Esponenti di “Nuova Informazione” (presunta sinistra) e di “Senza
Bavaglio” (radicali chic?) hanno provocatoriamente chiesto, in
occasione dell’assemblea del 23 marzo al Circolo della stampa, che
l’Ordine di Milano non acquisti libri per la biblioteca, rinunci a
“Tabloid” e sospenda i premi per le migliori tesi sul giornalismo; e
che, invece, dia aiuti agli iscritti in difficoltà. L’assistenza, come
dimostriamo qui sotto, è un compito esclusivo della Fnsi, che incassa
ogni mese lo 0,10% dello stipendio di ogni giornalista
contrattualizzato. La legge istitutiva dell’Ordine non prevede tali
obblighi e tali “missioni”. L’Ordine, invece, può adottare tutte quelle
iniziative (nel campo della cultura) che diano prestigio e immagine
alla professione di giornalista. (Franco Abruzzo).
(Indirizzo
utile: Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) - Corso
Vittorio Emanuele II, n. 349 - 00186 Roma - telefono 066833879 - fax
066871444)
La Fnsi è ricca, ma lo sanno in pochi.
Il “Fondo di solidarietà” ha in banca
4 milioni di euro (al 31. 12. 2004).
Funziona un “Fondo antiquerele”,
che aiuta i giornalisti condannati.
In coda i regolamenti dei due Fondi
Roma, 5 giugno 2005. Chi ha
letto con attenzione il bilancio consuntivo 2004 della Fnsi (approvato
il 25 maggio a Montecatini) ha scoperto che la Fnsi (con 23.567
iscritti di cui 15.588 professionisti) non se la passa male. Anzi. Chi
sta decisamente bene è il “Fondo di solidarietà”,
che al 31 dicembre 2004 aveva in banca 4 milioni e 85mila euro. Il
Fondo è alimentato dai giornalisti contrattualizzati, che versano
mensilmente lo 0,10 per cento dello stipendio. Nel corso del 2004 il
Fondo ha dato aiuti ad personam (generalmente di 1.500
euro) a 88 giornalisti disoccupati (24 di Milano, 18 di Napoli, 19 di
Roma, etc etc) per un totale di circa 98mila euro.
Il “Fondo antiquerele” (che è una sezione del Fondo di solidarietà) è denominato ufficialmente “Fondo di aiuto a giornalisti condannati al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi a pubblicazioni di articoli”. Nel
corso del 2004, il “Fondo antiquerele” ha speso 67mila euro, assistendo
11 giornalisti (3 di Milano, 4 di Napoli, 3 di Roma, 1 di Bari).
Il
sindacato regionale di Milano ha 5.790 iscritti (4.591 professionisti
di cui 630 pensionati Inpgi + 1.199 pubblicisti); quello di Roma 4.933
iscritti (4.131 professionisti di cui 748 pensionati + 802
pubblicisti). Milano ha 114 disoccupati; Roma 519; Napoli 14; Palermo
90; Reggio Calabria 34. In tutt’Italia i disoccupati sono 929. Parola
di Fnsi.
I capitali accumulati nel “Fondo di solidarietà”,
alimentati mensilmente dai versamenti dei giornalisti
contrattualizzati, potrebbero consentire al sindacato una vasta
attività di difesa legale degli iscritti. Franco Abruzzo
ha dichiarato al riguardo: “Bisogna aprire un grande dibattito
sull’impiego più produttivo dei quattrini del Fondo di solidarietà, che
per ora sono custoditi in banca”.
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Pubblichiamo i regolamenti dei due Fondi reperibili nel sito della Fnsi (www.fnsi.it):
1. Fondo di solidarietà sindacale (Fss):
il regolamento per l’accesso ai contributi
Regolamento per l’attribuzione dei contributi da parte del Fondo di solidarietà sindacale (Fss).
1) Il Fondo di solidarietà sindacale (Fss) – tenuto
e gestito dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) –
interviene a sostegno di colleghi singoli o di gruppi di colleghi,
prioritariamente disoccupati o cassintegrati – iscritti alle
Associazioni regionali di stampa (Ars) ed in regola con il pagamento
delle quote sindacali – i quali si trovino in situazioni di particolare
difficoltà economica a seguito del determinarsi di circostanze
eccezionali.
2) Il Fss assegna i contributi sulla
base di deliberazioni assunte, a maggioranza semplice dei presenti,
dalla Giunta esecutiva federale. L’entità del contributo individuale
non può superare i 1.500 euro. Il contributo, la cui
quantificazione deve essere specificatamente indicata nella delibera,
consiste in una elargizione a fondo perduto.
3) Le
proposte di accesso al Fss devono essere istruite dalle Ars
territorialmente competenti. Le Ars sono tenute ad allegare la
documentazione completa, necessaria al fine di definire il sostegno
delle Ars medesime alla domanda del giornalista. Della documentazione
deve far parte copia della dichiarazione dei redditi del collega o, in
assenza di questa, una dichiarazione del richiedente che autocertifichi
il reddito percepito nell’ultimo anno.
4) Lo stesso
giornalista non può richiedere, qualora abbia usufruito di un
contributo da parte del Fss, una nuova contribuzione prima che sia
trascorso un anno dalla data dello stanziamento precedente. Nessuno può usfruire di più di tre (3) contributi.
E’, però, facoltà della Giunta federale derogare da questa norma in
presenza del ripetersi di situazioni di particolare gravità. In tal
caso, tuttavia, la Giunta deve assumere tale decisione con un voto a
maggioranza qualificata (2/3 dei suoi componenti).
(approvato dalla Giunta Esecutiva dell’11 settembre 2003)
[www.fnsi.it - Pubblicato il 12/09/2003]
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2. REGOLAMENTO per il Fondo di aiuto a Giornalisti
condannati al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi a
pubblicazioni di articoli.
(approvato dalla G.E. nella riunione del 6.3.2002)
Art. 1 - E' istituito, presso la Federazione
Nazionale della Stampa Italiana, un Fondo finanziario per l'aiuto,
secondo le disposizioni del presente Regolamento, di giornalisti
condannati in sede giurisdizionale, non per dolo, al pagamento di somme
risarcitorie per danni relativi a pubblicazioni di articoli sulle
testate di appartenenza.
L'attività del Fondo è svolta con pieno
spirito di liberalità e in nessun caso la Federazione Nazionale della
Stampa Italiana assume obblighi nei confronti di qualsiasi soggetto.
Il
Fondo può intervenire esclusivamente nel caso in cui l'editore
coobbligato con il giornalista richiedente è in stato di fallimento o,
comunque, in situazione di comprovata insolvibilità.
Art. 2 - Il Fondo è finanziato attraverso il
Fondo di Solidarietà della Federazione Nazionale della Stampa Italiana
nella misura annua di Euro 150.000,00 e il contributo per ogni singola
richiesta non potrà superare Euro 7.500,00.
Art. 3
- Possono richiedere l'intervento del Fondo i giornalisti e i
praticanti iscritti alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana
attraverso le Associazioni Regionali o Interregionali cui aderiscono.
Art. 4
- Il giornalista può ottenere l'intervento del Fondo fino ad un massimo
di tre volte in cinque anni. Il computo del termine di cinque anni
decorre dalla data approvazione del primo intervento, anche nei casi di
cui al successivo articolo 5.
L'intervento produce effetti, ai fini
del presente articolo e del successivo articolo 5, anche nei confronti
di eventuali giornalisti coobbligati, per lo stesso fatto, con il
giornalista richiedente.
Art. 5 - Dalla data di
inizio dell'attività del Fondo, che coincide con quella della relativa
deliberazione della Giunta Esecutiva, nel caso in cui il giornalista
abbia subìto in suo danno, nei tre anni precedenti, un provvedimento
giurisdizionale esecutivo che giustifica l'intervento del Fondo
medesimo, può fare richiesta di intervento. Ai fini del precedente
comma, avrà rilievo, per il computo del termine, la data di
pubblicazione del provvedimento giurisdizionale.
Art. 6
- Il Fondo può intervenire esclusivamente nel caso in cui in danno del
giornalista richiedente è stato pubblicato un provvedimento esecutivo,
anche non definitivo, che legittima l'espropriazione forzata dei beni.
Art. 7
- La richiesta di intervento è inoltrata alla Federazione Nazionale
della Stampa Italiana, tramite l'associazione Regionale o
Interregionale cui aderisce il Giornalista.
Nel caso di accoglimento
della richiesta, la Giunta Esecutiva stabilisce il relativo importo che
può coprire interamente o parzialmente la richiesta del Giornalista.
Art. 8
- Il giornalista che ottiene l'intervento del Fondo si impegna a
restituire alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'importo
percepito qualora, in caso di esito positivo dell'eventuale
impugnazione, la controparte gli restituisca, volontariamente o a
seguito di procedura esecutiva, il denaro. Il giornalista, quindi, se
vi sono concrete possibilità di riforma del provvedimento giudiziario
negativo, si impegna a proseguire nel giudizio interponendo tutti gli
atti di gravame necessari e l'eventuale procedimento esecutivo.
Per
un giudizio sulla possibilità di ottenere la riforma del provvedimento
negativo, la Fnsi potrà richiedere la relativa valutazione al proprio
ufficio legale.
Qualora il giornalista, seppure invitato ad
impugnare il provvedimento negativo, non si attivi in tal senso, non
potrà più richiedere aiuto al Fondo.

