Il Cnlg 1959/1960 prevedeva “una
maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità
maturato presso la stessa azienda e nella medesima categoria di
appartenenza, fino ad un massimo di 12 scatti. Tale maggiorazione sarà
pari al 5 % del minimo di stipendio della categoria di appartenenza per
i primi sei scatti e del. 6 % per i successivi”. La centralità
dell’articolo 7 della legge n. 741/1959: i trattamenti economici e
normativi minimi conservano piena efficacia nel tempo anche dopo la
scadenza del contratto collettivo e ad essi si può derogare con accordi
“soltanto a favore dei lavoratori”.
maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità
maturato presso la stessa azienda e nella medesima categoria di
appartenenza, fino ad un massimo di 12 scatti. Tale maggiorazione sarà
pari al 5 % del minimo di stipendio della categoria di appartenenza per
i primi sei scatti e del. 6 % per i successivi”. La centralità
dell’articolo 7 della legge n. 741/1959: i trattamenti economici e
normativi minimi conservano piena efficacia nel tempo anche dopo la
scadenza del contratto collettivo e ad essi si può derogare con accordi
“soltanto a favore dei lavoratori”.
Ricerca di Franco Abruzzo
presidente
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia; docente a contratto di
Diritto dell’informazione presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano
presidente
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia; docente a contratto di
Diritto dell’informazione presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano
Gli editori chiedono l’abolizione degli scatti biennali del 6 per cento e la sostituzione di questo istituto contrattuale:
a) con
la individuazione in cifra fissa dell'ammontare del singolo scatto
con riferimento alla qualifica del giornalista secondo i valori in atto
antecedentemente alla rinnovazione;
la individuazione in cifra fissa dell'ammontare del singolo scatto
con riferimento alla qualifica del giornalista secondo i valori in atto
antecedentemente alla rinnovazione;
b) con
il mantenimento del numero massimo di scatti già previsto (15) per i
giornalisti in servizio in possesso di un'anzianità aziendale di 15
anni;
il mantenimento del numero massimo di scatti già previsto (15) per i
giornalisti in servizio in possesso di un'anzianità aziendale di 15
anni;
c) con
individuazione in 7 del numero massimo degli aumenti periodici
maturabili dai giornalisti, che hanno meno di 15 anni di anzianità
aziendale.
individuazione in 7 del numero massimo degli aumenti periodici
maturabili dai giornalisti, che hanno meno di 15 anni di anzianità
aziendale.
Roberto Seghetti ha spiegato le conseguenze della richiesta degli
editori. Oggi noi abbiamo scatti biennali equivalenti al 6 per cento
del minimo, che si rivalutano quando cresce la retribuzione. Gli
editori intendono congelare la cifra una volta per tutte (tra dieci
anni che potere di acquisto avrà? Diventerà come la redazionale, che
via via si è rinsecchita). Gli anziani manterranno 15 scatti (ma sempre
della stessa cifra fissa). I nuovi ne avranno solo 7 (sempre della
stessa somma relativa alla qualifica di ingresso). Per i giornalisti
sarebbe un terremoto non solo economico: oggi, anche se sei inviso ai
direttori, se sei emarginato perché non accetti imposizioni, il tuo
stipendio progredisce in percentuale. Domani, con questa norma, no.
editori. Oggi noi abbiamo scatti biennali equivalenti al 6 per cento
del minimo, che si rivalutano quando cresce la retribuzione. Gli
editori intendono congelare la cifra una volta per tutte (tra dieci
anni che potere di acquisto avrà? Diventerà come la redazionale, che
via via si è rinsecchita). Gli anziani manterranno 15 scatti (ma sempre
della stessa cifra fissa). I nuovi ne avranno solo 7 (sempre della
stessa somma relativa alla qualifica di ingresso). Per i giornalisti
sarebbe un terremoto non solo economico: oggi, anche se sei inviso ai
direttori, se sei emarginato perché non accetti imposizioni, il tuo
stipendio progredisce in percentuale. Domani, con questa norma, no.
La proposta degli editori, però, non è praticabile, perché è in
netto contrasto con le clausole dell’articolo 13 del Cnlg 1959/1960,
che è il Contratto che ha acquisito forza di legge con il Dpr 153/1961.
Gli editori non possono chiedere una modifica che stravolge la norma
del 1959/60 (massimo di 12 scatti e maggiorazione pari al 5 % del
minimo di stipendio della categoria di appartenenza per i primi sei
scatti e del. 6 % per i successivi) di per sé intangibile per legge. Potrebbero teoricamente chiedere il ritorno a quella clausola rispetto alla clausola oggi in vigore (massimo di 15 scatti, maggiorazione al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza aumentato dell’indennità di contingenza). Pubblichiamo il testo dell’articolo 13 del Cnlg 1959/60 e il testo dell’articolo 13 del Cnlg 2001/2005:
netto contrasto con le clausole dell’articolo 13 del Cnlg 1959/1960,
che è il Contratto che ha acquisito forza di legge con il Dpr 153/1961.
Gli editori non possono chiedere una modifica che stravolge la norma
del 1959/60 (massimo di 12 scatti e maggiorazione pari al 5 % del
minimo di stipendio della categoria di appartenenza per i primi sei
scatti e del. 6 % per i successivi) di per sé intangibile per legge. Potrebbero teoricamente chiedere il ritorno a quella clausola rispetto alla clausola oggi in vigore (massimo di 15 scatti, maggiorazione al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza aumentato dell’indennità di contingenza). Pubblichiamo il testo dell’articolo 13 del Cnlg 1959/60 e il testo dell’articolo 13 del Cnlg 2001/2005:
Contratto 1959/1960 (Dpr 153/1961)
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Ai
giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore,
condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo
dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio,
redattore ordinario, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento
di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio
di anzianità maturato presso la stessa azienda e nella medesima
categoria di appartenenza, fino ad un massimo di 12 scatti.
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Ai
giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore,
condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo
dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio,
redattore ordinario, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento
di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio
di anzianità maturato presso la stessa azienda e nella medesima
categoria di appartenenza, fino ad un massimo di 12 scatti.
Tale maggiorazione sarà pari al 5 % del minimo di stipendio
della categoria di appartenenza per i primi sei scatti e del. 6 % per i
successivi.
della categoria di appartenenza per i primi sei scatti e del. 6 % per i
successivi.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di
anzianità.
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di
anzianità.
Nel caso di passaggio a categoria superiore l'anzianità del
giornalista, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di
assegnazione alla nuova categoria, ferma restando comunque la eventuale
maggior retribuzione in atto al momento del passaggio.
giornalista, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di
assegnazione alla nuova categoria, ferma restando comunque la eventuale
maggior retribuzione in atto al momento del passaggio.
Gli aumenti periodici al redattore avente meno di 18 mesi di
anzianità professionale decorreranno dal giorno in cui egli ha
maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore
ordinario.
anzianità professionale decorreranno dal giorno in cui egli ha
maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore
ordinario.
Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno
essere conteggiati nello scatto biennale che spetto al giornalista
quando l’editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla
comunicazione dell'aumento, la volontà di farli assorbire.
essere conteggiati nello scatto biennale che spetto al giornalista
quando l’editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla
comunicazione dell'aumento, la volontà di farli assorbire.
I giornalisti professionisti, esauriti nella stessa azienda e
nella medesima categoria di appartenenza i dodici scatti di anzianità
previsti dal primo comma del presente articolo, avranno diritto di
fruire, per l'anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1958, di
ulteriori tre aumenti biennali, in ragione del 6 % del minimo di
stipendio aumentato della indennità di contingenza quando non abbiano
avuto in precedenza aumenti individuali tali da far raggiungere al loro
stipendio di fatto (senza tener conto degli aumenti periodici di
anzianità e, per coloro che ne hanno fruito, dell'aumento di cui
all'accordo 25 giugno 1952) rispettivamente la misura di 106/ l 00 del
minimo di stipendio della categoria, aumentato della indennità di
contingenza, in atto alla data di maturazione del primo scatto; di 112/
l 00 del minimo di stipendio, aumentato della indennità di
contingenza, in atto alla data di maturazione del secondo scatto e di
118/100 del minimo di stipendio, aumentato della indennità di
contingenza, in atto alla data di maturazione del terzo scatto.
nella medesima categoria di appartenenza i dodici scatti di anzianità
previsti dal primo comma del presente articolo, avranno diritto di
fruire, per l'anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1958, di
ulteriori tre aumenti biennali, in ragione del 6 % del minimo di
stipendio aumentato della indennità di contingenza quando non abbiano
avuto in precedenza aumenti individuali tali da far raggiungere al loro
stipendio di fatto (senza tener conto degli aumenti periodici di
anzianità e, per coloro che ne hanno fruito, dell'aumento di cui
all'accordo 25 giugno 1952) rispettivamente la misura di 106/ l 00 del
minimo di stipendio della categoria, aumentato della indennità di
contingenza, in atto alla data di maturazione del primo scatto; di 112/
l 00 del minimo di stipendio, aumentato della indennità di
contingenza, in atto alla data di maturazione del secondo scatto e di
118/100 del minimo di stipendio, aumentato della indennità di
contingenza, in atto alla data di maturazione del terzo scatto.
Ai giornalisti che avessero avuto aumenti in misura inferiore alle
predette, sarà corrisposta la differenza fino a concorrenza. Per coloro
che avessero avuto aumenti in misura superiore alle predette si
procederà
predette, sarà corrisposta la differenza fino a concorrenza. Per coloro
che avessero avuto aumenti in misura superiore alle predette si
procederà
all'assorbimento della eccedenza all'atto della applicazione dell'aumento biennale.
Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore,
condirettore, e vice direttore maturati anteriormente al l° luglio 1953
si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo. Per
quello degli aumenti maturati successivamente al 1° luglio 1953 si farà
riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20
%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente
agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver
voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore,
condirettore e vice direttore.
condirettore, e vice direttore maturati anteriormente al l° luglio 1953
si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo. Per
quello degli aumenti maturati successivamente al 1° luglio 1953 si farà
riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20
%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente
agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver
voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore,
condirettore e vice direttore.
A) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l'anzianità maturata al 1° luglio 1953.
Per l'anzianità di servizio maturata alla data 1° luglio 1953
l'importo degli aumenti derivati dagli scatti acquisiti rimane
consolidato nella cifra che risultava acquisita a tale data.
l'importo degli aumenti derivati dagli scatti acquisiti rimane
consolidato nella cifra che risultava acquisita a tale data.
Ad ogni aumento dei minimi di stipendio, l'importo consolidato di
cui al comma che precede verrà aumentato in ragione del 5 % della
differenza tra il nuovo minimo e quello in vigore al 1° gennaio 1955
(accordo per il conglobamento) per ogni scatto maturato al 1° luglio
1953 fino ad un massimo di 6, e del 6 % per i successivi.
cui al comma che precede verrà aumentato in ragione del 5 % della
differenza tra il nuovo minimo e quello in vigore al 1° gennaio 1955
(accordo per il conglobamento) per ogni scatto maturato al 1° luglio
1953 fino ad un massimo di 6, e del 6 % per i successivi.
B) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l'anzianità maturata dopo il 1° luglio 1953.
Tale calcolo sarà effettuato aggiungendo al minimo di stipendio
tante aliquote del 5 % quanti sono i bienni di anzianità maturati dopo
il 30 giugno 1953 fino al sesto scatto, e del 6 % per i successivi. Gli
aumenti periodici di anzianità successivi al 30 giugno 1953 saranno
calcolati sui minimi di stipendio aumentati della indennità di
contingenza in vigore al momento dello scatto.
tante aliquote del 5 % quanti sono i bienni di anzianità maturati dopo
il 30 giugno 1953 fino al sesto scatto, e del 6 % per i successivi. Gli
aumenti periodici di anzianità successivi al 30 giugno 1953 saranno
calcolati sui minimi di stipendio aumentati della indennità di
contingenza in vigore al momento dello scatto.
Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno
nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati, in
relazione ai nuovi minimi.
nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati, in
relazione ai nuovi minimi.
Per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza
il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al
termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio
successivo.
il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al
termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio
successivo.
........................
Contratto 2001/2005
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Ai
giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore,
condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio
di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio,
vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità
professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale,
spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una
maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità
maturato presso la stessa azienda fino ad un massimo di 15 scatti.
Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio
della categoria di appartenenza aumentato dell’indennità di contingenza.
della categoria di appartenenza aumentato dell’indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di
anzianità.
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di
anzianità.
Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno
nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati in
relazione ai nuovi minimi.
nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati in
relazione ai nuovi minimi.
Per quanto concerne le variazioni dell’indennità di contingenza il
ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine
di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.
ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine
di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.
Nel caso di passaggio a categoria superiore gli aumenti periodici
di anzianità maturati nella categoria di provenienza saranno
ricalcolati in relazione al nuovo minimo della categoria di
assegnazione; l'aumento periodico in corso nella categoria di
provenienza sarà calcolato, alla data della sua naturale maturazione,
sullo stipendio mensile della nuova categoria. Dalla data predetta
decorrerà l'anzianità utile ai fini del computo dei successivi aumenti
periodici. Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà
diritto in ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un
aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il
minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria
di provenienza.
di anzianità maturati nella categoria di provenienza saranno
ricalcolati in relazione al nuovo minimo della categoria di
assegnazione; l'aumento periodico in corso nella categoria di
provenienza sarà calcolato, alla data della sua naturale maturazione,
sullo stipendio mensile della nuova categoria. Dalla data predetta
decorrerà l'anzianità utile ai fini del computo dei successivi aumenti
periodici. Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà
diritto in ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un
aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il
minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria
di provenienza.
Gli aumenti periodici al redattore di prima nomina (lettera a)
dell'art. 11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il
diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 18
mesi di anzianità professionale ovvero del redattore con oltre 30 mesi
di anzianità professionale.
dell'art. 11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il
diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 18
mesi di anzianità professionale ovvero del redattore con oltre 30 mesi
di anzianità professionale.
Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno
essere conteggiati nello scatto biennale che spetta al giornalista
quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla
comunicazione dell'aumento, la volontà di assorbirli.
essere conteggiati nello scatto biennale che spetta al giornalista
quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla
comunicazione dell'aumento, la volontà di assorbirli.
Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore,
condirettore e vice-direttore si farà riferimento al minimo di
stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha
soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente
articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di
stipendio per il direttore, condirettore e vice-direttore.
condirettore e vice-direttore si farà riferimento al minimo di
stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha
soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente
articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di
stipendio per il direttore, condirettore e vice-direttore.
......................
1. Il Contratto Fnsi - Fieg, la legge n. 741/1959 e il Dpr n. 153/1961. Il contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato e firmato dalla Fnsi e dalla Fieg, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e forza di legge (con il Dpr 16 gennaio 1961 n. 153) e può essere superato solo da successive clausole contrattuali più favorevoli
ai lavoratori. Il Dpr n. 153/1961 (pubblicato sulla “Gazzetta
Ufficiale” del 29 marzo 1961) è “figlio” della legge n. 741/1959. Con
la legge 14 luglio 1959 n. 741 (nella “Gazzetta Ufficiale” 18 settembre
1959) sono state emanate le “norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”. L’articolo 1 della legge n. 741/1959 recita: "Il
Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge,
al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria". L’articolo 8 punisce la condotta antigiuridica del "datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all’articolo 1 della presente legge".
ai lavoratori. Il Dpr n. 153/1961 (pubblicato sulla “Gazzetta
Ufficiale” del 29 marzo 1961) è “figlio” della legge n. 741/1959. Con
la legge 14 luglio 1959 n. 741 (nella “Gazzetta Ufficiale” 18 settembre
1959) sono state emanate le “norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”. L’articolo 1 della legge n. 741/1959 recita: "Il
Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge,
al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria". L’articolo 8 punisce la condotta antigiuridica del "datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all’articolo 1 della presente legge".
2. La centralità dell’articolo 7 della legge n. 741/1959: i
trattamenti economici e normativi minimi conservano piena efficacia nel
tempo anche dopo la scadenza del contratto collettivo e ad essi si può
derogare con accordi “soltanto a favore dei lavoratori”. L’articolo
7 della legge n. 741/1959 riveste un ruolo centrale nella normativa
lavoristica. Esso dice testualmente: “I trattamenti economici e
normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di
diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere
aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Essi conservano piena
efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell'accordo o contratto
collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non
intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti
collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla
categoria. Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra
si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con
contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”.Sotto il
profilo dell’art. 7 della legge 741/1959, la contropiattaforma
presentata nel 2005 dagli editori è illecita, illegittima, illegale e
immorale, perché tradisce il principio secondo il quale ai “trattamenti normativi ed economici si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. La
Fieg deve ritirare il suo documento, nonostante il precedente del
2000/2001. La contropiattaforma accredita o vuole accreditare l’idea
che la Fnsi sia una controparte alla quale la Fieg possa chiedere la
restituzione di istituti contrattuali (con i relativi quattrini) costruiti dai giornalisti dal 1877 ad oggi.
trattamenti economici e normativi minimi conservano piena efficacia nel
tempo anche dopo la scadenza del contratto collettivo e ad essi si può
derogare con accordi “soltanto a favore dei lavoratori”. L’articolo
7 della legge n. 741/1959 riveste un ruolo centrale nella normativa
lavoristica. Esso dice testualmente: “I trattamenti economici e
normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di
diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere
aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Essi conservano piena
efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell'accordo o contratto
collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non
intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti
collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla
categoria. Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra
si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con
contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”.Sotto il
profilo dell’art. 7 della legge 741/1959, la contropiattaforma
presentata nel 2005 dagli editori è illecita, illegittima, illegale e
immorale, perché tradisce il principio secondo il quale ai “trattamenti normativi ed economici si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. La
Fieg deve ritirare il suo documento, nonostante il precedente del
2000/2001. La contropiattaforma accredita o vuole accreditare l’idea
che la Fnsi sia una controparte alla quale la Fieg possa chiedere la
restituzione di istituti contrattuali (con i relativi quattrini) costruiti dai giornalisti dal 1877 ad oggi.
3. La legge-contratto dei giornalisti è il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959. La legge-contratto dei giornalisti è, come detto, il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959. Il pretore di Monza (sentenza E.A.-Rete A Srl, n. 164/1995, 1° marzo 1995) ha scritto che il contratto dei giornalisti è quello Fnsi-Fieg, non quello Frt: “...ciò
non solo perché l’attività giornalistica è estranea alle mansioni, alle
qualifiche e ai profili contemplati da tale contratto collettivo (Frt,
ndr), ma anche e soprattutto perché la disciplina in tema di rapporto
di lavoro giornalistico trova la sua fonte nel Dpr 16 gennaio 1961 n.
153 in forza del quale il contratto collettivo di categoria (Fnsi-Fieg,
ndr) del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e
forza di legge, potendo essere superato solo da successive clausole
contrattuali più favorevoli ai lavoratori”. Anche i supremi giudici sono di quest’avviso: “Ai
sensi dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741, le clausole di
contratto collettivo reso efficace "erga omnes" possono essere superate
da clausole di contratti collettivi successivi privi di tale efficacia
soltanto se quest'ultime, considerate globalmente, siano più favorevoli
al lavoratore” (Cass. civ. , sez. lav., sent. n. 253 del 12-01-1984).
non solo perché l’attività giornalistica è estranea alle mansioni, alle
qualifiche e ai profili contemplati da tale contratto collettivo (Frt,
ndr), ma anche e soprattutto perché la disciplina in tema di rapporto
di lavoro giornalistico trova la sua fonte nel Dpr 16 gennaio 1961 n.
153 in forza del quale il contratto collettivo di categoria (Fnsi-Fieg,
ndr) del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e
forza di legge, potendo essere superato solo da successive clausole
contrattuali più favorevoli ai lavoratori”. Anche i supremi giudici sono di quest’avviso: “Ai
sensi dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741, le clausole di
contratto collettivo reso efficace "erga omnes" possono essere superate
da clausole di contratti collettivi successivi privi di tale efficacia
soltanto se quest'ultime, considerate globalmente, siano più favorevoli
al lavoratore” (Cass. civ. , sez. lav., sent. n. 253 del 12-01-1984).
4. La giurisprudenza costituzionla dell'art. 7 della legge 741/1959. Con sentenza n. 156 del 28 giugno-6 luglio 1971 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177) la Corte costituzionale ha così statuito:
«1) dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 7, secondo comma, della L. 14 luglio 1959, n. 741,
nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei
minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario
i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;
nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei
minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario
i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;
b) dell'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326,
nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei
minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro
1° ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini,
conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere derivante
dall'art. 36 della Costituzione;
nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei
minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro
1° ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini,
conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere derivante
dall'art. 36 della Costituzione;
2) in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i
decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati
in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della L. 14 luglio 1959, n.
741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non
corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi
resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive
categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere
attribuito dall'art. 36 della Costituzione».
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i
decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati
in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della L. 14 luglio 1959, n.
741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non
corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi
resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive
categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere
attribuito dall'art. 36 della Costituzione».
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