L’INPGI PUO’ RICHIEDERE
IL PAGAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
PER UN GIORNALISTA
PRATICANTE, SENZA DOVER
PROVARE LA SUBORDINAZIONE
IN BASE ALLA LEGGE N. 67/1987
(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
N. 20080 DEL 18 SETTEMBRE 2006,
PRES. MILEO, REL. CELLERINO).
L’INPGI ha ottenuto dal
Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della S.p.a.
Edisud per il pagamento della somma di circa lire 20 milioni a titolo
di contributi e sanzioni dovuti per il periodo di praticantato
giornalistico svolto da Francesco G., dal marzo 1993 al gennaio 1994,
presso il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.
Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della S.p.a.
Edisud per il pagamento della somma di circa lire 20 milioni a titolo
di contributi e sanzioni dovuti per il periodo di praticantato
giornalistico svolto da Francesco G., dal marzo 1993 al gennaio 1994,
presso il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.
La società editrice
ha proposto opposizione sostenendo che non era stata provata
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha
rigettato l’opposizione. In seguito ad impugnazione proposta dalla
Edisud, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo
grado, ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La
Corte ha motivato la sua decisione osservando che l’attività del
praticante giornalista, iscritto nell’apposito albo, si differenzia da
quella del giornalista redattore professionista perché tende, come
qualsiasi tirocinio, all’acquisizione della preparazione
tecnico-pratica e della qualificazione necessaria per l’esercizio della
professione, senza che ciò comporti automaticamente l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato, che l’INPGI avrebbe dovuto provare
per fondare la pretesa; essa ha aggiunto che, essendo l’iscrizione nel
Registro dei praticanti rimessa alla discrezionale valutazione del
Consiglio dell’Ordine, il datore di lavoro può far valere davanti al
Giudice ordinario, a tutela di propri diritti, l’effettiva natura
dell’attività svolta dal lavoratore, o la mancanza dei presupposti per
l’iscrizione all’albo.
ha proposto opposizione sostenendo che non era stata provata
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha
rigettato l’opposizione. In seguito ad impugnazione proposta dalla
Edisud, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo
grado, ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La
Corte ha motivato la sua decisione osservando che l’attività del
praticante giornalista, iscritto nell’apposito albo, si differenzia da
quella del giornalista redattore professionista perché tende, come
qualsiasi tirocinio, all’acquisizione della preparazione
tecnico-pratica e della qualificazione necessaria per l’esercizio della
professione, senza che ciò comporti automaticamente l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato, che l’INPGI avrebbe dovuto provare
per fondare la pretesa; essa ha aggiunto che, essendo l’iscrizione nel
Registro dei praticanti rimessa alla discrezionale valutazione del
Consiglio dell’Ordine, il datore di lavoro può far valere davanti al
Giudice ordinario, a tutela di propri diritti, l’effettiva natura
dell’attività svolta dal lavoratore, o la mancanza dei presupposti per
l’iscrizione all’albo.
L’INPGI ha proposto ricorso per cassazione,
rilevando da un lato, che l’ammissione, in primo grado, della soc.
Edisud circa la continuità ed esclusività del rapporto di praticantato
di Francesco G. e la sua sottoposizione al potere gerarchico, avevano
“reso superflua la prova, articolata dall’INPGI tendente a dimostrare
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”, posto che
l’iscrizione all’albo, “fornisce un serio principio di prova dello
svolgimento di mansioni a contenuto giornalistico, ….. concorrente a
comprovare l’esercizio di un’attività subordinata di praticantato..”,
e, dall’altro, che l’appello della società, fondato sullo svolgimento
del praticantato in “assoluta autonomia ed indipendenza”, era
contraddetto dall’affermazione contraria, contenuta nel ricorso in
opposizione al decreto ingiuntivo della Edisud, la quale aveva
sostenuto che l’attività di Francesco G., svolta in esclusiva presso la
“Gazzetta del Mezzogiorno”, dov’era stato assunto come praticante
presso la redazione centrale, era stata coordinata e sottoposta al
controllo del capo servizio Delle Foglie, tenuto a curarne
l’apprendimento professionale.
rilevando da un lato, che l’ammissione, in primo grado, della soc.
Edisud circa la continuità ed esclusività del rapporto di praticantato
di Francesco G. e la sua sottoposizione al potere gerarchico, avevano
“reso superflua la prova, articolata dall’INPGI tendente a dimostrare
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”, posto che
l’iscrizione all’albo, “fornisce un serio principio di prova dello
svolgimento di mansioni a contenuto giornalistico, ….. concorrente a
comprovare l’esercizio di un’attività subordinata di praticantato..”,
e, dall’altro, che l’appello della società, fondato sullo svolgimento
del praticantato in “assoluta autonomia ed indipendenza”, era
contraddetto dall’affermazione contraria, contenuta nel ricorso in
opposizione al decreto ingiuntivo della Edisud, la quale aveva
sostenuto che l’attività di Francesco G., svolta in esclusiva presso la
“Gazzetta del Mezzogiorno”, dov’era stato assunto come praticante
presso la redazione centrale, era stata coordinata e sottoposta al
controllo del capo servizio Delle Foglie, tenuto a curarne
l’apprendimento professionale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20080 del 18
settembre 2006, Pres. Mileo, Rel. Cellerino) ha accolto il ricorso. In
base all’art. 26 della legge n. 67/87 – ha ricordato la Corte – l’INPGI
gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria
nei confronti dei giornalisti professionisti e provvede ad analoga
gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all’art. 33 della L.
3 febbraio 1963, n. 69; in altre parole, la struttura del praticantato,
cui l’INPGI è tenuto ad estendere ex lege la gestione delle forme di
previdenza obbligatoria già assicurata ai giornalisti professionisti,
elimina, per l’inserimento del praticante nell’organizzazione del
multiforme lavoro giornalistico, la possibilità di un’astrazione
contrattuale, ancor oggi supposta dall’editore Edisud. Ciò significa –
ha osservato la Corte – che non è tanto l’INPGI, estraneo al rapporto
contrattuale interpersonale, a dover provare l’esistenza della
subordinazione del praticante nei confronti dell’editore, quanto questa
parte a doverne dimostrare la fittizietà o, comunque, la sottoposizione
a un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di
un rapporto di natura autonomo o di natura non giornalistica del
praticante tout court impegnato in attività giornalistica, come
riconosciuto in questa fattispecie in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo. Ha errato, quindi, la Corte d’Appello, conformandosi alla
tesi della società editrice – ha concluso la Cassazione –
nell’attribuire all’INPGI l’onere della prova della subordinazione in
una situazione di praticantato, quale emerge dagli atti processuali,
sovvertendo la regola dell’allegazione ed incorrendo, di conseguenza,
nella violazione del principio della disponibilità delle prove (art.
115 e 116, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697,cod. civ.). (www.legge-e-giustizia.it).
settembre 2006, Pres. Mileo, Rel. Cellerino) ha accolto il ricorso. In
base all’art. 26 della legge n. 67/87 – ha ricordato la Corte – l’INPGI
gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria
nei confronti dei giornalisti professionisti e provvede ad analoga
gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all’art. 33 della L.
3 febbraio 1963, n. 69; in altre parole, la struttura del praticantato,
cui l’INPGI è tenuto ad estendere ex lege la gestione delle forme di
previdenza obbligatoria già assicurata ai giornalisti professionisti,
elimina, per l’inserimento del praticante nell’organizzazione del
multiforme lavoro giornalistico, la possibilità di un’astrazione
contrattuale, ancor oggi supposta dall’editore Edisud. Ciò significa –
ha osservato la Corte – che non è tanto l’INPGI, estraneo al rapporto
contrattuale interpersonale, a dover provare l’esistenza della
subordinazione del praticante nei confronti dell’editore, quanto questa
parte a doverne dimostrare la fittizietà o, comunque, la sottoposizione
a un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di
un rapporto di natura autonomo o di natura non giornalistica del
praticante tout court impegnato in attività giornalistica, come
riconosciuto in questa fattispecie in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo. Ha errato, quindi, la Corte d’Appello, conformandosi alla
tesi della società editrice – ha concluso la Cassazione –
nell’attribuire all’INPGI l’onere della prova della subordinazione in
una situazione di praticantato, quale emerge dagli atti processuali,
sovvertendo la regola dell’allegazione ed incorrendo, di conseguenza,
nella violazione del principio della disponibilità delle prove (art.
115 e 116, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697,cod. civ.). (www.legge-e-giustizia.it).

