VERTENZA FNSI/FIEG
La legge 741/1959 afferma che ai
trattamenti economici e normativi
si può derogare con accordi
“soltanto a favore dei lavoratori”.
Il contratto firmato nel 2001
rimane valido soltanto
per i minimi di stipendio
protetti dalla Costituzione.
Le clausole normative oggi
teoricamente in vigore
sono quelle del Cnlg 1959/60
(che ha acquisito forza di legge
erga omnes con il Dpr 153/1961),
anche se di fatto gli editori
applicano (per quanto tempo
ancora?) la normativa del 2001.
ricerca di Franco Abruzzo
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
in fondo alla pagina il Cnlg 1959/1960
trattamenti economici e normativi minimi conservano piena efficacia nel
tempo anche dopo la scadenza del contratto collettivo e ad essi si può
derogare con accordi “soltanto a favore dei lavoratori”.
vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale.
.......
Il contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato e firmato dalla Fnsi e dalla Fieg, reso efficace erga omnes,
ha assunto natura e forza di legge (con il Dpr 16 gennaio 1961
n. 153) e può essere superato solo da successive clausole contrattuali
più favorevoli ai lavoratori. Il Dpr n. 153/1961 (pubblicato sulla
“Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo 1961) è “figlio” della legge n.
741/1959. Con la legge 14 luglio 1959 n. 741 (nella “Gazzetta
Ufficiale” 18 settembre 1959) sono state emanate le “norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”. L’articolo 1 della legge n. 741/1959 recita: "Il
Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge,
al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria". L’articolo 8 punisce la condotta antigiuridica del "datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all’articolo 1 della presente legge".
2. La centralità dell’articolo 7 della legge n.
741/1959: i trattamenti economici e normativi minimi conservano piena
efficacia nel tempo anche dopo la scadenza del contratto collettivo e
ad essi si può derogare con accordi “soltanto a favore dei lavoratori”.
L’articolo 7 della legge n. 741/1959 riveste un ruolo centrale nella normativa lavoristica. Esso dice testualmente: “I
trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi
delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le
condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori.
Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo
dell'accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato sino
a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e
contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla
categoria. Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra
si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con
contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”.Sotto
il profilo dell’art. 7 della legge 741/1959, la contropiattaforma
presentata nel 2005 dagli editori è illecita, illegittima, illegale e
immorale, perché tradisce il principio secondo il quale ai “trattamenti normativi ed economici si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. La
Fieg deve ritirare il suo documento, nonostante il precedente del
2000/2001. La contropiattaforma accredita o vuole accreditare l’idea
che la Fnsi sia una controparte alla quale la Fieg possa chiedere la
restituzione di istituti contrattuali (con i relativi quattrini) costruiti dai giornalisti dal 1877 ad oggi.
3. La legge-contratto dei giornalisti è il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959.
La legge-contratto dei giornalisti è, come detto, il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959. Il pretore di Monza (sentenza E.A.-Rete A Srl, n. 164/1995, 1° marzo 1995) ha scritto che il contratto dei giornalisti è quello Fnsi-Fieg, non quello Frt: “...ciò
non solo perché l’attività giornalistica è estranea alle mansioni, alle
qualifiche e ai profili contemplati da tale contratto collettivo (Frt,
ndr), ma anche e soprattutto perché la disciplina in tema di rapporto
di lavoro giornalistico trova la sua fonte nel Dpr 16 gennaio 1961 n.
153 in forza del quale il contratto collettivo di categoria (Fnsi-Fieg,
ndr) del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e
forza di legge, potendo essere superato solo da successive clausole
contrattuali più favorevoli ai lavoratori”. Anche i supremi giudici sono di quest’avviso: “Ai
sensi dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741, le clausole di
contratto collettivo reso efficace "erga omnes" possono essere superate
da clausole di contratti collettivi successivi privi di tale efficacia
soltanto se quest'ultime, considerate globalmente, siano più favorevoli
al lavoratore” (Cass. civ. , sez. lav., sent. n. 253 del 12-01-1984).
4. La giurisprudenza sull’articolo 7 della legge 741/1959. Con sentenza n. 156 del 28 giugno-6 luglio 1971 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177) la Corte costituzionale ha così statuito:
nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei
minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario
i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;
nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei
minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro
1° ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini,
conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere derivante
dall'art. 36 della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i
decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati
in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della L. 14 luglio 1959, n.
741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non
corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi
resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive
categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere
attribuito dall'art. 36 della Costituzione».
5. Le clausole di contenuto retributivo non hanno
efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza
contrattuale.
Risolvendo un contrasto insorto all’interno
della sezione lavoro (conf. n. 668 del 2004 e n. 4534 del 2000; diff.
n. 5908 del 2003), le sezioni unite civili della Cassazione, aderendo
all’orientamento prevalente, hanno affermato che i contratti collettivi
di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale
degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale
concordato dalle parti, non essendo applicabile il principio di
ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la
disposizione dell'art. 2074 cod. civ. -, che contrasterebbe con la
garanzia prevista dall'art. 39 della Costituzione. Di conseguenza le
clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante
diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se,
sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall'art. 36 Cost.,
in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una
riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già
goduto. (Cassazione,sezioni unite civili, sentenza n. 11325 del 30 maggio 2005).
retta esclusivamente dal principio della libera volontà delle parti.
Pertanto in ipotesi di sostituzione e di diversità della normativa
successiva è quest'ultima che va applicata, ove la fattispecie di fatto
da regolare si sia verificata sotto la vigenza di questa, poiché ogni
contratto collettivo opera esclusivamente entro il proprio ambito
temporale, concordato dalle parti, e ciò anche se un contratto
successivo sopravvenga, con diversa normativa, ad uno precedente esteso
obbligatoriamente "erga omnes" a norma della legge 14 luglio 1959 n.
741. (Sez. Lav., sent. n. 725 del 30-01-1981, Soc. Alivar c. Scopel).
.Qualora la disciplina di un contratto collettivo
(postcorporativo) reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14
luglio 1959 n. 741 contrasti con quella contenuta in un successivo
contratto collettivo di diritto comune, tale contrasto deve essere
risolto, ai sensi dell'art. 7 della citata legge, con riferimento ai
trattamenti economici e normativi minimi, nel senso che deve essere
data applicazione al contratto con efficacia obbligatoria
generalizzata, non derogabile da successivi contratti collettivi privi
di tale efficacia o da contratti individuali, salvo che la disciplina
propria di questi ultimi, valutata complessivamente, sia più favorevole
ai lavoratori. Ne consegue che la mera denunzia di una clausola
contrattuale sopravvenuta asseritamente derogativa "in peius" ove non
accompagnata da un analitico esame di tutti gli elementi idonei ad una
valutazione complessiva delle discipline contrattuali a confronto non è
sufficiente a dimostrare il carattere globalmente peggiorativo della
normativa nella quale la clausola denunciata è inserita. (Sez. Lav., sent. n. 11338 del 09-10-1999, Gizzi c. Soc. W. Tosto Serbatoi).
dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959, reso
efficace "erga omnes" con il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 per la
configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato di collaborazione
fissa, coincide con l'impegno del giornalista di trattare, con
continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti
di informazione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative
per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di
notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione,
attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di
rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che
si assicura così la "copertura" di detta area informativa, contando
essa, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità
del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. (Cass.
civ. Sez. lavoro, 21-08-2004, n. 16543; Caserta R. c. Editoriale
Bresciana s.p.a.; FONTI Mass. Giur. It., 2004; CED Cassazione, 2004).
La prestazione lavorativa del giornalista redattore si
distingue da quella del collaboratore fisso per la quotidianità. Non è
sufficiente la continuità. A norma dell’art. 2 del contratto nazionale
di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes
con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 numero
153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di
collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o
pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della
dipendenza e la responsabilità di un servizio; tali requisiti
sussistono quando il soggetto, sebbene non impegnato in un’attività
quotidiana, che contraddistingue invece la posizione del redattore,
adempia l’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali
rivolte a esigenze informative di un determinato settore di vita
sociale e assumendo la responsabilità del servizio. Si richiede quindi
– ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, che si
distingue, per la sola caratteristica della quotidianità delle
prestazioni invece che della mera continuità – che, contestualmente,
siano presenti le condizioni della quotidianità della prestazione,
della continuità della personale realizzazione di servizi rivolti a
soddisfare esigenze informative, del loro svolgimento con
responsabilità e autonomia (Cassazione Sezione Lavoro n. 4047 del 19 marzo 2003, Pres. e Rel. Dell’Anno).
Esplica attività comportante la qualifica di redattore il
giornalista che, svolgendo quotidianamente attività lavorativa
nell'ambito della redazione, fornisce prestazioni implicanti non solo
la segnalazione di notizie di pertinenza della sua zona, ma anche
l'elaborazione e l'interpretazione critica delle notizie medesime e la
redazione, di sua iniziativa o su indicazione dei capi servizio, di
articoli di vario argomento e di rilevanza non meramente locale, e ciò
anche se, trattandosi di svolgimento di attività fuori sede e senza
osservanza di un particolare orario di lavoro (salvo il requisito della
quotidianità della prestazione), non sia in concreto configurabile una
delle situazioni lavorative previste dall'art. 5 c.c.n.l. 10 gennaio
1959 (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 25 marzo 1996 n. 153). (Cass. civ., sez. lavoro, 07/11/2001, n. 13778; PARTI IN CAUSA Soc. ed. "La Stampa" C. Audino; FONTE Foro It., 2002, I, 1070).
giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con il
d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e
giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il
vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali
requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in
un'attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del
redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non
occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore
di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio; e
l'accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia
l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità,
articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non
venga meno nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, tenendosi
conto peraltro delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine,
l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale. (Cass.
civ., sez. lavoro, 27/05/2000, n. 7020; PARTI IN CAUSA Chiari C. Soc.
La Repubblica ed.; FONTE Mass. Giur. It., 2000; RIFERIMENTI NORMATIVI
CC Art. 2094; DPR 16/01/1961 n. 153).
collettivo di lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" dal
d.P.R. n. 153 del 1961) per la configurabilità della qualifica di
collaboratore fisso, la "responsabilità di un servizio" deve essere
intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di
prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti
d'informazione, onde deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette
a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità
ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e
predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione
sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente
affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la
"copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani
editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far
conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla
piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una
prestazione e l'altra; l'accertamento di fatto in ordine alla
ricorrenza del suddetto requisito è rimesso al giudice di merito ed è
insuscettibile di censure in sede di legittimità se sorretto da idonea
motivazione. (Cass. civ., sez. lavoro, 09/06/2000, n. 7931; PARTI IN CAUSA Soc. ed. Il Messaggero C. Giangiuli; FONTE Mass. Giur. It., 2000; Foro It., 2000, I; Orient. Giur. Lav., 2000, I; RIFERIMENTI NORMATIVI
"erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, affinchè l'attività di
un giornalista corrispondente da una redazione decentrata integri lo
svolgimento delle mansioni di redattore, occorre che ricorrano, oltre
all'elaborazione di notizie, anche la continuità della loro
trasmissione, nonchè il carattere generale delle notizie stesse
(italiane ed estere) in aggiunta a quelle locali. (Cass. civ., sez.
lavoro, 09/03/1998, n. 2611; PARTI IN CAUSA Nappi C. Rai-Tv; FONTE
Mass. Giur. It., 1998, Foro It., 1998, I, RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art.
2103, DPR 16/01/1961 n. 1539.
1970, deve intendersi ogni articolazione aziendale avente una propria
organizzazione produttiva ed un'autonoma funzionalità: tali caratteri,
il cui accertamento è demandato al giudice del merito, possono
rinvenirsi anche in una redazione distaccata di un giornale (quale
delineata dall'art. 5, 3° comma, del contratto di lavoro giornalistico
del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. 16 gennaio
1961 n. 153) corrispondente ad un'attività autonoma finalizzata
all'invio sistematico e quotidiano di notizie dettagliate ed elaborate,
in grado di realizzare nel settore un fine produttivo. (Cass. civ. Sez.lav. 17-03-1993, n. 3145; Inpgi c. Soc. ed. Il Messaggero; FONTI Mass. Giur. It., 1993).
giornalistico 10 gennaio 1959, reso erga omnes con d. p. r. 16 gennaio
1961, n. 153, per il quale il caposervizio ha alle proprie dipendenze
uno o più
<redattori o collaboratori fissi di cui all'art. 2>, va
interpretato nel senso che anche i redattori devono essere
<fissi> (Cass. civ., 17 ottobre 1985, n. 5121: Parti in causa
Zanelli c. Soc. poligrafici ed.; Riviste Giur. It., 1987, I, 1, 2084,
n. FACCENDA; Rif. legislativi DPR 16 gennaio 1961 n. 153; CCNL 10
gennaio 1959 n. 541, art. 11).
giornale quotidiano, ai sensi dell'art. 5 dpr n. 153 del 1961 che ha
esteso erga omnes il contratto collettivo giornalistico 10
gennaio 1959 (ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore
capo-servizio al giornalista che ne abbia la responsabilità) non è
necessario che essa abbia sede in un capoluogo di provincia in cui
esistono altri quotidiani locali o altre redazioni succursali o
distaccate, dato questo è indispensabile solo per imporre l’assunzione
obbligatoria di un giornalista professionista al posto di
corrispondente, ma è sufficiente che tale redazione fornisca notizie
ampie e dettagliate destinate alla pagine locali, anche se tale
attività non si concreti in un autonomo e compiuto risultato
produttivo, essendo affidato ad apposito servizio della redazione
principale il compito di selezione, intitolazione e impaginazione della
pagina stessa (Cass. civ., 14 gennaio 1981, n. 312)
con dpr 16 gennaio 1961, n. 153, recepito dai successivi contratti
collettivi 12 gennaio 1963, 1 gennaio 1965 e 1 gennaio 1971, il
pubblicista in tanto ha diritto di essere remunerato con il suo
stipendio pari al 70% (oggi 100%, ndr) di quello
previsto per il giornalista professionista (che svolga mansioni di
redattore ordinario di un capoluogo di provincia ed esplichi la sua
attività per una sola testata, svolgendo esclusivamente lavoro
giornalistico) in quanto anch'egli ottemperi alle medesime condizioni (Cass. civ., 16 maggio 1981, n. 3233).
Il
contratto firmato nel 2001 (rinnovato per la parte economica nel 2003)
rimane valido soltanto per i minimi di stipendio protetti dall’articolo
36 della Costituzione. Le clausole normative oggi teoricamente in
vigore sono quelle del Cnlg 1959 (che ha acquisito forza di legge erga omnes
con il Dpr 153/1961), anche se di fatto gli editori applicano (per
quanto tempo ancora?) la normativa del 2001. E’ un discorso, questo,
astratto, che potrebbe prendere corpo soltanto con la disdetta formale
da parte della Fieg del Cnlg 2001-2005. Sono ipotizzabili,
quindi, la disdetta formale da parte della Fieg del Cnlg 2001-2005 e il
ritorno al Contratto 1959/1960 Questo passo estremo potrebbe diventare
realistico qualora all’interno della Fieg dovessero prevalere i
“falchi”. Dal 28 febbraio 2005, data di scadenza del Cnlg 2001, la
tranquillità dei giornalisti è nelle mani degli editori. La partita è
in corso. La Fnsi è avvertita.
militare che punta all’annientamento dei giornalisti come
professionisti. Gli editori organizzati dalla Fieg, infatti, negano
l’esistenza di una professione di giornalista e non accettano il
collegamento, già deliberato dal Governo il 22 dicembre 2005,
dell’esame di Stato dei giornalisti alle lauree universitarie, perché
ciò intaccherebbe “il diritto alla libertà di organizzazione delle
imprese editoriali” (art. 41 Cost.) e nel contempo limiterebbe “il
diritto costituzionale di tutti i cittadini ad accedere,
indipendentemente dal titolo di studio posseduto, alla professione
giornalistica” (avv. Giancarlo Zingoni, vicedirettore Fieg, convegno di
Verona 31 maggio 2002). Gli editori rivendicano il “diritto di assumere
come giornalisti tutti coloro che, a proprio discrezionale giudizio,
ritengono di avviare all’attività di informazione”, dimenticando che
nell’ultimo decennio i laureati praticanti sono circa il 75% di quelli
che hanno sostenuto l’esame di Stato. Gli editori vogliono “fare” i
giornalisti come se nulla fosse accaduto rispetto al Regio decreto (Rd)
n. 384/1928 e alla stessa legge n. 69/1963, che davano e danno soltanto
agli editori stessi il potere di “creare” i praticanti giornalisti.
L’impostazione
degli editori trova, comunque, una barriera insuperabile in alcune
sentenze della Corte costituzionale (11/68; 2/1971; 71/1991, 505/1995 e
38/1997). “Rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario – si
legge nella sentenza 38/1997 della Corte costituzionale- determinare le
professioni intellettuali per l'esercizio dle quali è opportuna
l'istituzione di ordini o collegi e la necessaria iscrizione in
appositi albi o elenchi ( art. 2229 cod. civ.)”. Non solo. L’articolo
41 della Costituzione, nel proclamare che "l’iniziativa economica
privata è libera", afferma che essa "non può svolgersi .....in modo da
recare danno....alla... dignità umana". La posizione degli editori
offende la dignità dei giornalisti italiani (ai quali la Fieg nega
assurdamente, - in violazione degli articoli 2, 3, 4, 34 e 35 della
Costituzione -, il diritto all’istruzione universitaria) e nei fatti
punta a sconfessare il principio elaborato dall’ordinamento giuridico
comunitario (con la direttiva 89/48/Cee) secondo il quale i
professionisti “regolamentati” debbano avere una formazione
universitaria minima di 3 anni. Questa direttiva fa da sfondo al Dpr n.
328/2001, che collega (in base all’articolo 1, comma 18, della legge n.
4/1999) l’esame di stato delle singole professioni intellettuali alle
lauree della riforma universitaria. Il “nuovo” Dpr 328 (varato il 22
dicembre 2005 dal Consiglio dei ministri) sanerà una discrasia tra
Ordine dei giornalisti e normativa comunitaria in tema di accesso,
mandando in soffitta le restrizioni attuali. Oggi, come riferito, sono
gli editori che decidono chi entra nella professione giornalistica come
praticante, prescindendo dal titolo di studio. La normativa
professionale del 1963 (legge 69) ferisce i principi costituzionali
della dignità della persona e dell’uguaglianza, quando assegna agli
editori il potere esclusivo di manipolare, con scelte incontrollabili,
il diritto costituzionale al lavoro professionale dei giornalisti. Con
il passaggio dell’accesso all’Università, viene superato un sistema
medioevale di selezione paternalistica e per giunta fortemente
antidemocratico. L’Università, invece, aprendo le porte a tutti, è la
via maestra della formazione dei “nuovi” giornalisti.
L’attacco
degli editori, quindi, non è solo al Contratto ma è anche e soprattutto
ai giornalisti come lavoratori intellettuali organizzati con l’Ordine
professionale.
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Il testo della ricerca e del Cnlg Fnsi/Fieg del 1959
in: https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2165
e in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=357
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Milano, 3 gennaio 2005
Allegati: Cnlg59-60_1.doc
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| Cnlg59-60_1.doc | 156.39 KB |

