Contratto Uspi 2006 - 2009


C.C.N.L. USPI - UNIGEC - CONFAPI RINNOVATO FINO AL 30.06.2009
Il 12 aprile 2006 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del Contratto USPI-UNIGEC/CONFAPI-UNIMATICA per le P.M.I. della Comunicazione, dell'Informatica e dei Servizi Innovativi.
L'intesa raggiunta tra Imprese e Sindacati (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) prevede da una parte un aumento dei livelli retributivi, dall'altra un miglior utilizzo dello strumento contrattuale per la competitività aziendale dei comparti interessati apportando opportuni aggiornamenti sui profili professionali e sugli istituti del mercato del lavoro.
L'accordo raggiunto prevede aumenti mensili per € 87, erogati in 3 tranches, con l'allungamento della vigenza contrattuale di 6 mesi.
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese dei settori grafico-editoriale, informatico e cartaio-cartotecnico nella sua parte normativa decorre dal 1 gennaio 2005 e scadrà il 30 giugno 2009, mentre i nuovi minimi tabellari avranno decorrenza a far data dal 1 maggio 2006 e saranno validi fino al 30 giugno 2007.
E' stata prevista inoltre l'erogazione dell'Una Tantum di € 420 che andrà a coprire il trascorso periodo di 16 mesi di vacanza contrattuale, si ricorda che il CCNL precedentemente in vigore era in regime di "prorogatio" essendo infatti venuta meno la sua vigenza il 1 gennaio 2005.
Per quanto riguarda, in particolare, il nostro settore sono stati ridefiniti alcuni profili professionali relativi all'attività dei dipendenti delle aziende editoriali. Segnaliamo quelli di interesse specifico del comparto.
Al 2° livello - profilo Impiegati Amministrativi e Tecnici
i) Redattore Responsabile di periodico che commette lavori ad autori e collaboratori e che, con facoltà discrezionale, provvede a rendere gli articoli conformi al tipo di pubblicazione, a stampa o diffusa con qualsiasi altro mezzo, anche multimediale on-line e off-line, apportando modificazioni e rettifiche ai testi.
Al 3° livello - profilo Impiegati Tecnici
b) Redattore di periodico che, in base alle specifiche della pubblicazione, a stampa o diffusa con qualsiasi altro mezzo, anche multimediale on-line e off-line, redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica nelle aziende editoriali, nell’ambito della propria professionalità, anche provenendo da percorsi formativi interni;
Al 5° livello - profilo Impiegati Tecnici
a) Redattore di periodico di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo un anno di pratica redazionale di base – su parere favorevole del Direttore Responsabile del periodico – il 3° livello, altrimenti acquisibile al termine del secondo anno, a seguito del percorso formativo compiuto.
E' stata, inoltre, inserita nello stesso articolo del CCNL relativo alla Classificazione Professionale Unica per i lavoratori addetti ai settori grafico ed affini, editoriale informatico e dei servizi innovativi, la seguente NOTA A VERBALE:
le parti convengono che la classificazione professionale unica disciplina l’inquadramento contrattuale dei lavoratori di cui al presente Articolo 79 indipendentemente dalla eventuale iscrizione degli stessi ad albi professionali.
Per quanto riguarda l'Una tantum di € 420 essa è stata divisa in due rate da erogarsi secondo le seguenti modalità:
ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà erogato, unitamente alla retribuzione di giugno 2006, un importo lordo una tantum di € 300,00, uguale per tutti i livelli, a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2005, commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1.01.2005 - 31.12.2005 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, CIG a zero ore. I periodici di lavoro superiori a 15 giorni verranno considerati come mese intero. tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali di legge, diretti e indiretti, non utile ai fini del TFR.
Con le medesime modalità di maturazione, ai lavoratori in forza alla data del 01.01.2007, verrà altresì erogato un importo lordo una tantum a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2006, di € 120,00, a copertura del periodico 01.01.2006 - 30.04.2006. Tale importo verrà erogato unitamente alla retribuzione di gennaio 2007.
Riepilogando:
- € 300,00, con la retribuzione del mese di giugno 2006
- € 120,00, con la retribuzione del mese di gennaio 2007
Riportiamo lo schema degli aumenti retributivi previsti, con le relative decorrenze, specificando che l'aumento complessivo pari ad € 87,00 è calcolato sul 6° livello e che deve essere ripartito in 3 tranches (con decorrenza 01.05.2006 la prima, 01.11.2006 la seconda e 01.03.2007 la terza) d'importo pari ad € 36,00, € 28,00 ed € 23,00.

Liv. Grafici-Editoriali/Informatici
Par.
aumento 1.5.06
aumento 1.11.06
aumento 1.3.07
Q
248
57,23
44,51
36,56
1
247
57,00
44,33
36,42
2
209
48,23
37,51
30,81
3
195
45,00
35,00
28,75
4
182
42,00
32,67
26,83
5
169
39,00
30,33
24,92
6
156
36,00
28,00
23,00
7
133
30,69
23,87
19,61
8
125
28,85
22,44
18,43
9
114
26,31
20,46
16,81
10
100
23,08
17,95
14,74

Per opportuna informazione si riportano qui di seguito i minimi di salario e stipendio (esclusa l’indennità di contingenza) aggiornati sulla base dell’Accordo di rinnovo del 12 aprile 2006:

Liv. Grafici-Editoriali/Informatici
Par.
al 30.4.06
aumento 1.5.06
dall'1.05.06
aumento 1.11.06
dall'1.11.06
aumento 1.3.07
dall'1.3.07
Q
248
1269,76
57,23
1326,99
44,51
1371,50
36,56
1408,06
1
247
1264,72
57,00
1321,72
44,33
1366,05
36,42
1402,47
2
209
1067,85
48,23
1116,08
37,51
1153,59
30,81
1184,40
3
195
996,90
45,00
1041,90
35,00
1076,90
28,75
1105,65
4
182
933,62
42,00
975,62
32,67
1008,29
26,83
1035,12
5
169
866,63
39,00
905,63
30,33
935,96
24,92
960,88
6
156
800,20
36,00
836,20
28,00
864,20
23,00
887,20
7
133
700,91
30,69
731,60
23,87
755,47
19,61
775,08
8
125
638,51
28,85
667,36
22,44
689,80
18,43
708,23
9
114
582,25
26,31
608,56
20,46
629,02
16,81
645,83
10
100
511,22
23,08
534,30
17,95
552,25
14,74
566,99

Per completezza informativa riportiamo anche la tabella d'indennità di contingenza, dovuta insieme alla retribuzione, con i parametri congelati alla data del 01.11.1991.
Liv. Grafici-Editoriali/Informatici
Par.
Euro
Q
248
541,65
1
247
539,99
2
209
533,19
3
195
530,40
4
182
528,03
5
169
525,47
6
156
523,01
7
133
519,63
8
125
517,35
9
114
515,40
10
100
512,87
C.C.N.L. USPI-UNIGEC-UNIMATICA per i dipendenti delle piccole e medie aziende della Comunicazione, Informatica e dei Servizi Innovativi
Principali innovazioni e modifiche introdotte dall'accordo di rinnovo del 12 aprile 2006
Illustriamo qui di seguito i contenuti dell’accordo di rinnovo del 12 aprile 2006 riguardanti il settore grafico-editoriale.
1) Validità e limiti di applicabilità
Nell’intento di estendere la sfera di applicazione del presente CCNL, le Parti hanno convenuto che lo stesso è applicabile al settore “fotolaboratori per conto terzi”.
2) Decorrenza e durata
Il presente contratto, per la parte normativa, decorre dall’01.01.2005 e scadrà il 30.06.2009, salvo specifiche decorrenze previste nei singoli articoli. La parte economica, avente validità biennale, decorre dall’01.05.2006 e scadrà il 30.06.2007. Precisiamo, pertanto, che entrambe le nuove scadenze sono state convenute in deroga a quelle previste dall’accordo del 23.07.1993, e che la durata è stata definita in 4 anni e 6 mesi, anzichè quadriennale, con un allungamento, sia di parte economica che normativa, pari a mesi 6, rispetto alle scadenze naturali.
3) Osservatorio di settore
Oltre ad una serie di impegni circa la riconferma delle attività dell’Osservatorio, le Parti hanno assunto l’impegno di procedere quanto prima ai lavori necessari per l’opera di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati con una scadenza delle attività al 30.06.2008.
4) Sistema di informazioni
E’ stato confermato e specificato, per il “livello di azienda e di gruppo” il limite degli almeno 51 dipendenti per l’applicazione degli obblighi di informazione.
5) Contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato
a) Contratto a tempo determinato
Parte normativa
Le Parti hanno convenuto una riformulazione dell’articolo, anche alla luce delle nuove disposizioni intervenute in materia, previste dal D.Lgs. 368/2001 di recepimento dell’accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18.03.1999.
L'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. E' pertanto consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, secondo le causali di seguito indicate:
- incrementi di attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- punte di più intensa attività amministrative, burocratico-commerciali, tecniche, connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;
- effettuazione di operazioni di direct marketing;
- elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
- assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase di inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti produttivi;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le Parti Aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assenti per assenze concordate e a fronte di definizioni di part time a tempo determinato con indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
Il numero massimo dei lavoratori assumibili per le causali di cui sopra è stato determinato nella misura non superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato. L’applicazione della suddetta percentuale non può comunque determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 7 unità. Qualora l’applicazione della percentuale del 17% comporti un risultato frazionario, questo sarà arrotondato all’unità superiore.
E’ stato altresì stabilito che, in caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, previa informativa alle RSU, laddove esistenti, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo, per consentire il passaggio delle consegne, in deroga, quindi, a quanto previsto dal D.Lgs. 368/2001 (un mese).
Parte economica
- In applicazione del principio di non discriminazione, stabilito dal D.Lgs. 368/2001, al prestatore di lavoro a tempo determinato spettano tutti gli istituti di retribuzione diretta, indiretta, e differita – proporzionati evidentemente alla durata del contratto stesso – in atto nell’azienda per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello di classificazione professionale.
- E’ stata introdotta la previsione, per l’istituto della malattia e dell’infortunio non sul lavoro, che la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata ad un periodo massimo pari ad ¼ della durata del contratto e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto. Altresì, è stato previsto, che l’integrazione economica a carico dell’azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto, ovvero con il cessare dell’indennità economica da parte dell’INPS.
b)Contratto di somministrazione a tempo determinato
I contratti di somministrazione a tempo determinato sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, stabiliti nella misura del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza nell’impresa utilizzatrice al 31 dicembre dell’anno precedente, conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
- esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell’organigramma aziendale;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell’orario di lavoro concordati tra le Parti Aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori assenti.
Sono comunque consentiti, ai titoli di cui sopra, 5 contratti di somministrazione.
NOTA COMUNE
Nel caso di utilizzo contemporaneo di lavoratori a tempo determinato e lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, la percentuale complessiva non potrà superare il 32% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
6) Contratto di lavoro a tempo parziale (Part Time)
Sono state apportate le seguenti innovazioni al testo del CCNL 17.07.2001:
- nell’ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto a termine, le Parti possono prevedere:
a) clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b) clausole elastiche (nei part-time di tipo verticale o misto), relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa, devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni, o comunque non inferiore a 2 giorni lavorativi in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relativa alle ore prestate in più.
Le variazioni in aumento non possono superare il 30% del normale orario annuo concordato.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni e comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene attuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
Le suddette maggiorazioni sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale può prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa ed alle RSU, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, che caratterizzano i settori rappresentati, è consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, per le stesse causali per le quali è prevista per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro supplementare fino a concorrenza dell’orario di lavoro ordinario di 38 ore e 30 minuti settimanali, e pertanto, per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la prestazione lavorativa giornaliera non potrà eccedere la durata dell’orario di lavoro ordinario del lavoratore a tempo pieno, mentre per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale non potrà eccedere l’orario di lavoro settimanale, mensile, annuo, dei lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare, consentite nella misura massima del 30% del normale orario annuo concordato, sono retribuite con una maggiorazione forfetaria del 22% dello stipendio o salario comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Il lavoro eccedente quello supplementare sarà compensato con la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario.
Nel nuovo articolato non è stato più riportato sia il cosiddetto diritto al consolidamento dell’orario di lavoro, sia il diritto al ripensamento in quanto abrogati dal D. Lgs. 276/2003.
A seguito delle modifiche di legge intervenute, è stato previsto che le aziende prenderanno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale se motivate da:
a) gravi e comprovati problemi di salute del richiedente;
b) comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia;
c) esigenze di studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per la partecipazione certificata a corsi di formazione.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
7) Contratto di inserimento
La disciplina del contratto di inserimento è stata definita ai sensi dell’Accordo Interconfederale sulla materia.
Nel merito, è stata recepita l’impostazione concordata dalle Confederazioni che è stata integrata con le specificazioni di competenza del livello contrattuale.
Il completamento della disciplina è stato concordato con il comune intento di non appesantire l’istituto al fine di agevolarne l’utilizzo.
La categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
In caso di mansioni che nella fase iniziale del rapporto prevedano una progressione automatica di carriera, l’inquadramento sarà il seguente:

Settore
Inquadramento livello iniziale
Inquadramento livello restante periodo
Grafico-Editoriale
Liv. 10 (primi 12 mesi)
Liv. 9

Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore a quello previsto dalla Classificazione professionale unica.
La durata del contratto di inserimento è compresa tra un minimo di 9 mesi ed un massimo di 18 mesi per tutte le professionalità.
Per i casi di reinserimento, invece, il contratto non potrà avere una durata superiore a 12 mesi. Per la formazione teorica è stata confermata la durata di 16 ore e sono stati indicati contenuti e modalità.
Anche per il periodo di comporto è stata confermata la durata di 70 giorni prevista dall’Accordo Interconfederale.
Per quanto, da ultimo, riguarda il Premio di risultato, in sede aziendale sarà valutato se applicarlo anche ai contratti di inserimento e, in caso positivo, con che modalità.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
8) Apprendistato
In relazione alle profonde modifiche apportate all’istituto dal D.Lgs. 276/2003, quanto convenuto nel verbale di rinnovo sarà oggetto di apposita circolare che verrà inviata quanto prima.
Si ricorda alle aziende che la nuova normativa entrerà in vigore dal 1° giugno 2006 e che fino a tale data sarà possibile instaurare contratti di lavoro di apprendistato secondo quanto previsto dal CCNL 17.07.2001.
9) Orario di lavoro
L’impianto complessivo previsto dal precedente CCNL non ha subito modifiche di rilievo, salvo la previsione della modifica dell’orario di riferimento in corso d’opera, solo a fronte di esigenze produttive non preventivabili e non aventi carattere strutturale. E’ stato altresì aggiunto che, in caso di variazione dell’orario di riferimento, l’informativa ai lavoratori interessati sarà contestualmente data anche alle RSU.
Oltre a quanto sopra, si è provveduto ad adeguare la disciplina contrattuale alle modifiche legislative intervenute nel frattempo.
In particolare, si è convenuto:
- di elevare da 4 a 6 mesi il periodo entro cui rispettare la media dell’orario massimo di 48 ore settimanali, elevabile a 12 mesi previo accordo con le RSU e/o OO.SS.; ne consegue che anche la comunicazione alle D.P.L. dovrà essere effettuata ogni 6 mesi;
- di considerare assolta la prescrizione di un regime di pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore continue di lavoro, qualora in azienda esista già un regime di pause, concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti;
- in riferimento all’articolo 17 comma 1del D.Lgs. 66/2003, si concorda che i limiti previsti per il riposo giornaliero dall’art. 7 e per le pause dall’art. 8 del medesimo decreto, potranno essere derogati in caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, comma 2, del suddetto decreto. Aggiuntive specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali facendo salve le intese in materia già disciplinate prima dell’entrata in vigore del presente contratto.
Per quanto concerne le procedure di verifica per il riallineamento all’orario medio di lavoro, in caso di saldo positivo o negativo, queste dovranno attivarsi quando tale differenziale sia almeno pari a 60 ore (80 ore nel precedente CCNL).
10) Lavoro notturno
Alla normativa generale sul lavoro notturno è stato aggiunto, tramite nota a verbale, che il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere ridotto come valore medio nell’ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.
Modifiche alle normative particolari per specifici settori in materia di lavoro notturno
- Settore grafico-editoriale
Rispetto al testo contrattuale precedente, le Parti hanno convenuto in via aggiuntiva di riportare quanto già previsto dal CCNL precedente a quello del 17.07.2001 per il settore grafico-editoriale, non essendo stata la suddetta normativa oggetto di modifica. Pertanto nella normativa relativa al settore grafico-editoriale si è convenuto di aggiungere:
“Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle 7 e terminare dopo le 24.
Qualora il secondo turno termini dopo le 23 e non oltre le 24 sarà corrisposta una maggiorazione del 24% limitatamente all’ora compresa tra le 23 e le 24.
A livello aziendale le parti potranno anticipare l’inizio del 1° turno alle ore 6, fermo restando che in tale caso la maggiorazione di cui al precedente comma verrà corrisposta per l’ora compresa tra le 22 e le 23”.
11) Lavoro straordinario
E’ stata introdotta la fattispecie di ricorso allo straordinario obbligatorio nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea, per le seguenti causali:
- completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all’azienda;
- la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
- l’evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali e/o amministrative.
Le prestazioni straordinarie per le causali sopra elencate possono essere richieste per un monte ore pari a 40 ore annue pro capite e con un preavviso di 36 ore di anticipo.
Su richiesta delle R.S.U. si procederà ad un esame sulle cause che hanno determinato il ricorso al lavoro straordinario per le causali di cui sopra.
12) Classificazione Unica
Classificazione professionale unica per i lavoratori del settore grafico ed affini, editoriale, informatico e dei servizi innovativi (area tradizionale)
Sul secondo livello, nel profilo sugli impiegati tecnici, è stata modificata la lettera i) che ora assume la seguente dicitura: “Redattore Responsabile di periodico che commette lavori ad autori e collaboratori e che, con facoltà discrezionale, provvede a rendere gli articoli conformi al tipo di pubblicazione, a stampa o diffusa con qualsiasi altro mezzo, anche multimediale on-line e off-line, apportando modificazioni e rettifiche ai testi”.
Sul terzo livello, nel profilo impiegati tecnici, è stata applicata una modifica del punto a) e l’introduzione di un nuovo punto b) che, operando in aggiunta, provoca uno slittamento dei punti a seguire.
Nello specifico, il punto a) è così modificato “Operatore redazionale che, in base alle specifiche dell'opera, anche multimediale on-line e off-line, redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica nelle aziende editoriali”;
Il punto b) recita quanto segue: “Redattore di periodico che, in base alle specifiche della pubblicazione, a stampa o diffusa con qualsiasi altro mezzo, anche multimediale on-line e off-line, redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica nelle aziende editoriali, nell’ambito della propria professionalità, anche provenendo da percorsi formativi interni”.
E’ stata inoltre modificata la declaratoria del quinto livello come segue: “lavoratori che esplichino funzioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione; ovvero lavoratori che abbiano............omissis”.
Sempre nel quinto livello è stato introdotto il profilo impiegati tecnici che riporta il seguente punto a): “Redattore di periodico di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo un anno di pratica redazionale di base – su parere favorevole del Direttore Responsabile del periodico – il 3° livello, altrimenti acquisibile al termine del secondo anno, a seguito del percorso formativo compiuto”.
Sul sesto livello, nel profilo impiegati amministrativi e tecnici, il punto b) è così modificato: “Redattore editoriale o di pubblicazione periodica di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo due anni il 2° livello nelle aziende editoriali”.
Sempre sul sesto livello, profilo impiegati amministrativi e tecnici, è stato soppresso il punto c), perchè elevato al quinto livello. La suddetta cancellazione non produce alcun effetto sul punto d).
E’ stata, infine, introdotta una nuova Nota a Verbale con cui “le parti convengono che la classificazione professionale unica disciplina l’inquadramento contrattuale dei lavoratori di cui al presente articolo 79 indipendentemente dalla eventuale iscrizione degli stessi ad albi professionali”.
13) Aumenti retributivi
Si riporta la tabella degli aumenti e dei minimi retributivi.
Liv.Grafici-Editoriali/Informatici
Par.
aumento 01.05.06
aumento 01.11.06
aumento 01.03.07
Q
248
57,23
44,51
36,56
1
247
57,00
44,33
36,42
2
209
48,23
37,51
30,81
3
195
45,00
35,00
28,75
4
182
42,00
32,67
26,83
5
169
39,00
30,33
24,92
6
156
36,00
28,00
23,00
7
133
30,69
23,87
19,61
8
125
28,85
22,44
18,43
9
114
26,31
20,46
16,81
10
100
23,08
17,95
14,74
 
CCNL 12 Aprile 2006
Liv. Grafici-Editoriali/Informatici
Par.
al 30.04.06
aumento 01.05.06
dall'01.05.06
aumento 01.11.06
dall'01.11.06
aumento 01.03.07
dall'01.03.07
Q
248
1269,76
57,23
1326,99
44,51
1371,50
36,56
1408,06
1
247
1264,72
57,00
1321,72
44,33
1366,05
36,42
1402,47
2
209
1067,85
48,23
1116,08
37,51
1153,59
30,81
1184,40
3
195
996,90
45,00
1041,90
35,00
1076,90
28,75
1105,65
4
182
933,62
42,00
975,62
32,67
1008,29
26,83
1035,12
5
169
866,63
39,00
905,63
30,33
935,96
24,92
960,88
6
156
800,20
36,00
836,20
28,00
864,20
23,00
887,20
7
133
700,91
30,69
731,60
23,87
755,47
19,61
775,08
8
125
638,51
28,85
667,36
22,44
689,80
18,43
708,23
9
114
582,25
26,31
608,56
20,46
629,02
16,81
645,83
10
100
511,22
23,08
534,30
17,95
552,25
14,74
566,99
 
14) Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 12.04.2006 verrà erogato, unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2006 un importo lordo – una tantum - di € 300,00, uguale per tutti i livelli, commisurato all’anzianità di servizio nel periodo 01.01.2005-31.12.2005, con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, Cig a zero ore. Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali di legge, diretti ed indiretti, e non utile ai fini del TFR. I periodi di lavoro superiori ai 15 giorni verranno considerati come un mese intero.
Con le medesime modalità di maturazione, ai lavoratori in forza alla data del 01.01.2007, con la retribuzione del mese di gennaio 2007, verrà altresì erogato un importo lordo – una tantum – di €.120,00 a copertura del periodo 01.01.2006-30.04.2006.
Ricordiamo che l’una tantum è soggetta ai normali contributi previdenziali ed assistenziali; ai fini fiscali è considerata retribuzione arretrata e pertanto deve essere assoggettata a tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del T.U.I.R.) sia quella da corrispondersi nell’anno 2006, sia quella da corrispondersi nell’anno 2007.