Caro Serventi, quello 0,30 deve andare per legge alla formazione ed è di aiuto ai colleghi che sono senza lavoro.


Risposta di Franco Abruzzo:
“Caro Serventi, quello 0,30 deve
andare per legge alla formazione
ed è di aiuto ai colleghi che sono
senza lavoro. Ascoltami, in Fieg
giurano che c’è stato un accordo
per dirottare all’Inpgi i quattrini
destinati alla formazione dei giornalisti”

Milano, 21 settembre 2005.
Paolo Serventi Longhi, segretario generale della Fnsi, scrive che
dietro la destinazione dello 0,30 all’Inpgi (Fondo disoccupazione) “non
c'è stato nessun pasticcio, nessuna manovra silenziosa, nessun
dirottamento, nessun accordo sottomano tra Fnsi e Fieg. E' stata
esclusivamente applicata la legge…. Per quanto riguarda il Fondo per la
formazione interprofessionale la legge lo ha istituito, con riferimento
alle aziende che versano contributi all'Inps, prevedendo che il suo
finanziamento avvenga attraverso la destinazione di una aliquota pari
allo 0,20% (0,30, ndr) della contribuzione per il Fondo per la
disoccupazione”.
Nell’articolo 118 della legge 388/2000 non c’è
scritto affatto che il Fondo riguarda solo le aziende iscritte
all’Inps. Tutt’altro.

 Il comma 1 dell’articolo 118 precisa che  “al fine
di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le
funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale
continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di
occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui
al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua... Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo
le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal
gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun
fondo”.

 Serventi scrive: “Al collega Abruzzo voglio
ricordare che la contribuzione integrativa per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stata introdotta
con legge febbraio 1960 n. 54. Questa contribuzione, a carico delle
aziende, era stata stabilita dal 1975 nella misura dell'1,30%. Successivamente con legge del 21 dicembre 1978 n. 845 è stata incrementata di un ulteriore 0,30%”.
Serventi
deve fare uno sforzo intellettuale e comprendere che l’articolo 118
della legge 388/2000 oggi destina lo 0,30 della legge 21 dicembre 1978
n. 845 alla formazione. Tutto qui. C’è stato un cambio di destinazione. L’Inpgi
dal gennaio 2001 ha perso il diritto di utilizzare lo 0,30 (pari a
circa 2,4  milioni di euro) per la disoccupazione, ma deve spenderlo
per la formazione. I giornalisti disoccupati hanno bisogno di
formazione per tornare nel circuito del lavoro.  

 Caro Serventi, quello 0,30 deve andare per legge alla formazione
ed è di aiuto ai colleghi che sono senza lavoro. Ascoltami, in Fieg
giurano che c’è stato un accordo per dirottare all’Inpgi i quattrini
destinati alla formazione. Da un giro di telefonate ho appreso: 1) che i quattrini versati all’Inps per i poligrafici sono confluiti nel Fondo per la formazione continua gestito dall’industria; 2)
che i quattrini, versati per i giornalisti, sono finiti, invece, nelle
casse  (evidentemente bisognose di aiuti) dell’Inpgi con il consenso
dei vertici delle nostre istituzioni   Con una differenza sostanziale: i poligrafici fanno formazione, i giornalisti no. Chi dobbiamo ringraziare?

 Le imprese editrici di testate giornalistiche, di Tg e
radiogiornali, di agenzie di stampa e di giornali telematici hanno,
comunque,  l'obbligo (comma 3 dell’articolo 118) di versare all'Inps il contributo integrativo (0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo pari all’incirca a 2,4 milioni di euro) di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978 (Le retribuzioni lorde dei giornalisti  ammontano all’incirca a 850 milioni di euro). Tra
gli 8 Fondi  istituiti alla data dell’8 marzo 2004,  sei si riferiscono
a lavoratori e dirigenti dei settori industriale, artigiano,
cooperativo, commerciale, turistico, creditizio, assicurativo e
logistico. Gli altri due Fondi riguardano il terziario e i dirigenti
del terziario (FON.DIR). La legge 388/2000 ammette la possibilità di
istituire altri specifici Fondi. L’ultimo nato è il Fondo per gli enti
religiosi.

Il comma 6 dell’articolo 118 dice: “Ciascun fondo è istituito,
sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

 a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

 b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali”. 

 “L'attivazione dei fondi – recita il comma 2 - è
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle
finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e
delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della
professionalità dei gestori”.

 Come presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
– ente pubblico che, di concerto con la Regione Lombardia, ha  “creato”
nel 1977 la prima Scuola italiana di giornalismo (“Istituto  ‘Carlo De Martino’ per la Formazione al Giornalismo”) -,  ho chiesto l’8 marzo 2004 l'istituzione e l'attivazione di un “Fondo
nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei
giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti 
contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”.
Ciò  in base all’'articolo 118 della legge 19.12.2000 n° 388.  Ho scritto al Ministro
del Lavoro, alla Fieg, alla Fnsi , all’Ordine nazionale e all’Inpgi.
Nessuna replica da parte delle istituzioni dei giornalisti.  Soltanto
Maroni ha risposto:
“L’iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo”. Vogliamo recuperare ora il tempo perduto e i quattrini incassati erroneamente dall’Inpgi?

 

 

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da: www.fnsi.it del 21.9.2005

 

 

Fondo per la formazione,

Serventi Longhi: “Caro Abruzzo,

io parlo ma tu, però, ascolta!”  

 

 

 

 

Il collega Franco Abruzzo, che è uso invadere
quotidianamente le mail dei colleghi con le sue sorprendenti
considerazioni, chiede in una delle sue ultime esternazioni, con tono
imperativo, un mio chiarimento (“Serventi Longhi, parla!!!“) sul Fondo
Nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua, la
cui contribuzione sarebbe stata dirottata “in silenzio“ dalla Fnsi e
dalla Fieg all'Inpgi. Abruzzo sostiene che “i quattrini che gli editori
versano all'Inps sono stati girati all'Inpgi nel calderone delle
aliquote applicate per la mobilità e la disoccupazione con il consenso
della Fnsi“. E aggiunge “chi dobbiamo ringraziare? Serventi? Solo
Serventi? Il Segretario Generale della Fnsi è tenuto a dare una
risposta ai giornalisti italiani“.

 Ebbene, Abruzzo stia tranquillo non esiste nessun
“giallo“ sulla contribuzione per la disoccupazione. Al collega Abruzzo
voglio ricordare che la contribuzione integrativa per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stata introdotta
con legge febbraio 1960 n. 54. Questa contribuzione, a carico delle
aziende, era stata stabilita dal 1975 nella misura dell'1,30%.
Successivamente con legge del 21 dicembre 1978 n. 845 è stata
incrementata di un ulteriore 0,30%.

 Questo contributo, oggi pari all'1,61%, è erogato
per i giornalisti all'Inpgi e per tutti gli altri lavoratori all'Inps
(nella stessa misura).

 Quindi non c'è stato nessun pasticcio, nessuna
manovra silenziosa, nessun dirottamento, nessun accordo sottomano tra
Fnsi e Fieg. E' stata esclusivamente applicata la legge.

 Per quanto riguarda il Fondo per la formazione
interprofessionale la legge lo ha istituito, con riferimento alle
aziende che versano contributi all'Inps, prevedendo che il suo
finanziamento avvenga attraverso la destinazione di una aliquota pari
allo 0,20% della contribuzione per il Fondo per la disoccupazione.

 Il Fondo, quindi, riguarda l'Inps e non l'Inpgi.

 Ciò premesso, sarebbe certamente possibile,
nell'ambito dell'autonomia amministrativa e gestionale del nostro
Istituto, ragionare di un fondo per la formazione, alimentato dalla
stessa percentuale prevista per l'Inps sul contributo di
disoccupazione. E Se ne può parlare. Dobbiamo però tutti tener presente
che con il contributo per la disoccupazione l'Inpgi deve fronteggiare
le spese per l'indennità di disoccupazione, per l'indennità di cassa
integrazione e per la copertura degli oneri indiretti derivanti da
questa indennità. Se dovessimo scegliere tra la formazione e il
sostegno ai colleghi disoccupati, Abruzzo cosa sceglierebbe?

 Paolo Serventi Longhi

 

 

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Fondo nazionale  paritetico

 interprofessionale

 per la formazione continua:

 i soldi ci sono (all’incirca

 2,4 mln di euro all'anno)

 ma Fnsi  e Fieg li hanno

 dirottati  in silenzio all’Inpgi.

 Così l’aggiornamento

 dei giornalisti resta una

 parola vuota. Perché?

 Serventi Longhi,  parla!!!

 

 

 

 

di Franco Abruzzo/presidente OgL

Come presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia –
ente pubblico che, di concerto con la Regione Lombardia, ha  “creato”
nel 1977 la prima Scuola italiana di giornalismo (“Istituto  ‘Carlo De Martino’ per la Formazione al Giornalismo”) -,  ho chiesto l’8 marzo 2004 l'istituzione e l'attivazione di un “Fondo
nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei
giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti 
contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”.
Ciò  in base all’'articolo 118 della legge 19.12.2000 n° 388.  Ho scritto al Ministro
del Lavoro, alla Fieg, alla Fnsi , all’Ordine nazionale e all’Inpgi.
Nessuna replica da parte delle istituzioni dei giornalisti.  Soltanto
Maroni ha risposto:
“L’iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo”. Oggi ho appreso
la verità: i quattrini che  gli editori versano all’Inps sono stati
girati all’Inpgi (nel calderone delle aliquote applicate per la
mobilità e  la disoccupazione) con il consenso anche della Fnsi (parte
sociale come la Fieg dell’Istituto di previdenza). La mia curiosità di
oggi 14 settembre 2005 è collegata a una notizia pubblicata da “Il Sole
24 Ore”: la nascita del “Fondo enti religiosi per la Formazione continua”. Da un giro di telefonate ho appreso: 1) che i quattrini versati all’Inps per i poligrafici sono confluiti nel Fondo per la formazione continua gestito dall’industria; 2)
che i quattrini, versati per i giornalisti, sono finiti, invece, nelle
casse  (evidentemente bisognose di aiuti) dell’Inpgi con il consenso
dei vertici delle nostre istituzioni   Con una differenza sostanziale: i poligrafici fanno formazione, i giornalisti no.
Chi dobbiamo ringraziare? Serventi? Solo Serventi? Il segretario
generale della Fnsi è tenuto a dare una risposta e una spiegazione ai
giornalisti italiani.

LA STORIA. Il comma 1 dell’articolo 118 precisa che  “al
fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con
le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale
continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di
occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e
dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua...
Ai
fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo
integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo
”. Il comma 6 dice: “Ciascun
fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

 a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

 b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali”. 

 “L'attivazione dei fondi – recita il comma 2 - è
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle
finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e
delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della
professionalità dei gestori”.

 Le imprese editrici di testate giornalistiche, di Tg e
radiogiornali, di agenzie di stampa e di giornali telematici hanno,
comunque,  l'obbligo (comma 3 dell’articolo 118) di versare all'Inps il contributo integrativo (0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo pari all’incirca a 2,4 milioni di euro) di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978 (Le retribuzioni lorde dei giornalisti  ammontano all’incirca a 850 milioni di euro). Tra
gli 8 Fondi  istituiti alla data dell’8 marzo 2004,  sei si riferiscono
a lavoratori e dirigenti dei settori industriale, artigiano,
cooperativo, commerciale, turistico, creditizio, assicurativo e
logistico. Gli altri due Fondi riguardano il terziario e i dirigenti
del terziario (FON.DIR). La legge 388/2000 ammette la possibilità di
istituire altri specifici Fondi.

 E’ evidente che l’articolo 118 della legge n. 388/2000 va piegato
alla formazione continua delle figure professionali  previste dal Cnlg
e dall’Ordine nazionale dei Giornalisti: redattori professionisti,
redattori pubblicisti, freelance, praticanti in formazione presso le
redazioni e praticanti in formazione presso le Scuole di giornalismo
riconosciute dal Cnog. Il Contratto afferma che “forme integrative
di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in
sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative
esterne private e pubbliche”
. Il punto 4 dell’allegato 0 del Cnlg recita per quanto riguarda i praticanti giornalisti in formazione: “Il
contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di
formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal
fine gli Ordini regionali e le associazioni regionali della stampa,
d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione
teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati
anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno
svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più
idonee”.

 Ma nel Cnlg c’è di più: la nota a verbale di cui all’articolo 4
prevede corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico,
mentre l’articolo 45 ipotizza l’aggiornamento culturale e professionale
dei giornalisti. L’articolo 45 in particolare delinea quella formazione
continua dei giornalisti  materia  organicamente trattata dall’articolo
118 della legge n. 388/2000. Dice l’articolo 45 del Cnlg: “Le
parti, allo scopo di soddisfare l'esigenza di un costante aggiornamento
culturale-professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione
concordata a livello aziendale, convengono quanto segue:

             - le aziende, in relazione alle specifiche
esigenze ed alle disponibilità, d'intesa con le direzioni e i comitati
o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative
determinandone programma, durata, modalità di svolgimento e di
partecipazione;

             - ciascuna azienda favorirà la partecipazione di
singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative
culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo
parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata
alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai
periodi di permesso retribuito e di concorso alle spese;

             - le Federazioni contraenti promuovono e
organizzano, annualmente e congiuntamente - in collaborazione con gli
organismi professionali - corsi nazionali o di aggiornamento
culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi,
durata, modalità di partecipazione dei giornalisti e concorso delle
aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno
periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a livello
aziendale in materia di aggiornamento professionale”.

 

Oggi ho appreso che  gli articoli 4 e 45 del  Cnlg sono stati svuotati. Sono parole scritte sull’acqua. Bel ....golpe!!!