Approvato dai Ministeri del Lavoro e dell’Econonia
Roma, 14 luglio 2004. E’ ufficiale: il Ministero del Lavoro e quello
dell’Economia hanno approvato la delibera Inpgi 19 maggio 2004 con la
quale l’Istituto ha recepito l’accordo Fnsi-Fieg del 5 maggio 2004 con
il quale viene favorito il ritorno nelle redazioni dei colleghi
disoccupati o cassaintegrati.
"In base a tale provvedimento - ha scritto Gabriele Cescutti
- l’Inpgi sarà autorizzato ad assumersi l’onere di uno sconto
contributivo di cui potranno beneficiare le aziende editoriali che
assumeranno, con contratto a termine della durata di un anno,
giornalisti iscritti nelle liste di disoccupazione e cigs tenute a cura
della Fnsi e della Fieg. In tali ipotesi sarà a carico dell’azienda
soltanto la quota dei contributi previsti per gli apprendisti iscritti
all’Inps (complessivamente soltanto 144 euro l’anno per ogni
assunzione). Al termine dell’anno, se l’azienda trasformerà il rapporto
a termine in contratto a tempo indeterminato, potrà fruire dello stesso
sconto contributivo per altri 12 mesi, sempre a carico dell’Inpgi.
"Ogni azienda potrà assumere con tali agevolazioni colleghi disoccupati
fino ad un tetto massimo pari al 10 per cento calcolato sul corpo
redazionale attuale. Tale percentuale potrà salire al 40% per le nuove
iniziative editoriali, purché l’assunzione avvenga, fin dal primo
giorno, con un contratto a tempo indeterminato. Potranno usufruire
dell’agevolazione contributiva descritta soltanto le aziende che
risultino in regola con il pagamento dei contributi correnti all’Inpgi.
La delibera ora approvata dai Ministeri vigilanti mira a ripetere un
percorso simile a quello già sperimentato qualche anno fa in base alla
legge 402/96 che consentì, nei primi due anni di applicazione dei
cosiddetti contratti Treu, il rientro nelle redazioni di circa duecento
colleghi disoccupati".
Franco Abruzzo ha dichiarato: "L’accordo è molto buono per quanto
riguarda gli incentivi per l’assunzione di giornalisti disoccupati,
mentre ha una parte che viola integralmente l’articolo 3 (uguaglianza e
pari dignità sociale) della Costituzione. Mi riferisco all’applicazione
dell’articolo 116 della legge n. 388/2000 a favore degli editori (per
quanto riguarda le sanzioni relative alle evasioni contributive).
Questo è un riconoscimento giusto peraltro presente in una sentenza
della Cassazione civile. Ai giornalisti pensionati, invece, viene
negata l’applicazione dell’articolo 72 della stessa legge,
quell’articolo che prevede per i pensionati di vecchiaia la piena
libertà di cumulo e una trattenuta fino al 30% dell’assegno per i
pensionati di anzianità. Ai pensionati di vecchiaia anticipata e ai
pensionati di anzianità verrà, invece, riconosciuto il limite di
cumulabilità soltanto fino ad euro 13.000 (lire 25.171.510). La Fnsi è
debole con i forti (gli editori) ed è forte nonché implacabile con i
deboli (i giornalisti pensionati).
Questo il testo dell’accordo:
Il giorno 5 maggio 2004 tra la Federazione Italiana Editori Giornali
e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana nell'intento di
ricondurre a normalità in uno spirito di fattiva collaborazione le
relazioni previdenziali concernenti la gestione dell'INPGI;
visti i
poteri che l'art. 3, 2° comma, lettera b), del Decreto legislativo n.
509/94 attribuisce alle due Federazioni per quanto concerne le
determinazioni in materia di contributi e prestazioni dell'INPGI,
si è convenuto quanto segue:
Art. 1. Le delibere dell'INPGI n. 107 del 28 giugno 2001
e n. 93 del 18 giugno 2002, contenenti proposte del Consiglio di
Amministrazione alle parti sociali relative alla liquidazione di
un'integrazione straordinaria ai pensionati a ruolo prima del 1°
gennaio 1999 e riscatto del corso legale di laurea formano oggetto di
positiva determinazione da parte delle sottoscritte Organizzazioni, nel
testo allegato al presente accordo (Allegati 1 e 2) e potranno essere
trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
l'approvazione ai sensi dell'Art. 3, 2° comma, lettera b) del Decreto
legislativo n. 509/94 ai fini della loro esecutività.
Art. 2. La delibera n. 86 del 7 giugno 2001 modificativa
del sistema sanzionatorio dell'Istituto (a suo tempo adottato con
delibera n. 244/1997), annullata insieme al Decreto ministeriale di
approvazione del 16 aprile 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio con sentenza n. 8091/02 del 17 febbraio 2003, annullamento
impugnato dall'INPGI al Consiglio di Stato, dovrà essere sostituita da
altra disciplina che dia piena attuazione al sistema sanzionatorio
previsto dai commi da 8 a 19 dell'Art. 116 della legge 23/12/2000, n.
388 e con la medesima decorrenza al 1 gennaio 2001. La decisione del
Consiglio di Stato sul ricorso di cui sopra, discusso il 17 febbraio
2004, qualsiasi ne sia l'esito, non altererà il contenuto del presente
accordo in materia sanzionatoria e condonale.
Art. 3 . In relazione a quanto previsto dall'Art. 116,
comma 18, della Legge 23/12/2000, n. 388 in materia condonale, ed in
parziale deroga dello stesso, l'INPGI visto l'art. 4, comma 6bis, della
legge n. 140 del 28 maggio 1997 attuerà un condono contributivo per i
casi di evasione od omissione, consistenti nel mancato o ritardato
pagamento dei contributi ad esso spettanti determinatisi sino al 31
marzo 2004 secondo i seguenti criteri:a) applicazione di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al
tasso ufficiale di riferimento in atto al 1° gennaio 2004, maggiorato
di 5,5 punti dell'importo contributivo omesso. La sanzione civile non
può essere superiore nel suo complesso al 40% dell'importo dei
contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e di regolamento;
b)
il condono troverà applicazione alle controversie pendenti in sede
amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché
alle rateizzazioni in atto.
In ipotesi di controversia giudiziale o
amministrativa, l'azienda che intenderà avvalersi del condono dovrà
effettuare nelle competenti sedi, nel primo caso la rinuncia agli atti
ed all'azione relativa all'addebito oggetto di condono; nel secondo
caso, dovrà effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito.
Identica rinuncia dovrà effettuare anche l'INPGI nel caso in cui abbia
promosso azioni giudiziali contro l'azienda, previa dichiarazione di
riconoscimento del debito da parte dell'azienda stessa. In ipotesi di
rateizzo, resta fermo che la quota di sanzione determinata secondo il
previgente regime ed afferente le rate già versate sino al 30 settembre
2000, resta acquisita dall'INPGI a tale titolo, incidendo il nuovo
regime soltanto sugli importi globali o sulle rate versati dal 1°
ottobre 2000. L'INPGI trasmetterà alla Procura della Repubblica per i
provvedimenti relativi all'azione penale eventualmente intrapresa,
copia delle domande di condono definite dall'Istituto;
c) per
l'evasione od omissione, consistenti nel mancato o ritardato pagamento
dei contributi non accertati alla data del 31 marzo 2004 le aziende
interessate potranno entro sei mesi dall'approvazione di cui al punto
f), effettuare la spontanea regolarizzazione usufruendo dei benefici di
cui sopra e della rateizzazione prevista dal punto d);
d) gli
importi relativi ai contributi e alle sanzioni di cui alla lettera a)
potranno essere versati con una rateizzazione sino a 36 mesi, con
l'applicazione degli interessi di dilazione e di differimento pari al 5
per cento annuo;
e) nel caso in cui le aziende intendano perseguire
l'accertamento giudiziale per contestazioni contributive relative ad
elementi per i quali sussistano oggettive incertezze connesse anche a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in
sede giudiziale, il condono per i relativi importi troverà applicazione
sempreché il versamento dei contributi e della sanzione nella misura di
cui alla lettera a) sia effettuato entro il termine fissato dall'INPGI;
f)
le istanze di condono relative al contenzioso globale contributivo o a
parte di esso dovranno essere presentate all'INPGI dalle aziende entro
sei mesi dall'approvazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, della delibera consiliare conseguente al presente
accordo. In attesa di tale atto l'Istituto non procederà ad ingiunzione
o ad atti esecutivi nei confronti delle aziende interessate
Art. 4. La delibera n. 106 del 28 giugno 2001 (allegato
3), nella parte relativa alla revisione della disciplina in materia di
cumulo - annullata dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali
con decreto 18 aprile 2003 - deve essere sostituita da altra delibera
che preveda:- la sostituzione del comma 1 con la seguente previsione: "A
decorrere dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni
liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono
interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente";
- al comma 2, 3 e 4 l'elevazione del limite di cumulabilità da euro 7.747 (lire 15 milioni) ad euro 13.000 (lire 25.171.510);Con tali modifiche la nuova delibera del Consiglio di
Amministrazione potrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per l'approvazione ai sensi dell'Art. 3, 2° comma,
lettera b) del Decreto legislativo n. 509/94 ai fini della sua
esecutività.
Art. 5. Con delibera n. 43 del 19 marzo 2003 (allegato 4)
sono state disposte agevolazioni contributive pari a quelle previste
dall'art. 8, comma 2 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e limitatamente
a n. 130 unità alle aziende in regola con il versamento dei contributi
correnti e che avessero assunto con contratto a termine di durata pari
a dodici mesi giornalisti iscritti nelle liste di disoccupazione o CIGS
tenute a cura della Commissione paritetica Fieg/Fnsi.L'indicata delibera forma parte di positive determinazioni delle
sottoscritte organizzazioni con le seguenti integrazioni e modifiche
- abolizione dei riferimenti diretti o indiretti inerenti
l'individuazione massima dei contratti a termine stipulabili e della
ripartizione in relazione al numero dei giornalisti occupati nelle
aziende;- individuazione per ogni azienda editrice del numero massimo
dei contratti a termine stipulabili con i giornalisti professionisti e
praticanti iscritti nelle liste di disoccupazione e Cigs nella misura
del 10% dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dipendenti alla .data
di approvazione dai Ministeri vigilanti della delibera di cui al
successivo punto.Qualora l'applicazione della percentuale determini frazioni di unità, le stesse verranno arrotondate ad unità intera;
- applicazione del beneficio alle assunzioni a termine che verranno
effettuate nel corso di un anno decorrente dal giorno successivo
all'approvazione della delibera da parte dei Ministeri vigilanti e per
le causali previste dall'art. 3 della disciplina collettiva
giornalistica ovvero da quelle di legge;- proroga del beneficio per ulteriori 12 mesi alle aziende che
trasformino il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;- le aziende che promuovano nuove iniziative editoriali -ferma
restando per esse la possibilità di utilizzare la normativa di cui
sopra per le assunzioni a termine - sono ammesse a beneficiare della
medesima riduzione contributiva per un periodo di 24 mesi con
riferimento alle unità giornalistiche assunte inizialmente a tempo
indeterminato provenienti dalle liste di disoccupazione e Cassa
integrazione guadagni gestite dalla Fieg e dalla Fnsi.Tali assunzioni devono essere effettuate entro un periodo di 12 mesi
decorrente dalla data di approvazione della conforme delibera INPGI da
parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.Il beneficio è limitato ad un numero di assunzioni non superiore al
40% dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato assunti dalle aziende
interessate.- cumulo con gli incentivi previsti dall'art. 4, lettera B del
contratto di lavoro giornalistico per l'assunzione di disoccupati.
Art. 6. In relazione alla fattispecie di esclusione
previste dall'art. 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 ed inerenti i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, le parti confermano che l'iscrizione all'Albo dei
giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 dei giornalisti
professionisti e dei pubblicisti costituisce condizione necessaria per
l'esercizio da parte degli stessi della professione intellettuale di
giornalista.Le parti convengono di avviare un confronto in sede sindacale
finalizzato all'esame degli aspetti attuativi anche relativi alle
ulteriori fenomenologie di rapporto previste dal Decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
- Le parti convengono di rinviare in sede di rinnovo quadriennale
della disciplina collettiva giornalistica in scadenza al 28 febbraio
2005 la proposta della Fieg di esaminare il regime di totale
cumulabilità tra i redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni
di anzianità per i giornalisti che, avendo raggiunto i 58 anni di età,
abbiano maturato una anzianità contributiva di 37 anni e ciò in
relazione anche ai risultati del bilancio tecnico dell'INPGI in fase di
elaborazione.- Per quanto concerne il problema, sollevato dalla Fieg, circa
l'allineamento dei livelli di minimale retributivo ai fini contributivi
per i collaboratori fissi ed i corrispondenti al regime retributivo
tabellare previsto per tali qualifiche dal contratto nazionale
giornalistico, le parti si attiveranno in sede del Ministero del Lavoro
per una definizione, di intesa con l'INPGI, della questione.Letto, confermato e sottoscritto.
FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALIFEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA

