenuto a notificare alla
Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 4 i nominativi dei
pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo
quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati
l'attestazione - necessaria ai fini professionali - che gli stessi
svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con
orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i
giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del
presente contratto. Il giornalista pubblicista, superato l'esame
professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente
riconosciutegli.
Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 4 i nominativi dei
pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo
quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati
l'attestazione - necessaria ai fini professionali - che gli stessi
svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con
orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i
giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del
presente contratto. Il giornalista pubblicista, superato l'esame
professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente
riconosciutegli.
GIURISPRUDENZA RACCOLTA DA FRANCO ABRUZZO
Nullo il contratto di lavoro
per l'espletamento di attività
di praticantato giornalistico
stipulato con soggetto
non iscritto preventivamente
nell'apposito Registro
Il contratto di lavoro per l'espletamento di
attività di praticantato giornalistico, stipulato con soggetto non
iscritto preventivamente nell'apposito registro previsto dall'art. 33
della legge n. 69 del 1963, è nullo, ancorché non illecito nell'oggetto
o nella causa, con la conseguente applicabilità dell'art. 2126 cod.
civ. . Poiché, ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., il contratto nullo
non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente, ne
consegue che, mancando un'apposita norma che consenta la convalida di
un contratto di lavoro giornalistico nullo (fatti salvi gli effetti del
suddetto art. 2126 cod. civ.), il provvedimento del Consiglio
dell'Ordine dei giornalisti, che iscriva un soggetto nel registro dei
praticanti con effetto retroattivo ed attesti lo svolgimento della
pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel
registro (equivalente a tre anni), comporta che il periodo di
praticantato riconosciuto, seppure utile ai fini dell'ammissione
all'esame di abilitazione quale giornalista professionista, non vale,
però, a convalidare un rapporto di lavoro affetto da nullità. (Nella
specie, la S.C., enunciando il principio in questione, ha rigettato il
ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata, con la quale era
stato accertato, prospettandosi un'adeguata motivazione al riguardo,
che la ricorrente, durante tutto lo svolgimento del rapporto, era stata
iscritta unicamente nell'elenco del pubblicisti e che, quindi, non era
iscritta nè nell'elenco dei "giornalisti professionisti", nè nel
"registro dei praticanti", con la conseguenza che la declaratoria di
illegittimità del rapporto e la reintegrazione nel posto di lavoro non
potevano rientrare tra gli effetti fatti salvi dall'art. 2126 cod.
civ.). (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-03-2006, n. 4770; Di Carlo c. Il
Messagero Spa ed altro; FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione,
2006)
attività di praticantato giornalistico, stipulato con soggetto non
iscritto preventivamente nell'apposito registro previsto dall'art. 33
della legge n. 69 del 1963, è nullo, ancorché non illecito nell'oggetto
o nella causa, con la conseguente applicabilità dell'art. 2126 cod.
civ. . Poiché, ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., il contratto nullo
non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente, ne
consegue che, mancando un'apposita norma che consenta la convalida di
un contratto di lavoro giornalistico nullo (fatti salvi gli effetti del
suddetto art. 2126 cod. civ.), il provvedimento del Consiglio
dell'Ordine dei giornalisti, che iscriva un soggetto nel registro dei
praticanti con effetto retroattivo ed attesti lo svolgimento della
pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel
registro (equivalente a tre anni), comporta che il periodo di
praticantato riconosciuto, seppure utile ai fini dell'ammissione
all'esame di abilitazione quale giornalista professionista, non vale,
però, a convalidare un rapporto di lavoro affetto da nullità. (Nella
specie, la S.C., enunciando il principio in questione, ha rigettato il
ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata, con la quale era
stato accertato, prospettandosi un'adeguata motivazione al riguardo,
che la ricorrente, durante tutto lo svolgimento del rapporto, era stata
iscritta unicamente nell'elenco del pubblicisti e che, quindi, non era
iscritta nè nell'elenco dei "giornalisti professionisti", nè nel
"registro dei praticanti", con la conseguenza che la declaratoria di
illegittimità del rapporto e la reintegrazione nel posto di lavoro non
potevano rientrare tra gli effetti fatti salvi dall'art. 2126 cod.
civ.). (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-03-2006, n. 4770; Di Carlo c. Il
Messagero Spa ed altro; FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione,
2006)
L'iscrizione nell'elenco
dei pubblicisti non è idonea
alla costituzione
di un regolare rapporto
di praticantato giornalistico
1. Atteso che l'iscrizione nell'elenco dei
pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di
praticantato giornalistico - finalizzato all'iscrizione nell'elenco dei
professionisti - e pertanto non può sopperire alla mancanza di una
regolare iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti di cui
all'art. 33 della legge n. 39 del 1963, ne consegue che l'attività di
praticantato giornalistico o di giornalista professionista svolta da
pubblicista, essendo espletata da soggetto non iscritto al relativo
Albo, resta invalida, ancorché non illecita nell'oggetto o nella causa
e, quindi, produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c.; tra gli
effetti fatti salvi dalla suddetta norma non rientra, però, la
reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del
rapporto nullo. (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-04-2005, n. 7016; FONTI Mass. Giur. It., 2005; CED Cassazione, 2005).
pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di
praticantato giornalistico - finalizzato all'iscrizione nell'elenco dei
professionisti - e pertanto non può sopperire alla mancanza di una
regolare iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti di cui
all'art. 33 della legge n. 39 del 1963, ne consegue che l'attività di
praticantato giornalistico o di giornalista professionista svolta da
pubblicista, essendo espletata da soggetto non iscritto al relativo
Albo, resta invalida, ancorché non illecita nell'oggetto o nella causa
e, quindi, produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c.; tra gli
effetti fatti salvi dalla suddetta norma non rientra, però, la
reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del
rapporto nullo. (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-04-2005, n. 7016; FONTI Mass. Giur. It., 2005; CED Cassazione, 2005).
2. L'iscrizione nell'elenco dei
pubblicisti, di cui agli art. 26, ult. parte, e 35 l. 3 febbraio 1963
n. 69, non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di
praticantato giornalistico, finalizzato alla iscrizione nell'elenco dei
giornalisti professionisti, e non può quindi, sopperire alla mancanza
di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti, di cui all'art.
33 della citata legge. La facoltà dei Consigli dell'Ordine dei
giornalisti, regionali e nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 46
d.P.R. 4 febbraio 1965, come sostituito con l'art. 3 d.P.R. 21
settembre 1993 n. 384, di accertare e dichiarare la sussistenza dello
svolgimento della pratica giornalistica (ancorchè esercitata
abusivamente, al di fuori, cioè degli schemi del procedimento legale
tipico di cui agli art. 33 e 34 della legge n. 69 del 1963, e per un
periodo superiore a quello di massima durata di iscrizione nel
registro) e la data di effettivo inizio del tirocinio, comporta che il
tirocinio accertato, anche a posteriori, sia considerato utile ai fini
dell'ammissione all'esame di idoneità professionale. Tale accertamento
non vale, però, a sanare la nullità del rapporto di praticantato
svoltosi in assenza di una formale iscrizione, all'atto della
instaurazione e dello svolgimento del rapporto, nel registro dei
praticanti, non essendo tale facoltà prevista dalla legge ( art. 1423
c.c.). Ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico (o di
giornalista professionista) espletata da soggetto non iscritto al
relativo albo resta invalida, ancorchè non illecita nell'oggetto o
nella causa e, quindi, produttiva di effetti per il tempo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c.;
tra gli effetti fatti salvi dalla citata norma non rientra, però, la
reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del
rapporto di lavoro nullo. (Cass. civ. Sez. lavoro, 21-05-2002, n.
7461; Soc. Nuova Ed. Trentina c. Novello; FONTI Mass. Giur. It., 2002;
Diritto e Giustizia, 2002, f. 26 nota di GIACOMARDO; Arch. Civ., 2003,
340).
pubblicisti, di cui agli art. 26, ult. parte, e 35 l. 3 febbraio 1963
n. 69, non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di
praticantato giornalistico, finalizzato alla iscrizione nell'elenco dei
giornalisti professionisti, e non può quindi, sopperire alla mancanza
di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti, di cui all'art.
33 della citata legge. La facoltà dei Consigli dell'Ordine dei
giornalisti, regionali e nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 46
d.P.R. 4 febbraio 1965, come sostituito con l'art. 3 d.P.R. 21
settembre 1993 n. 384, di accertare e dichiarare la sussistenza dello
svolgimento della pratica giornalistica (ancorchè esercitata
abusivamente, al di fuori, cioè degli schemi del procedimento legale
tipico di cui agli art. 33 e 34 della legge n. 69 del 1963, e per un
periodo superiore a quello di massima durata di iscrizione nel
registro) e la data di effettivo inizio del tirocinio, comporta che il
tirocinio accertato, anche a posteriori, sia considerato utile ai fini
dell'ammissione all'esame di idoneità professionale. Tale accertamento
non vale, però, a sanare la nullità del rapporto di praticantato
svoltosi in assenza di una formale iscrizione, all'atto della
instaurazione e dello svolgimento del rapporto, nel registro dei
praticanti, non essendo tale facoltà prevista dalla legge ( art. 1423
c.c.). Ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico (o di
giornalista professionista) espletata da soggetto non iscritto al
relativo albo resta invalida, ancorchè non illecita nell'oggetto o
nella causa e, quindi, produttiva di effetti per il tempo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c.;
tra gli effetti fatti salvi dalla citata norma non rientra, però, la
reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del
rapporto di lavoro nullo. (Cass. civ. Sez. lavoro, 21-05-2002, n.
7461; Soc. Nuova Ed. Trentina c. Novello; FONTI Mass. Giur. It., 2002;
Diritto e Giustizia, 2002, f. 26 nota di GIACOMARDO; Arch. Civ., 2003,
340).
Redattore ordinario soltanto
se giornalista professionista
Per l'esercizio dell'attività giornalistica di
redattore ordinario è necessaria la iscrizione nell'Albo dei
giornalisti professionisti. (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-07-2004, n. 12095; FONTI Mass. Giur. It., 2004; CED Cassazione, 2004).
redattore ordinario è necessaria la iscrizione nell'Albo dei
giornalisti professionisti. (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-07-2004, n. 12095; FONTI Mass. Giur. It., 2004; CED Cassazione, 2004).
Il compito precipuo dell’Ordine
L'Ordine, in particolare, ha il precipuo compito
di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la
dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei
propri iscritti.
di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la
dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei
propri iscritti.
L'Ordine dei giornalisti - come di norma anche
ogni altro ordine professionale - ha natura di ente pubblico
associativo esponenziale di una categoria di professionisti, al quale
la legge affida la rappresentanza della categoria e conferisce numerose
attribuzioni.
ogni altro ordine professionale - ha natura di ente pubblico
associativo esponenziale di una categoria di professionisti, al quale
la legge affida la rappresentanza della categoria e conferisce numerose
attribuzioni.
(App. Milano, 05-05-2004; Il Sole 24 Ore s.p.a.
c. Ordine dei Giornalisti; FONTI Giornale Dir. Amm., 2004, 12, 1322
nota di ORLANDO).
c. Ordine dei Giornalisti; FONTI Giornale Dir. Amm., 2004, 12, 1322
nota di ORLANDO).
Allegati: messaggero-sentenza.doc
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