Il direttore di giornale, nell’assegnare le mansioni ai redattori, deve rispettare i limiti posti dal Cc a tutela della dignità


Sentenza della Cassazione
Il direttore di giornale, nell’assegnare
le mansioni ai redattori, deve
rispettare i limiti posti dal Cc
a tutela della dignità del giornalista

Le pur insindacabili scelte editoriali del
direttore responsabile non possono esimere l’azienda dal rispetto degli
obblighi imposti dall’art. 2103 Cc (art. 13 Statuto Lavoratori), norma
che tutela il redattore, come ogni altro lavoratore subordinato, dalla
dequalificazione. Pertanto, in caso di mutamento dell’incarico, le
nuove mansioni assegnate al giornalista devono essere equivalenti a
quelle precedenti. L’equivalenza deve essere intesa non solo nel senso
di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro
oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire
la piena utilizzazione o, addirittura, l’arricchimento del patrimonio
professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del
rapporto. Né la tutela della professionalità del lavoratore può essere
sacrificata per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
in quanto tali ragioni risultano, bensì, esplicitamente richiamate
nell’ultima parte dello stesso art. 2103 del Cc, quale giustificazione,
tuttavia, soltanto del trasferimento del lavoratore da una unità
produttiva ad un’altra e, peraltro, risultano, bensì, funzionali
all’esercizio della libertà di iniziativa privata, garantita dalla
Costituzione (art. 41); questa tuttavia non può svolgersi in modo da
recare pregiudizio, tra l’altro, alla dignità umana, alla quale va
ricondotta, appunto, la professionalità, quale componente essenziale
della dignità del lavoratore. Alla medesima conclusione deve pervenirsi
con riferimento alle scelte organizzative ed editoriali, che, in forza
della legge professionale e della contrattazione collettiva, competano
al direttore responsabile di un quotidiano, non potendone, parimenti,
derivare il sacrificio della professionalità dei giornalisti, in
dipendenza della loro adibizione a mansioni non equivalenti a quelle
precedentemente svolte (Cassazione Sezione Lavoro n. 21123 del 29 settembre 2006, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca). (In: www.legge-e-giustizia.it).