I ministri dell’Economia e del Lavoro
bocciano l’accordo Fnsi-Fieg-Inpgi su condono, sistema sanzionatorio,
cumulo pensione-redditi da lavoro e riscatto dei periodi di studi
universitari
Roma, 30 luglio 2004. I ministri dell’Economia e del Lavoro hanno
bocciato l’accordo (5 maggio 2004) Fnsi-Fieg-Inpgi su condono, sistema
sanzionatorio, cumulo pensione-redditi da lavoro e riscatto dei periodi
di studi universitari. Ne ha dato notizia il presidente dell’Inpgi,
Gabriele Cescutti, con questa lettera: "Cari colleghi, mi
spiace dovervi comunicare che i Ministeri del Lavoro e dell’Economia ci
hanno notificato la decisione di non dar corso all’approvazione di
quattro delibere approvate dal Cda il 19 maggio scorso (condono,
sistema sanzionatorio, cumulo pensione-redditi da lavoro e riscatto dei
periodi di studi universitari), che facevano parte del gruppo di sei
provvedimenti approvati dal Cda lo scorso 19 maggio. Come ben
ricorderete, invece, gli stessi Ministeri il 13 luglio avevano espresso
parere favorevole in merito alle due delibere relative allo sconto
contributivo per il riassorbimento dei giornalisti disoccupati e
all’una tantum in favore dei titolari di trattamenti pensionistici
anteriori al 1° gennaio 1999. La mancata approvazione per la prima
delibera è riferita soprattutto all’esigenza di conoscere i motivi che
sorreggono la proposta di applicazione del condono a "rapporti
giuridici già definiti". Per la seconda e terza delibera (sistema
sanzionatorio e cumulo) sono richiesti precisi dettagli in merito agli
equilibri gestionali nel medio e lungo periodo, mentre per il quarto
provvedimento (riscatto di periodi universitari) vengono sollecitati
aggiustamenti che potranno esser inseriti senza alcun problema. Abbiamo
già preso contatto con la Fnsi e con la Fieg (firmatarie dell’accordo
sindacale successivamente fatto proprio dal Cda dell’Inpgi) per
valutare assieme le preoccupazioni espresse dai Ministeri vigilanti, al
fine di poter individuare, alla ripresa dell’attività in settembre, la
miglior soluzione che consenta di rendere operative le quattro
delibere. Cordialmente. Gabriele Cescutti".-*-*-*-*-*-
L’accordo (tra Fnsi,Fieg e Inpgi) sul cumulo in particolare prevede:
a) che a decorrere dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le
pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e
dipendente; b) che in tutti gli altri casi il limite di cumulabilità
viene elevato da euro 7.747 (lire 15 milioni) ad euro 13.000 (lire
25.171.510).
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Il Consiglio di Stato riforma una sentenza del Tar Lazio, ma la
Corte costituzionale e la Cassazione civile sono di diverso avviso
Rimane in salita la strada dell’Inpgi
verso l’autonomia dalle regole dell’InpsMilano, 28 giugno 2004. Dietro l’accordo del 5 maggio c’è un retroscena. Dice l’articolo 2 dell’accordo medesimo: "La
delibera n. 86 del 7 giugno 2001 modificativa del sistema sanzionatorio
dell'Istituto (a suo tempo adottato con delibera n. 244/1997),
annullata insieme al Decreto ministeriale di approvazione del 16 aprile
2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza n.
8091/02 del 17 febbraio 2003, annullamento impugnato dall'INPGI al
Consiglio di Stato, dovrà essere sostituita da altra disciplina che dia
piena attuazione al sistema sanzionatorio previsto dai commi da 8 a 19
dell'Art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388 e con la medesima
decorrenza al 1 gennaio 2001. La decisione del Consiglio di Stato sul
ricorso di cui sopra, discusso il 17 febbraio 2004, qualsiasi ne sia
l'esito, non altererà il contenuto del presente accordo in materia
sanzionatoria e condonale". Con sentenza n. 3065/2004 (depositata
il 12 maggio 2004, cioè 7 giorni dopo la firma dell’accordo), il
Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio, respingendo
integralmente il ricorso della Fieg. Quella sentenza, quindi, non
cambia il contenuto dell’accordo stipulato tra Fieg e Fnsi.
L'Inpgi è legittimato a deliberare in materia di sanzioni contributive. L’Istituto, con un misurato comunicato stampa, ha reso noto
"di avere agito correttamente, secondo quanto previsto dalla legge
140/97, allorché ha deliberato in materia di sanzioni contributive,
distaccandosi parzialmente da quanto previsto dalla legge generale
(388/2000). E altrettanto correttamente agirono i Ministeri del Lavoro
e dell'Economia, approvando la delibera dell'Inpgi. E' questa la
sintesi di una sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto
integralmente il ricorso dell'Inpgi e del Ministero del Lavoro,
cassando la sentenza del Tar del Lazio, che l'11 giugno 2003 aveva
accolto il ricorso presentato dalla Federazione italiana editori
giornali. Nel mentre ha espresso grande soddisfazione per una decisione
che ha fatto finalmente autorevole chiarezza sulla potestà dell'Ente in
materia sanzionatoria (potestà peraltro prevista dalla legge 140/97) il
Consiglio di amministrazione dell'Inpgi ha deciso, sempre il 19 maggio,
di approvare una delibera che - recependo l'accordo sindacale stipulato
il 5 maggio scorso tra Fnsi e Fieg - rende meno pesanti le sanzioni in
caso di omissione o di evasione contributiva. Il Cda dell'Ente ha
assunto quest'atto nella consapevolezza che ciò non derivava da un
obbligo di legge, ma dall'opportunità di contribuire ad eliminare le
contrapposizioni con parte del mondo editoriale, e nell'intento di
favorire l'allargamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle
aziende".
I passaggi centrali della sentenza del Consiglio di Stato. L’articolo 76 della legge n. 388/2000. prevede che "le
forme previdenziali gestite dall’inpgi devono essere coordinate con le
norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle
forme di previdenza sociale obbligatoria sia generali che sostitutive". L’articolo 76 ha previsto, dice il Consiglio di Stato, "il
principio del coordinamento quale criterio di cui devono tener conto
l’Istituto (in sede di determinazione delle prestazioni e dei
contributi) e i Ministeri vigilanti (anche in sede di approvazione)". Scrive ancora il Consiglio di Stato:
"Ciò comporta che il ‘principio del coordinamento’ non ha vanificato
quello di autonomia, ma lo ha integrato quale limite che non consente
all’Istituto di prescindere dal sistema generale della previdenza
sociale, con cui tendenzialmente deve armonizzarsi".
La sentenza n. 6680/2002 della sezione lavoro della Cassazione.
"Gli enti di previdenza privatizzati esercitano una funzione pubblica.
Nell’attività da loro svolta si applica il sistema sanzionatorio
previsto dalla legge in caso di inadempienza agli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali. La normativa di legge
concernente il sistema sanzionatorio da applicare in caso di
inadempienza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali si
applica anche agli enti di previdenza privatizzati, quale l’Inpgi".
E’ questo il senso della sentenza della Sezione lavoro della Cassazione
civile n. 6680 del 9 maggio 2002 (Pres. Trezza, Rel. Maiorano) resa
pubblica dal sito www.legge-e-giustizia.it diretto
dall’avvocato Domenico D’Amati. La sentenza vede prevalere la Rai
(assistita dagli avvocati Renato Scognamiglio e Grande Franzo) e
soccombere l’Istituto. In sostanza l’Inpgi deve applicare l’articolo
116 della legge 388/2000, che contiene "misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare"
e che concede "sconti" sulle sanzioni che le aziende devono pagare agli
istituti previdenziali per il ritardato pagamento dei contributi e dei
premi. Franco Abruzzo ha dichiarato al riguardo: "Se l’Istituto è
tenuto ad applicare l’articolo 116 della legge 388/2000, deve osservare
anche l’articolo 72, che prevede la libertà di cumulo tra pensione e
redditi da lavoro autonomo o dipendente".
Conclusioni. Corte costituzionale e Cassazione civile
limitano l’autonomia dell’Inpgi, ritenendo prevalente il diritto
all’uguaglianza. Dell’articolo 76 della legge n. 388/2000,
Consiglio di Stato e Cassazione danno letture sostanzialmente univoche,
ma leggermente divergenti sul punto dell’autonomia e dell’operatività.
Il Consiglio di Stato riconosce all’Istituto un minimo di autonomia,
che invece la Cassazione nega. Tale situazione ha consigliato alla Fnsi
di firmare l’accordo con la Fieg. Fnsi e Inpgi conoscono l’orientamento
della Corte costituzionale su un altro fronte delicato; è noto che i
ragionieri possono cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro
dipendente o autonomo. Questo principio, fissato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 437 pubblicata il 7 novembre 2002,
vale ovviamente per i professionisti (medici, commercialisti,
giornalisti, veterinari, chimici, etc) iscritti nelle altre Casse
previdenziali trasformate dal dlgs n. 509/1994 in Fondazioni (è il caso
dell’Inpgi) o in Associazioni di diritto privato. Gli avvocati avevano
già spuntato un’analoga sentenza (n. 73/1992) dalla Consulta. Nella sentenza n. 437/2002 si legge: "E’,
infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo
tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da
parte degli enti previdenziali delle categorie professionali .... con
il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente
diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione
dell’art. 3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo
svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela
della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli
iscritti intendono avvalersi".

