Il periodo di riposo non è assimilabile ad una indennità Corte di Giustizia europea 16.03.2006


Il periodo di riposo non è assimilabile ad una indennità
Corte di Giustizia europea 16.03.2006:
vietato pagare le ferie durante l'anno

Lussemburgo, 20 marzo 2006. Non si
può spalmare nel corso dell'anno la retribuzione dovuta per le ferie
annuali e poi non fare effettivamente le ferie. Insomma non deve
accadere nel mercato del lavoro di preferire un uovo oggi alla gallina
di domani, dove l’inedito scambio ha per oggetto, appunto, la
retribuzione delle ferie annuali. Il trucco è semplicissimo: spalmare
quel pagamento nel tempo come “indennità per ferie” in aggiunta alla
busta paga ordinaria: poi trovarsi di fronte le ferie non retribuite e,
quindi, preferire non goderne. Un meccanismo pericoloso che una
sentenza della Corte di Giustizia europea ha dichiarato illegittimo: la
normativa europea sull’orario di lavoro (direttiva 93/104/CE) parla
chiaro. Ai lavoratori è dovuto un periodo minimo di riposo retribuito
di almeno quattro settimane annue e quel compenso deve essere erogato
in modo distinto e a ridosso dell’effettivo periodo di riposo. Il
frazionamento della retribuzione per ferie non può quindi comparire in
un contratto di impiego o in un accordo sindacale. L’unica eccezione
ammessa al pagamento delle ferie a titolo di indennità si ha con la
fine del rapporto di lavoro. La sentenza fa chiarezza intorno ad alcuni
pronunciamenti contraddittori emessi da tribunali del lavoro e corti di
appello del Regno Unito. Nella fattispecie, i giudici hanno anche
risposto alla questione pregiudiziale delle ferie già pagate con il
contestato sistema (rolled-up holiday pay). In questo caso la
tolleranza è strettamente limitata ai pagamenti effettuati in modo
trasparente e comprensibile e a condizione che l’onere della prova
ricada sul datore di lavoro. Gli Stati membri sono comunque tenuti a
rimuovere dai propri ordinamenti prassi incompatibili con la direttiva
europea. (da www.cittadinolex.it)
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione) 16 marzo 2006 «Politica sociale – Tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori – Direttiva 93/104/CE – Diritto a ferie
annuali retribuite – Inclusione del pagamento delle ferie annuali nella
paga oraria o giornaliera (“rolled-up holiday pay”)»
Nei procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04,
aventi ad oggetto le due domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Employment
Tribunal, Leeds (Regno Unito) (C-131/04) e dalla Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) (C-257/04) con
decisioni 9 marzo e 15 giugno 2004, pervenute in cancelleria,
rispettivamente, l’11 marzo ed il 16 giugno 2004, nelle cause
C. D. Robinson-Steele (causa C-131/04)
contro
R. D. Retail Services Ltd;
Michael Jason Clarke (causa C-257/04)
contro
Frank Staddon Ltd,
e
J. C. Caulfield,
C. F. Caulfield,
K. V. Barnes
contro
Hanson Clay Products Ltd, già Marshalls Clay Products Ltd,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K.
Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dai sigg. K. Lenaerts
e E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2005,
viste le osservazioni presentate:
– per la R.D. Retail Services Ltd, dalla sig.ra J. Eady, solicitor;
– per i sigg. M..J. Clarke, J.C. Caulfield, C.F. Caulfield e K.V. Barnes, dal sig. A. Hogarth, QC;
– per la Hanson Clay Products Ltd, già Marshalls Clay Products Ltd, dalla sig.ra J. Eady, solicitor;
– per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalle
sig.re R. Caudwell e C. White, in qualità di agenti, assistite dal sig.
T. Linden, barrister;
– per l’Irlanda, dal sig. D.J. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra N. Hyland e dal sig. N. Travers, BL;
– per il Regno dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M.‑J. Jonczy e N. Yerrell, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono
sull’interpretazione dell’art. 7 della direttiva del Consiglio 23
novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18; in
prosieguo: la "direttiva").
2. Tali domande sono state presentate nell’ambito di un ricorso
relativo al pagamento delle ferie annuali mediante l’inclusione della
loro retribuzione nella paga oraria o giornaliera, regime detto
"rolled-up holiday pay".
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3. La direttiva è stata adottata sul fondamento normativo
dell’art. 118 A del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono
stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE). Ai sensi del suo art. 1,
n. 1, tale direttiva fissa prescrizioni minime di sicurezza e di salute
in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.
4. La sezione II della direttiva prevede le misure che gli Stati
membri sono tenuti ad adottare affinché ogni lavoratore goda di periodi
minimi di riposo giornaliero, di riposo settimanale e di ferie annuali
retribuite. Essa disciplina anche la durata della pausa e la durata
massima settimanale del lavoro.
5. Quanto alle ferie annuali, l’art. 7 della direttiva dispone quanto segue:
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere
sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro".
6. L’art. 15 della direttiva prevede quanto segue:
7. L’art. 17 della direttiva prevede la facoltà di derogare, a
talune condizioni, a varie sue disposizioni, tra le quali, tuttavia,
non figura l’art. 7 della detta direttiva.
8. L’art. 18, n. 3, della direttiva così recita:
La normativa nazionale
9. Il regolamento del 1998 sull’orario di lavoro (Working Time
Regulations 1998, S.I. 1998, n. 1833; in prosieguo: il "regolamento del
1998"), adottato per recepire la direttiva nell’ordinamento giuridico
interno del Regno Unito, è entrato in vigore il 1° ottobre 1998.
10. L’art. 13 del regolamento del 1998, rubricato "Diritto alle ferie annuali", stabilisce quanto segue:
(…)
9. Le ferie a cui il lavoratore ha diritto in base a questo articolo possono essere frazionate, ma:
a) possono essere prese solo nell’anno per il quale sono dovute, e
b) non possono essere sostituite da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
11. L’art. 16 del detto regolamento, rubricato "Pagamento per periodi di ferie", così dispone:
(...)
4. Il diritto al pagamento in base al n. 1 non pregiudica alcun
diritto di un lavoratore alla retribuzione prevista dal suo contratto
("retribuzione contrattuale").
5. La retribuzione contrattuale versata al lavoratore per un
periodo di ferie libera il datore di lavoro dall’obbligo di retribuire
il lavoratore in applicazione del presente articolo per tale periodo;
per converso, la retribuzione versata in applicazione del presente
articolo per un periodo di ferie libera il datore di lavoro
dall’obbligo di versare la retribuzione contrattuale per tale periodo".
12. L’art. 30 del regolamento del 1998, intitolato "Rimedi
giurisdizionali", stabilisce che il lavoratore può adire un Employment
Tribunal quando il suo datore di lavoro ha rifiutato, tra l’altro, di
consentirgli di esercitare il suo diritto a prendere ferie ai sensi
dell’art. 13 (art. 30, n. l, lett. a)) o non gli ha pagato tutta o una
parte della somma dovutagli in forza dell’art. 16, n. 1 (art. 30, n. l,
lett. b)). In proposito, l’art. 30, nn. 3-5, del regolamento del 1998
così dispone:
a) esso fa una dichiarazione in tal senso, e
b) può ordinare al datore di lavoro di pagare una compensazione al lavoratore.
4. Il tribunale stabilisce l’importo della compensazione ad un
livello che ritiene giusto ed equo alla luce del complesso delle
circostanze, in particolare:
a) della mancanza commessa dal datore di lavoro non consentendo al lavoratore di esercitare il suo diritto, e
b) di ogni danno subito dal lavoratore derivante dai fatti incriminati.
5. Quando un Employment Tribunal cui è stato presentato un ricorso
ai sensi del n. 1, lett. b), accerta che un datore di lavoro ha omesso
di pagare un lavoratore in conformità all’art. 16, n. 1 (…), esso
ordina al datore di lavoro di versare al lavoratore l’importo che il
tribunale ritiene gli sia dovuto".
Cause principali e questioni pregiudiziali
La causa C-131/04
13. Il sig. Robinson-Steele ha lavorato per la R. D. Retail
Services Ltd (in prosieguo: la "Retail Services") dal 19 aprile 2002 al
19 dicembre 2003. La Retail Services fornisce i servizi dei suoi
lavoratori a grandi imprese del settore del commercio al dettaglio.
L’attività dei suoi lavoratori consiste nell’allestimento dei negozi e
nel riempimento degli scaffali.
14. Il sig. Robinson-Steele lavorava in turni di giorno di dodici
ore su un arco di cinque giorni o in turni di notte, sempre di dodici
ore, su un arco di quattro giorni, continuativamente durante il detto
periodo di assunzione, ad eccezione di una settimana di ferie nel
Natale 2002, per la quale non è stato pagato separatamente.
15. Le condizioni del suo contratto di lavoro hanno subito
variazioni nel corso del periodo di lavoro. Dal 29 giugno 2003 il suo
rapporto di lavoro è stato disciplinato da un contratto recante il
titolo "Condizioni di impiego dei lavoratori temporanei". La clausola
rilevante di tale contratto così recita: "Il diritto al pagamento delle
ferie matura proporzionalmente al numero di ore lavorate in modo
continuativo dal lavoratore temporaneo su incarico durante l’anno di
riferimento per le ferie. Il lavoratore temporaneo accetta che il
pagamento corrispondente al diritto alle ferie annuali retribuite
avvenga insieme e in aggiunta alla tariffa oraria prevista per un
importo pari all’8,33% della sua tariffa oraria".
16. Il giudice del rinvio spiega che, matematicamente, un tasso di
ferie retribuite dell’8,33% produce l’esatto importo corrispondente
alla retribuzione di una settimana dopo un periodo di lavoro
continuativo di tre mesi prestato alternando i turni di giorno e di
notte in questione.
17. Il sig. Robinson-Steele veniva pagato settimanalmente. La sua
tariffa oraria ammontava a 6,25 sterline inglesi (in prosieguo: "GBP")
per i turni di giorno e GBP 7,75 per i turni di notte. Le sue buste
paga recavano la seguente indicazione: "La retribuzione include la
compensazione relativa ai giorni di vacanza e di malattia".
18. Il 14 gennaio 2004 il sig. Robinson-Steele ha adito
l’Employment Tribunal, Leeds, proponendo un ricorso in cui affermava di
aver lavorato per la Retail Services per venti mesi e che, per quanto
riguardava le ferie annuali retribuite, questa gli aveva pagato solo la
"rolled-up holiday pay". Ciò significava, a suo parere, che nella
maggior parte dei casi non erano state prese ferie poiché queste non
venivano pagate immediatamente prima o dopo averle prese, né nel corso
delle stesse.
19. L’Employment Tribunal spiega che, anche se il sig.
Robinson-Steele fa valere a buon diritto l’illegittimità della clausola
"rolled-up holiday pay", il contenuto della sua decisione dipenderà
dalla soluzione della questione se detta violazione equivalga ad un
rifiuto da parte del datore di lavoro di consentire al sig.
Robinson-Steele di esercitare il suo diritto a ferie annuali o
significhi che il datore di lavoro non ha pagato, in tutto o in parte,
quanto doveva a titolo di retribuzione delle ferie annuali.
20. Tale giudice osserva che le norme nazionali adottate per dare
attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva sono state
interpretate diversamente dai giudici nazionali. L’Employment Appeal
Tribunal avrebbe dichiarato che una disposizione contrattuale relativa
alla "rolled-up holiday pay" che fissasse espressamente un importo o
una percentuale da aggiungersi alla retribuzione di base non era
illegittima ai sensi della direttiva e della normativa nazionale. Esso
sostiene di essere vincolato da tale decisione. L’Inner House of the
Court of Session (Scozia), nella causa MPS Structure LTD/Munro ((2003),
IRLR 350), avrebbe sostenuto il contrario. Secondo l’Employment
Tribunal è fondamentale non solo che le ferie annuali siano retribuite,
bensì anche che ciò avvenga nel momento in cui le ferie vengono prese.
Il sistema della "rolled-up holiday pay" tenderebbe, in violazione
degli obiettivi della direttiva, a dissuadere i dipendenti dal prendere
le ferie che altrimenti avrebbero preso.
21. In queste circostanze, l’Employment Tribunal, Leeds, ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
2) Se l’art. 7, n. 2, della direttiva (…) osti a che il giudice
nazionale riconosca un credito al datore di lavoro per tali pagamenti
quando cerca di fornire al ricorrente un rimedio efficace conformemente
ai poteri conferiti dal diritto nazionale".
La causa C-257/04
22. La società Frank Staddon Ltd (in prosieguo: la "Frank
Staddon") opera nel settore dell’edilizia. Il sig. Clarke lavorava per
essa come manovale/tagliatore di mattoni.
23. Secondo il giudice del rinvio, risulta che il sig. Clarke
abbia lavorato per la Frank Staddon dal 2 aprile 2001 al 23 giugno
2001. Egli è stato poi in ferie fino al 24 luglio 2001, data in cui ha
ripreso a lavorare per la detta società. Egli non è stato retribuito
dal 23 giugno 2001 al 24 luglio 2001.
24. Il contratto del sig. Clarke così recita: "Tutte gli importi
dovuti per le ferie retribuite e per i giorni festivi retribuiti sono
compresi nella paga giornaliera". Lo stesso documento contiene
un’annotazione manoscritta a fronte della voce "Retribuzione": "Base
8.689 Ferie 0,756=85 GBP al giorno". Da un foglio paga datato agosto
2001 risulta lo stesso calcolo.
25. L’importo giornaliero di 85 GBP si riferisce solo al periodo
che inizia il 24 luglio 2001. La paga giornaliera, il 2 aprile 2001,
era di 80 GBP; a giugno era di 82,50 GBP. Risulta che la Frank Staddon
non abbia fornito la ripartizione dell’importo della retribuzione delle
ferie integrata nella paga giornaliera prima di agosto 2001.
26. Con un ricorso proposto all’Employment Tribunal il 20 novembre
2001, il sig. Clarke ha chiesto che la Frank Staddon fosse condannata a
pagargli le ferie annuali maturate nel periodo tra il 2 aprile ed il 16
novembre 2001.
27. Con decisione 19 aprile 2002, l’Employment Tribunal ha
respinto il ricorso. Il sig. Clarke ha impugnato tale decisione dinanzi
all’Employment Appeal Tribunal il quale, il 25 luglio 2003 ha, in
sostanza, respinto tale appello. Egli ha quindi adito la Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) contro la decisione di
quest’ultimo.
28. Secondo la Court of Appeal, l’Employment Tribunal ha ritenuto
che vi fosse stata un’interruzione nella continuità del contratto
dell’appellante dovuta al periodo nel quale egli era stato in ferie,
ossia dal 23 giugno al 24 luglio 2001. Le parti avrebbero concluso un
nuovo contratto in data 24 luglio dello stesso anno. A suo avviso, tali
circostanze incidono sull’importo di qualsiasi rimborso che il sig.
Clarke potrebbe ottenere se dimostrasse una violazione della direttiva
e del regolamento del 1998, ma non riguardano la questione di principio
relativa al "rolled-up holiday pay".
29. Secondo la Court of Appeal, l’Employment Appeal Tribunal aveva
ordinato il rinvio della causa dinanzi all’Employment Tribunal per
accertare se, prima dell’agosto 2001, una percentuale o una parte della
paga giornaliera fosse stata contrattualmente imputata alla
retribuzione delle ferie e se vi fosse stata un’interruzione del
periodo di lavoro del sig. Clarke.
30. La società Marshalls Clay Products Ltd (in prosieguo: la
"Marshalls Clay") svolgeva la sua attività nel settore della produzione
di materiali in argilla per l’edilizia. I sigg. J. C. Caulfield, C. F.
Caulfield e Barnes (in prosieguo: i "sigg. Caulfield e a.") erano
dipendenti di tale società con il profilo di operatori generici.
31. Nel 1984 la Marshalls Clay ha introdotto un sistema di lavoro
a turni, detto "continentale", in base al quale ciascun dipendente
lavorava quattro giorni e poi era libero per quattro giorni. Nel corso
del periodo considerato, la fabbrica presso la quale lavoravano i sigg.
Caulfield e a., situata ad Accrington, era operativa sette giorni su
sette, tranne a Natale ed il giorno di Santo Stefano.
32. I dipendenti erano retribuiti solo per i quattro giorni
durante i quali lavoravano, quindi non lo erano nei quattro giorni in
cui non lavoravano.
33. L’accordo collettivo locale concluso il 9 luglio 1984 a
seguito di una riunione tra la Marshalls Clay ed il sindacato GMB,
inserito nel contratto di lavoro di ciascun dipendente, dispone quanto
segue:
Le indennità per ferie retribuite sono incorporate nella paga
oraria, per cui non vi è accumulo di tali indennità. Le ferie vengono
prese durante i periodi di riposo previsti dal sistema a rotazione. Per
poter predisporre periodi di ferie più lunghi, ciascun dipendente ha
diritto a:
due periodi di 8 giorni consecutivi
e un periodo di 16 giorni consecutivi.
Questi periodi vengono concordati localmente (questo significa che
quando una squadra di turno è in ferie per un periodo di 8 o di 16
giorni consecutivi, l’altra squadra di turno lavora)".
34. Tale accordo collettivo stabilisce inoltre quanto segue:
35. La paga oraria si applica anche alle ore di straordinario,
cosicché i dipendenti, quando svolgono ore di lavoro straordinario,
ricevono (in funzione di queste ultime, il che costituisce a sua volta
parte dell’accordo collettivo) percentuali supplementari del 30%, del
50% o del 100%, della retribuzione di base e della retribuzione delle
ferie.
36. Secondo l’Employment Appeal Tribunal, in virtù di tale regime
contrattuale, i dipendenti possono prendere, ma non sono tenuti a
farlo, due periodi di ferie di otto giorni consecutivi o un periodo di
ferie di sedici giorni, ma solo raggruppando o raccogliendo i loro
giorni di riposo e, mediante una serie di scambi reciprocamente
convenuti tra gli interessati, lavorando per sostituire altri
dipendenti.
37. Ciascuno dei ricorrenti nella causa Caulfield e a. ha preso
ferie nel giugno 2001. I periodi variavano fino a sedici giorni. Essi
hanno altresì preso giorni di recupero. In base agli accordi di lavoro
a turno vigenti presso la Marshalls Clay, i sigg. Caulfield e a. erano
iscritti nel turno di servizio per 182 giorni di lavoro all’anno. In
base a quanto convenuto collettivamente relativamente alla retribuzione
delle ferie, il 13,36% della paga degli appellanti corrispondeva alle
ferie retribuite. In altri termini, per 182 giorni di lavoro all’anno,
ciascun appellante riceveva una retribuzione per 24,32 giorni di ferie:
dei 7,515 GBP pagati per ora di lavoro, 6,629 GBP corrispondevano al
tempo di lavoro effettivo e 88,6 pence alla maggiorazione a titolo di
retribuzione delle ferie.
38. Con ricorsi di data 3 settembre 2001, i sigg. Caulfield e a.
hanno adito l’Employment Tribunal, Manchester, per far condannare la
Marshalls Clay a pagare loro le ferie annuali per il periodo dal 1°
ottobre 1998 al 3 settembre 2001.
39. Con decisione 12 dicembre 2002, tale tribunale ha accolto le
domande dei sigg. Caulfield e a. e ha ordinato che l’importo della
compensazione a loro favore fosse determinato in data successiva.
40. La Marshalls Clay ha proposto appello dinanzi all’Employment
Appeal Tribunal. Quest’ultimo ha accolto tale appello. I sigg.
Caulfield e a. hanno quindi adito la Court of Appeal.
41. Dinanzi a tale giudice, i sigg. Caulfield e a. hanno fatto
valere che gli accordi contrattuali di cui a tale causa costituiscono
una violazione manifesta della direttiva, poiché non consentono di
prendere le ferie annuali. A loro avviso, un lavoratore che in un anno
si avvalga della disposizione del contratto che prevede un periodo di
ferie più lungo di otto o di sedici giorni lavora tanto quanto - e non
un giorno in meno - un suo collega che non prenda tali ferie ma
aderisca, per tutto l’anno, al sistema quattro giorni di lavoro/quattro
giorni liberi. A loro avviso, un giorno può essere considerato di ferie
solo se si tratto di un giorno in cui il lavoratore altrimenti
lavorerebbe.
42. La Court of Appeal ritiene, da una parte, che le disposizioni
relative alla "rolled-up holiday pay" non rappresentino una regola che
scoraggia totalmente i lavoratori dal prendere ferie e, dall’altra, che
non vi sia ragione per la quale i lavoratori, in linea di massima, non
siano in grado di gestire in modo assolutamente giudizioso la
retribuzione integrata nella loro paga a titolo di ferie annuali. Per
tale giudice, non si può ritenere o concludere a ragione che i
lavoratori non siano veramente in condizione di pianificare le loro
vacanze come desiderano nell’ambito di sistemi di retribuzione come
quello di questa fattispecie.
43. Inoltre, tale giudice osserva che gli accordi di "rolled-up
holiday pay" in questione sono stati oggetto di trattative complete e
regolari tra le parti sociali interessate, che hanno condotto ad un
accordo collettivo. Tale circostanza depone fortemente a favore della
loro legittimità.
44. La Court of Appeal ritiene che i contratti in questione nelle
cause dinanzi ad essa pendenti (fatto salvo il rinvio della causa
Clarke all’Employment Tribunal) non siano incompatibili né con la
direttiva, né con il regolamento del 1998.
45. In tali circostanze, la Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
2) Se la soluzione della prima questione sia diversa quando il
livello della retribuzione del lavoratore rimane lo stesso prima e dopo
l’entrata in vigore dell’accordo vincolante di cui trattasi e, di
conseguenza, l’effetto dell’accordo non consiste nel prevedere una
retribuzione aggiuntiva bensì, piuttosto, nell’imputare una parte della
paga versata al lavoratore alla retribuzione delle ferie.
3) Se, in caso di soluzione affermativa della prima questione,
costituisca una violazione del diritto a ferie annuali retribuite di
cui all’art. 7 (della direttiva) il fatto che questo pagamento sia
considerato tale da poter essere fatto valere come compensazione verso
il diritto conferito dalla direttiva.
4) Se l’obbligo di cui all’art. 7 della direttiva (…) di
assicurare che ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di
almeno quattro settimane implichi che il pagamento sia effettuato al
lavoratore nel periodo di retribuzione nel quale egli usufruisce delle
sue ferie annuali o se, per conformarsi all’art. 7, sia sufficiente che
il detto pagamento sia effettuato nel corso dell’anno con versamenti
regolari".
46. Con ordinanza del presidente della Corte 7 settembre 2004, le cause in esame sono state riunite.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione nella causa C-257/04
47. Con la seconda questione, che va esaminata per prima, la Court
of Appeal chiede, in sostanza, se l’art. 7 della direttiva osti a che
una parte della paga versata al lavoratore per il lavoro svolto sia
imputata al pagamento delle ferie annuali senza che il lavoratore
percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a quello versato per
il lavoro svolto.
48. In proposito, occorre ricordare che il diritto di ogni
lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un
principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario,
al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle
autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti
esplicitamente indicati dalla stessa direttiva (v. sentenza 26 giugno
2001, causa C-173/99, BECTU, Racc. pag. I-4881, punto 43).
49. Il pagamento delle ferie prescritto all’art. 7, n. 1, della
direttiva è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente
le ferie cui ha diritto.
50. L’espressione "ferie annuali retribuite", che figura in tale
disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi
della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il
lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di
riposo.
51. Pertanto, un accordo in forza del quale l’importo versato al
lavoratore come retribuzione del lavoro svolto, da una parte, e come
pagamento parziale delle ferie annuali minime, dall’altra, risulta
identico all’importo versato prima dell’entrata in vigore di tale
accordo, come unica retribuzione pagata per il lavoro svolto, finisce
per svuotare di contenuto, mediante una riduzione dell’importo di tale
retribuzione, il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite
previsto dall’art. 7 della direttiva. Siffatto risultato contrasterebbe
con quanto stabilito dall’art. 18, n. 3, della direttiva.
52. Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione posta
nella causa C-257/04 nel senso che l’art. 7, n. 1, della direttiva osta
a che una parte della paga versata al lavoratore per il lavoro svolto
sia imputata al pagamento delle ferie annuali senza che il lavoratore
percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a quello versato per
il lavoro svolto. Non si può derogare a tale diritto con un accordo
contrattuale.
Sulla prima questione nelle cause C-131/04 e C-257/04 nonché, sulla quarta questione nella causa C-257/04
53. Con tali questioni, i giudici del rinvio chiedono, in
sostanza, se l’art. 7 della direttiva osti a che il pagamento delle
ferie annuali minime ai sensi di tale disposizione sia effettuato
mediante versamenti parziali scaglionati nel corrispondente periodo
annuale di lavoro e pagati insieme alla retribuzione per il lavoro
svolto, e non mediante un versamento per un periodo determinato durante
il quale il lavoratore prende effettivamente ferie.
54. In proposito occorre constatare che non esiste nessuna
disposizione della direttiva che fissi espressamente il momento in cui
deve essere effettuato il pagamento delle ferie annuali.
55. A norma dell’art. 7, n. 1, della direttiva, gli Stati membri
prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di
ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le
condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni
e/o prassi nazionali.
56. La fissazione del momento in cui devono essere pagate le ferie annuali rientra in tali condizioni.
57. Al riguardo, gli Stati membri provvedono affinché le modalità
di applicazione nazionali tengano conto dei limiti derivanti dalla
stessa direttiva.
58. Quest’ultima tratta il diritto alle ferie annuali e quello
all’ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un
unico diritto. L’obbligo di pagare tali ferie è volto a mettere il
lavoratore, in occasione di tali ferie, in una situazione che, dal
punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro.
59. Quindi, fatte salve le disposizioni più favorevoli in virtù
dell’art. 15 della direttiva, il momento in cui vengono pagate le ferie
annuali deve essere stabilito in modo che, in occasione di tali ferie,
il lavoratore, per quanto riguarda la paga, sia messo in una situazione
paragonabile a quella dei periodi di lavoro.
60. Occorre inoltre tenere conto del fatto che, in forza dell’art.
7, n. 2, della direttiva, il periodo minimo di ferie annuali retribuite
non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di
fine del rapporto di lavoro. Tale divieto è diretto a far sì che il
lavoratore possa di norma beneficiare di un riposo effettivo, per
assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute
(v., in questo senso, le sentenze BECTU, cit., punto 44, e 18 marzo
2004, causa C‑342/01, Merino Gómez, Racc. pag. I-2605, punto 30).
61. Orbene, un regime come quello su cui vertono le questioni in
esame rischia di generare situazioni in cui il periodo minimo di ferie
annuali retribuite, senza che le condizioni di cui all’art. 7, n. 2,
siano presenti, è, in effetti, sostituito da un’indennità finanziaria.
62. Occorre aggiungere che l’art. 7 della direttiva non figura tra
le disposizioni alle quali quest’ultima permette espressamente di
derogare (v. sentenza BECTU, cit., punto 41). Pertanto, è irrilevante
che siffatto regime di ferie annuali si basi o meno su un accordo
contrattuale.
63. Dal complesso delle considerazioni che precedono si desume che
la prima questione posta in entrambe le cause C-131/04 e C-257/04,
nonché la quarta questione posta nella causa C-257/04 vanno risolte
dichiarando che l’art. 7 della direttiva osta a che il pagamento delle
ferie annuali minime ai sensi di tale disposizione sia effettuato
mediante versamenti parziali scaglionati nel corrispondente periodo
annuale di lavoro e pagati insieme alla retribuzione per il lavoro
svolto, e non mediante un versamento per un periodo determinato durante
il quale il lavoratore prende effettivamente le ferie.
Sulla seconda questione nella causa C-131/04 e sulla terza nella causa C-257/04
64. Con tali questioni, i giudici del rinvio chiedono, in
sostanza, se l’art. 7 della direttiva osti a che importi pagati al
lavoratore per ferie in base ad un regime come quello descritto al
punto precedente di questa sentenza siano imputati al diritto al
pagamento di ferie annuali previsto da tale articolo.
65. Si tratta quindi di chiarire se pagamenti per periodi minimi
di ferie annuali ai sensi di questa disposizione già effettuati nel
quadro di un siffatto regime contrario alla direttiva possano essere
imputati al diritto al pagamento di un determinato periodo nel corso
del quale il lavoratore prende effettivamente ferie.
66. In tale ipotesi, l’art. 7 della direttiva non osta, in linea
di principio, a che somme che si aggiungono alla paga corrisposta per
il lavoro svolto e che sono state pagate in modo trasparente e
comprensibile come retribuzione delle ferie siano imputate al pagamento
di determinate ferie.
67. Gli Stati membri sono però tenuti ad adottare le misure
necessarie per garantire che non siano mantenute prassi incompatibili
con l’art. 7 della direttiva.
68. Ad ogni modo, visto il carattere imperativo del diritto alle
ferie annuali e per garantire l’efficacia pratica dell’art. 7 della
direttiva, siffatta imputazione è esclusa se non vi è trasparenza o
chiarezza. L’onere della prova, in proposito, incombe al datore di
lavoro.
69. Occorre pertanto risolvere la seconda questione nella causa
C-131/04 e la terza nella causa C-257/04 nel senso che l’art. 7 della
direttiva non osta, in linea di principio, a che somme pagate, in modo
trasparente e comprensibile, come retribuzione delle ferie annuali
minime ai sensi di tale disposizione mediante versamenti parziali
scaglionati nel corrispondente periodo annuale di lavoro e pagati
insieme alla retribuzione per il lavoro svolto siano imputate al
pagamento di determinate ferie che sono state effettivamente prese dal
lavoratore.
Sulle spese
70. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette
parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993,
93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario
di lavoro, osta a che una parte della paga versata al lavoratore per il
lavoro svolto sia imputata al pagamento delle ferie annuali senza che
il lavoratore percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a
quello versato per il lavoro svolto. Non si può derogare a tale diritto
con un accordo contrattuale.
2) L’art. 7 della direttiva 93/104 osta a che il pagamento delle
ferie annuali minime ai sensi di tale disposizione sia effettuato
mediante versamenti parziali scaglionati nel corrispondente periodo
annuale di lavoro e pagati insieme alla retribuzione per il lavoro
svolto, e non mediante un versamento per un periodo determinato durante
il quale il lavoratore prende effettivamente le ferie.
3) L’art. 7 della direttiva 93/104 non osta, in linea di
principio, a che somme pagate, in modo trasparente e comprensibile,
come retribuzione delle ferie annuali minime ai sensi di tale
disposizione mediante versamenti parziali scaglionati nel
corrispondente periodo annuale di lavoro e pagati insieme alla
retribuzione per il lavoro svolto siano imputate al pagamento di
determinate ferie che sono state effettivamente prese dal lavoratore.
Firme
Lingua processuale: l'inglese.