Oggi è "senza precedenza" la conversione del contratto da tempo parziale a tempo indeterminato

QUESITO:  i pubblicisti, ex art. 36
Cnlg, operanti nelle redazioni decentrate con orario di lavoro fino a
24 ore settimanali, rientrano nella normativa che prevede la loro
assunzione a tempo pieno con precedenza sui nuovi assunti?
 
RISPOSTA: quella normativa non c’è più. E’ stata spazzata via da una legge del “Gabinetto Berlusconi”.
L’articolo  5  del dl 726/1984 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863) al comma 3/bis affermava: “3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza
nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con
priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.
Quella legge era stata voluta dal Governo Craxi.
L’art. 46 del dlgs 10 settembre 2003 n. 276 (« legge Biagi ») ha modificato l’articolo 5 del dlgs 61/2000
(Gabinetto D’Alema) che aveva mantenuto l’impianto precedente sulla
precedenza e lo ha sostituto con un nuovo  articolo che al comma 2
afferma: “2. Il contratto individuale può prevedere,
in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in
attività presso unità produttive site nello stesso àmbito comunale,
adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a
quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione”.
Nessun commento. (Franco Abruzzo)
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Dlgs 61/2000. Articolo 5. Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale.
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di
assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in
favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità
produttive site nello stesso àmbito comunale, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle
quali è prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il
datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale
già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive
site nello stesso àmbito comunale, anche mediante comunicazione scritta
in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale
del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di
cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo
parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'àmbito
della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione (22).
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(22) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio
2001, n. 100 e poi così sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276.
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NOTA/Il dl 726/1984, il dlgs 61/2000 e il dlg 276/2003  possono essere letti nel portale dell’Ordine lombardo (www.odg.mi.it; voce “documenti” in alto a sinistra e poi voce “Lavoro. Le leggi”).