Ribadito il limite regionale a legiferare sull'individuazione delle figure professionali


Ribadito il limite regionale
a legiferare
sull'individuazione
delle figure professionali

Corte costituzionale (424/2005):
“Albi di competenza dello Stato”

Va riaffermato che, anche oggi, la potestà legislativa delle regioni in materia di "professioni"
deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata
allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione che recano i singoli precetti
normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge
regionale (sentenza n. 319 del 2005).

Roma, 25 novembre 2005. Le Regioni
non possono legiferare sull'individuazione delle figure professionali e
l'istituzione di nuovi albi, competenze che sono riservate allo Stato.
Nuova decisione dei giudici della Consulta sul limite del potere
regionale in campo professionale con la sentenza 424 depositata il 25
novembre.
I giudici della Consulta hanno accolto un ricorso proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione
Piemonte n. 13 del 2004. La legge è stata dichiarata incostituzionale
nella parte in cui (articoli da 1 a 9) ha provveduto ad una
sistemazione delle cosidette ''discipline bio-naturali'', definite come le ''pratiche
che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un
miglioramento della qualità della vita della persona
” mediante ''l'armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano''.
La legge ha istituito il ''registro'' degli operatori'' di queste
discipline e pratiche, regolamentando anche procedure e requisiti per
l'iscrizione; ha demandato alla Giunta regionale l'identificazione
delle ''discipline bio-naturali''; ha istituito una apposita
Commissione permanente; ha stabilito sanzioni amministrative per coloro
che esercitano l'attività senza essere iscritti al registro regionale o
esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale
risultano iscritti nel registro. ''L'impianto generale, lo scopo esplicito ed il contenuto della legge - hanno fatto osservare i giudici della Consulta
- rendono evidente che l'oggetto della normativa va ricondotto alla
materia delle 'professioni' contemplata dall'articolo 117 della
Costituzione''.
Ebbene: ''nel vigore della riforma del Titolo
V, Parte seconda, della Costituzione, continua a spettare allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza
concorrente''
; e ''ove non ne siano stati formulati di nuovi, la
legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque
risultanti dalla normativa statale già in vigore. Da essa non si trae
alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali
nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata”.
 
 SENTENZA della Corte costituzionale N. 424 dell'ANNO 2005
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13
(Regolamentazione delle discipline bio-naturali), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 agosto 2004,
depositato in cancelleria il 10 agosto successivo ed iscritto al n. 82
del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Santarelli per la Regione
Piemonte.
 
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 2 agosto 2004 e depositato il
successivo 10 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato, in via principale – per violazione dell’art. 117, terzo
comma, della Costituzione – la legge della Regione Piemonte 31 maggio
2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali). In
particolare, le censure riguardano: a) l’art. 1, che istituisce il
"registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate
alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del
cittadino"; b) l’art. 2, che riconosce a tali discipline "il compito di
promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità
della vita della persona", demandandone l’identificazione ad una
delibera della giunta regionale; c) gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, che sono
funzionalmente collegati con gli articoli precedenti, poiché il loro
contenuto dispositivo è volto al raggiungimento dei fini della legge
medesima (con particolare riguardo alla regolamentazione e gestione
delle professioni sanitarie anche non convenzionali).
La difesa erariale rileva che nell’ambito delle discipline
bio-naturali (genericamente definite e non identificate dalla legge
impugnata) devono ritenersi comprese – come desumibile anche dal fatto
che l’art. 3 inserisce tra i componenti della Commissione che verifica
i requisiti richiesti agli operatori per l’iscrizione al relativo
registro, un rappresentante designato dall’Ordine dei medici e uno
designato dall’Ordine dei farmacisti – le professioni sanitarie, anche
non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i
relativi profili e ordinamenti didattici, spetta allo Stato, secondo il
principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e confermato dall’art. 124, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dall’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, concludendo
per la declaratoria di non fondatezza della questione, poiché la legge
impugnata, senza interferire nel campo delle discipline e terapie
sanitarie non convenzionali, regolamenta le sole discipline
bio-naturali, che sono esclusivamente finalizzate alla ricerca di
armonizzazione dell’individuo con se stesso e con il contesto che lo
circonda nei più diversi aspetti.
Secondo la Regione, quindi, la legge impugnata non viola l’evocato
parametro perché non interviene ad istituire o regolamentare
professioni di carattere sanitario riservate in quanto tali alla sola
legge dello Stato ma, nell’intento di assicurare trasparenza e
chiarezza nell’ambito delle varie discipline bio-naturali ed adeguata
tutela all’utente, si limita a valorizzare pratiche già concretamente
largamente e legittimamente esercitate ed a conferire una patente di
riconoscimento agli operatori di dette discipline che si impegnano a
rispettare i requisiti normativamente stabiliti.
 
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in via
principale, la legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13
(Regolamentazione delle discipline bio-naturali). Secondo il
ricorrente, gli artt. 1 e 2 di tale legge, ed i successivi artt. 3, 4,
5, 6 e 7, (in quanto "funzionalmente collegati" ai precedenti) si
pongono in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
poiché realizzano un intervento normativo regionale in materia di
professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e
regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici,
spetta invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza
n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall’art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(successivamente confermato dall’art. 124, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall’art. 1, comma 2,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42).
2. – Il ricorso è fondato.
2.1. – Con l’impugnata legge n. 13 del 2004 la Regione Piemonte ha
provveduto ad una sistemazione delle discipline bio-naturali, definite
come le "pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato
di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della
persona", mediante "l’armonizzazione della persona con se stessa e con
gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano" (art. 2,
comma 1).
La legge – emanata "nell’ottica del pluralismo scientifico e della
libertà di scelta" (art. 1) – istituisce "il registro per gli operatori
delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al
recupero dello stato di benessere del cittadino" (art. 1); demanda alla
Giunta regionale di identificare "le discipline bio-naturali oggetto di
regolamentazione e le attività specifiche afferenti le pratiche e le
discipline individuate" (art. 2, comma 3); prevede l’istituzione di una
Commissione permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali,
determinandone la composizione (art. 3) ed individuandone i compiti
(art. 4); istituisce il registro regionale degli operatori delle
pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le procedure
ed i requisiti per l’iscrizione (art. 5); commina sanzioni
amministrative per coloro che esercitano l’attività di operatore nelle
discipline bio-naturali senza essere iscritti al registro regionale
(art. 6, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale
diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro
regionale (art. 6, comma 2); regolamenta in via transitoria la iniziale
gestione del registro regionale (art. 7).
I successivi artt. 8 e 9 (non impugnati), prevedono
rispettivamente un monitoraggio finalizzato ad identificare i parametri
a cui la Giunta regionale è tenuta ad attenersi nella presentazione al
Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato d’attuazione
della legge, e la relativa copertura finanziaria, per gli anni
2004-2006.
2.2. – L’impianto generale, lo scopo esplicito ed il contenuto
della legge – ed in special modo delle norme poste dagli artt. 2, 5 e
6, sopra ricordati – rendono evidente che l’oggetto della normativa in
esame (e, di conseguenza, della proposta questione di legittimità
costituzionale) va ricondotto alla materia delle "professioni",
contemplata dal terzo comma dell’art. 117 Cost.
D’altronde, neppure la Regione resistente mette in dubbio questa
conclusione, limitandosi a contestare che l’impugnato impianto
normativo possa essere inquadrato nell’ambito delle professioni
sanitarie non convenzionali. Ma – ai fini della ripartizione delle
competenze afferenti la materia in esame, come appunto definita dal
terzo comma dell’art. 117 Cost. – l’individuazione di una specifica
tipologia o natura della "professione" oggetto di regolamentazione
legislativa non ha alcuna influenza (cfr. sentenza 355 del 2005).
2.3. – Dunque, anche la presente questione deve essere risolta
alla stregua della giurisprudenza resa al riguardo da questa Corte
(sentenze n. 353 del 2003, n. 319 e n. 355 del 2005). In termini
generali, è sufficiente infatti ribadire che – nel vigore della riforma
del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione – continua a spettare
allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di
competenza concorrente e che, ove non ne siano stati formulati di
nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell’art. 1,
comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli
comunque risultanti dalla normativa statale già in vigore (sentenze n.
201 del 2003 e n. 282 del 2002, oltre a quelle sopra citate). E da essa
non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative
regionali nell’ambito cui si riferisce la legge impugnata.
Parimenti, va riaffermato che, anche oggi, la potestà legislativa
delle regioni in materia di "professioni" deve rispettare il principio
secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi
(sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al
di là della particolare attuazione che recano i singoli precetti
normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale,
invalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 319 del 2005).
Pertanto, le norme impugnate devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione dell’evocato parametro.
2.4. – Rilevato, inoltre, che l’intera legge regionale si pone in
inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate
dal ricorrente – giacché gli artt. 8 e 9, non impugnati, hanno ragion
d’essere in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo della legge
medesima –, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via
consequenziale, anche a tali disposizioni.
 
per questi motivi
 
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13
(Regolamentazione delle discipline bio-naturali);
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l’illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9
della medesima legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.
 
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA