Si ampliano i compiti
del Sindacato dei giornalisti
e dell’Ordine professionale:
si apre oggi una nuova
frontiera d’azione comune
contro il “sommerso”
Redattori di fatto, collaboratori
e corrispondenti sottopagati:
l’editore è censurabile
per «arricchimento indebito»
I “redattori di fatto”, i collaboratori
(“free lance”) e i corrispondenti supersfruttati e pagati 500/600 euro
al mese oppure 4 euro ad articolo (spese comprese) potranno rivendicare
un indennizzo per eventuali arricchimenti indebiti (grazie alla loro
opera) da parte dell’editore del quotidiano, del periodico,
dell’emittente radiotelevisiva o del giornale web ai quali assicurano
il loro contributo costante se non giornaliero. Il principio, che
figura nel Decreto legislativo 139/05 sull'Albo unico di dottori
commercialisti ed esperti contabili, è ripreso dalla bozza di riforma
del Dpr 328/01. La bozza, preparata dal ministero
dell'Istruzione/Univesità, corregge le regole per l'accesso all’Albo di
dottori agronomi e forestali, chimici, biologi, attuari, assistenti
sociali, geologi, psicologi, ingegneri, geologi, periti industriali e
agrari, geometri, agrotecnici, giornalisti professionisti e consulenti
del lavoro.
Secondo il decreto legislativo 139 (articolo 46) e la bozza di riforma del Dpr 328 – come ha scritto “Il Sole 24 Ore” del 23 agosto 2005 a firma Gu. S,
- il collaboratore può rivendicare un indennizzo per eventuali
arricchimenti indebiti da parte di chi gli commissiona il lavoro. Al
collaboratore, infatti, è applicabile l'articolo 2041 del Codice
civile, secondo il quale l'arricchimento di una persona in danno di
altra va indennizzato in misura pari alla diminuzione patrimoniale
subita da chi effettua l'attività. Questo discorso si applica anche a favore del popolo dei giornalisti di fatto e dei collaboratori delle testate oggi sottopagati ed umiliati nei loro diritti.
Sia nel decreto legislativo 139/2005 sia nella bozza di riforma del
Dpr 328/01 è fatta salva l'azione di indebito arricchimento da parte di
chi viene sfruttato. Ciò significa che, qualora emerga un'attività
lavorativa in senso stretto (per orari e prodotto editoriale finale),
il collaboratore potrà chiedere un indennizzo. Ciò è già avvenuto
ripetutamente in casi di incarichi affidati ad abusivi (o “irregolari”) ma propri di un redattore.
In ogni caso l'innovazione del decreto legislativo 139/05 ha una
portata generale, in quanto opera il principio di analogia
dell'articolo 12 delle preleggi. La nuova norma vale anche, quindi, per
coloro che sono “giornalisti di fatto”, privi della copertura
contrattuale e previdenziale oppure, se free lance, di un decoroso
compenso adeguato alla qualità e quantità delle loro prestazioni
intellettuali. Si ampliano, quindi, ruolo e compiti del Sindacato dei
giornalisti e dell’Ordine professionale. Si apre oggi una nuova
frontiera di azione comune contro il “sommerso”. L’intervento della “Lombarda” è pacifico, ma anche l’articolo 11 (punti a e b)
della legge n. 69/1963 è pacifico. Questo articolo fissa le
attribuzioni del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti tra le
quali sono preminenti quelle di “curare l'osservanza della legge
professionale e di tutte le disposizioni in materia”, vigilare “per la
tutela del titolo di giornalista“, procedendo “in qualunque sede, anche giudiziaria“ ad ogni “attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo
della professione“. “L'ente pubblico esponenziale del gruppo di
professionisti ad esso obbligatoriamente associati gode di una
posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al
giudice, che gli consente di agire per rimuovere una situazione vietata
perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale e per
l'interesse pubblico al legale esercizio della professione, alla cui
tutela l'Ordine è preposto” (Cass. civ., sez. I, 22 marzo
1993 n. 3361 in Giur. It., 1994, I,1, 1226). L’Ordine, agendo a fianco
del sindacato sul piano legale, deve concorrere a tutelare i propri
iscritti anche “per fatti che comportino la responsabilità
dell'editore, quando nelle aziende si sia creata una situazione
evidentemente incompatibile con la loro dignità” (articolo 32 Cnlg). Bene
ha fatto, quindi, il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Milano ad
istituire il gratuito patrocinio contrattuale e il gratuito patrocinio
per il recupero dei crediti a favore dei free lance.
LA NORMA
TITOLO VIII. Dell'arricchimento senza causa
Articolo 2041. Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra
persona [c.c. 1769] è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a
indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale
(1). Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata,
colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste
al tempo della domanda [c.c. 2037, 2038].
-----------------------
LA GIURISPRUDENZA
Il praticante giornalista che svolge, in autonomia, le mansioni
di cronista, ha diritto al trattamento previsto per il redattore. E non può essere impiegato, a rotazione, nelle redazioni distaccate per finalità di addestramento (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro Giudice Dott. Orfanelli sentenza del 14 febbraio 2002).
Il dipendente di un’emittente televisiva locale addetto alla
realizzazione di servizi di cronaca e alla conduzione del telegiornale
ha diritto in base all’articolo 36 della Costituzione, al trattamento
previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico anche se la
datrice di lavoro applica il contratto per le imprese radiotelevisive
private (Cassazione Sezione Lavoro n. 6932 del 26 maggio 2000, Pres. Sciarelli, Rel. D’Angelo).
Il cronista giudiziario del programma televisivo “Porta a Porta”,
inquadrato come programmista regista, ha diritto all’applicazione del
Cnlg anche se la testata non è registrata (Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, 5 giugno 2003, Giudice Francesca Miglio).
.........................................
Borsista-redattore
Allorchè l'imprenditore utilizzi in modo pieno e completo per
la produzione di un quotidiano la prestazione di lavoro di un
borsista si instaura tra le parti un rapporto di lavoro subordinato,
posto che la normativa di tutela del lavoro subordinato consta
di norme imperative, le eccezioni alla tutela devono essere
previste dalla legge, e non può bastare l'adozione di una
terminologia di ambito diverso - borsa di studio anzichè praticantato
giornalistico - a far uscire un rapporto dalla tutela imperativa (Pret.
Milano, 28 luglio 1997; Parti in causa Di Giacomo c. Soc. Italia Oggi
ed. e altro; Riviste: Lavoro nella Giur., 1998, 244).
.........................................
Stagista-redattore
In un contratto di “stage“, la finalità specifica e preminente
dell'addestramento professionale e dell'immediata e diretta
strumentalità dell'inserimento ai soli fini dell'apprendimento è
compatibile con l'assenza di qualsivoglia compenso per il tirocinante.
Ove, però, dall'indagine sulle concrete modalità di svolgimento del
rapporto non emerga alcuna reale attività di insegnamento, occorre
qualificare la situazione di fatto così in concreto divergente dal
progetto contrattuale scritto e, se ne sussistano tutti gli elementi,
riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Trib. Milano, 23/10/1999; PARTI IN CAUSA Soc. Student Travel Schools C. Nieddu; FONTE Lavoro nella Giur., 2000, 168).
..........................................
Cassazione Civile . Condizioni
L'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa (art. 2041
cod. civ.), postula che l'arricchimento di un soggetto e la
corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati
tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano, quindi,
riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo, nonché la
mancanza, per entrambi, di una giustificazione giuridica. Ne consegue
che l'esercizio di tale azione è escluso quando lo squilibrio economico
a favore di una parte ed in pregiudizio di un'altra trovi la sua
ragione giustificatrice in un rapporto contrattuale costituito dagli
interessati nella sfera della propria autonomia negoziale. (Sez. II, sent. n. 5236 del 29-07-1983, Masselli c. Masselli ).
………….
Cassazione Civile. Fattispecie: - contratto d'opera professionale
In tema di azione di ingiustificato arricchimento proposta da un
professionista intellettuale per lo svolgimento di attività in mancanza
di contratto, al fine di ritenere esistenti le condizioni dell'azione
non è sufficiente la dimostrazione dell'espletamento della prestazione,
occorrendo anche accertare l'esistenza di un effettivo vantaggio
conseguito dalla parte, cui abbia fatto riscontro l'impoverimento del
professionista. (Sez. II, sent. n. 17860 del 24-11-2003, Acampora c. Soc. Girev Cassia ).
…………………………..
Cassazione Civile. Fattispecie: - nullità del rapporto
L'accertamento, con sentenza passata in giudicato,
dell'improponibilità dell'azione contrattuale, per nullità del titolo
posto a suo fondamento, non preclude alla stessa parte di chiedere, in
un successivo giudizio, di essere indennizzato dall'altro contraente
per l'indebito arricchimento da questi conseguito in relazione
all'esecuzione del rapporto nullo, dato che tale seconda azione è
diversa per “petitum“ e per “causa petendi“, e che inoltre, avendo
funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della
sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale.
(Sez. III, sent. n. 6537 del 13-12-1984)
……………………..
Cassazione Civile. Criteri di liquidazione dell'indennizzo: tariffe professionali
Qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba
essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa,
secondo la previsione dell'art. 2041 cod. civ., la quantificazione
dell'indennizzo medesimo va effettuata secondo i criteri fissati dalla
citata norma, mentre resta esclusa la possibilità di un'applicazione
diretta della tariffa professionale, la quale spiega rilievo solo come parametro di valutazione, oltre che come limite massimo di quella liquidazione. (Sez. II, sent. n. 1890 del 14-03-1983, Grasso c. Comune di Maletto ).

